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Numero d'incarto:
16.1999.00126
Data decisione, Autorità:
13.01.2000, CCC
Incarto n.
16.1999.00126
Lugano
13 gennaio
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi, Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25
ottobre 1999 presentato da
rappr. da: avv. __________
contro
la sentenza 14 ottobre 1999 della Pretura nella causa
promossa con istanza 14 gennaio 1997 da
rappr. __________
chiedente la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 5'748.90 quale salario impagato e
tredicesima mensilità a liquidazione di un contratto di lavoro;
domanda che la
convenuta ha integralmente contestato e che il pretore ha accolto limitatamente
a fr. 4'756.30 oltre interessi e spese esecutive;
richiamata la
decisione del presidente della Camera che ha concesso effetto sospensivo al
ricorso;
lette le osservazioni 10 dicembre 1999
dell'istante;
esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto:
-
L'istante
è stato assunto dalla convenuta come cameriere presso l'osteria __________ di
__________ a far data dal 20 maggio 1994. Il rapporto di lavoro è stato
interrotto sulla base di uno scritto 15 ottobre 1995 della convenuta, destinato
a tutti i dipendenti del ristorante, con cui veniva loro reso noto: che il
ristorante avrebbe chiuso i battenti il successivo 22 ottobre 1995 alle ore
24.00, che tutti i contratti di lavoro erano disdetti per il 30 ottobre 1995 o
comunque per la prima data utile, che tali decisioni volevano evitare il
rischio "di continuare a farvi lavorare senza poter essere in grado di
assicurare i salari dei prossimi mesi" e che, oltre le giornate da
dedicare alla pulizia dei locali, i rimanenti giorni di ottobre sarebbero stati
considerati come vacanze (doc. C).
-
Con
l'istanza in esame il lavoratore ha chiesto il pagamento del salario del mese
di novembre 1995, nonché la tredicesima mensilità pro rata poiché la disdetta
per la fine di ottobre non rispetta i termini contrattuali. A questa richiesta
la convenuta ha opposto la circostanza di aver offerto all'istante -senza
successo- di lavorare fino a fine anno a stipendio pieno. In subordine ha
sostenuto che l'istanza non tiene conto delle deduzioni di legge da apportare
al salario lordo richiesto in pagamento.
-
Il
pretore, constatato che la disdetta in esame rappresenta disdetta ordinaria,
ciò che conferisce al lavoratore il diritto al salario fino alla fine del
contratto, ha concluso che l'istante ha diritto a percepire unicamente somme al
netto dei contributi sociali: AVS, AI, IPG, AD, AINF e cassa pensione; dedotti
i rispettivi importi, nonché una percentuale del 6,9% a titolo di imposte alla
fonte, fr. 100.- pari all'indennità per vestiario non giustificata e fr. 176.-
per vitto, ha riconosciuto il credito per il salario di novembre e per la
tredicesima mensilità nella misura complessiva di fr. 4'756.30.
-
La
ricorrente, dopo aver ammesso il licenziamento dell'istante per il 31 ottobre
1995, rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto che, consegnata la
lettera di disdetta 15 ottobre, essa aveva poi proposto alla controparte -per
bocca del suo amministratore avv. __________- la continuazione del rapporto di
lavoro fino alla fine del 1995 a stipendio pieno, garantito personalmente da
quegli: il rifiuto di tale offerta priverebbe il lavoratore del diritto di
conseguire il salario per i mesi in cui non ha prestato la sua opera. Riconosce
per contro un suo credito di fr. 2'070.60 come quota parte della tredicesima
mensilità. A sostegno della sua tesi si fonda sulle testimonianze assunte in
causa. Considera inoltre errata la conclusione del pretore laddove ritiene
comunque impossibile una prestazione lavorativa dell'istante a dipendenza della
chiusura del ristorante, poiché tale chiusura era semmai proprio dovuta al
rifiuto del lavoratore e dei suoi colleghi di occuparsi dell'esercizio pubblico
per altri due mesi.
Con le
osservazioni al ricorso l'istante chiede in sostanza che venga integralmente
confermata la sentenza pretorile.
-
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa il proprio
gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto sostanziale o
formale, oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o
di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi:
per essere definita arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista. L'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se la
soluzione appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
effettiva, non sorretta da ragioni oggettive e lesiva di un diritto certo (DTF
122 III 316, consid. 4).
-
La
vertenza non concerne i termini ordinari di disdetta, né in sé il diritto
originario dell'istante a essere retribuito fino alla fine di novembre 1995,
tant'è che la ricorrente, nel suo scritto di risposta all'istante di data 26
ottobre, così si esprimeva: "E' ammesso che il termine di disdetta avrebbe
dovuto essere, in base al contratto collettivo, quello indicato nel suo scritto
18.10.1995" (doc. E), ossia il 30 novembre 1995 (doc. D). La contestazione
riguarda invece il preteso inadempimento da parte del lavoratore relativamente
alla prestazione di attività lavorativa durante quell'ultimo mese. Premessa dell'inadempimento
è però l'esistenza di un contratto valido (Rehbinder M., in Comm. di
Berna, 1985, art. 321e CO, N. 2). Orbene, al proposito, risulta univocamente
dalle prove che, per una ragione o per l'altra, la ricorrente ha inteso
effettivamente disdire il contratto di lavoro per la fine del mese di ottobre,
così come ha fatto con lo scritto 15 ottobre, e che solo successivamente -come
ammette essa stessa- ha preteso ridiscutere la situazione con l'istante, almeno
per quanto riguarda un'eventuale ripresa dell'attività per altri due mesi. In
particolare risulta che due sono state le offerte: una formulata prima della
disdetta e caratterizzata dalla riduzione dello stipendio all' 80% (risposta,
p. 3), la seconda, presentata immediatamente dopo la disdetta, per uno
stipendio invariato (teste __________). Sennonché, la disdetta di un contratto
di lavoro è un'espressione di volontà unilaterale che pone fine a quel rapporto
di durata con effetto immediato o a termine. Inoltre, il diritto alla disdetta
è un diritto formatore, così che con la notifica di quell'atto al destinatario
esso diventa irrevocabile (Rehbinder M., in Comm. di Berna, 1992, art.
335 CO, N. 1 e 3). Nel caso concreto non v'è dubbio sulla validità della
disdetta e sulla sua irrevocabilità dal momento che lo scritto 15 ottobre è
stato consegnato all'istante (teste __________); né vi erano motivi oggettivi
per dubitare della serietà di quella comunicazione, né la ricorrente pretende
alcunché di diverso.
Della
disdetta valida va ancora verificata la sua efficacia: al proposito è pacifico
che il contratto non avrebbe potuto prendere fine prima del 30 novembre 1995.
In tal caso, salvo diversa pattuizione fra le parti, la disdetta data per un
termine errato non decade, ma sarà efficace soltanto per il termine previsto
dal contratto o dalla legge (Rehbinder, Comm. cit., art. 335 CO, N. 15).
Se ne deve dedurre che in concreto la disdetta 15 ottobre ha interrotto il
rapporto lavorativo non per la fine dello stesso mese, ma per la fine del mese
successivo. Su questa base l'istante non aveva motivo per rifiutare la sua
attività lavorativa in favore della datrice di lavoro. Egli, ritenendosi
vincolato al contratto oltre il 31 ottobre, avrebbe dovuto dimostrare la sua
disponibilità a prestare personalmente la sua opera al momento richiesto,
presso l'esercizio pubblico della controparte. Solo a queste condizioni può
infatti essere presa in considerazione l'ipotesi della mora della datrice di
lavoro nell'accettazione della prestazione lavorativa (Rehbinder, Comm.
cit., art. 324 CO, N. 11 e 12). Inoltre, a dipendenza delle difficoltà
probatorie normalmente legate a una simile situazione, la dottrina suggerisce
che il lavoratore si cauteli, esprimendo in forma scritta la sua volontà di
offrire la sua prestazione, salvo correre il rischio che la sua posizione venga
interpretata come un consenso alla fine prematura del rapporto contrattuale (Rehbinder,
ibidem, N. 13). In concreto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente,
l'istante ha effettivamente preteso di poter continuare a "svolgere la sua
regolare attività sino al termine di disdetta, ossia per il 30.11.1995"
(doc. D). Presa di posizione cui la convenuta non ha dato seguito, ribadendo
anzi la sua volontà di chiudere il rapporto di lavoro "definitivamente"
per la fine di ottobre, preso comunque atto come il lavoratore, così come due
colleghi, non avesse accettato di discutere la continuazione del rapporto di
lavoro fino al 30 novembre, "in assenza di precise garanzie di poter
continuare almeno nel prossimo anno l'attività" (doc. E). Ma questa
dichiarazione, assieme all'esposto sui motivi della disdetta che rendeva
oggettivamente chiara la volontà della convenuta di chiudere l'esercizio
pubblico per la fine di ottobre, dando persino disposizioni al personale per la
riconsegna dei locali e promettendo che nel corso del mese di novembre,
calcolati gli eventuali crediti per salari, essa avrebbe comunicato ai
dipendenti "se e quando la società sarà in grado di provvedere al relativo
pagamento" (doc. C), offrono un quadro tale della situazione da rendere
superflua la dichiarazione del lavoratore. L'adempimento del suo obbligo alle
prestazioni contrattuali non era infatti più necessario poiché, già al momento
della disdetta, gli è noto che la datrice di lavoro non l'avrebbe soddisfatto,
cessando l'attività (Rep 1994, 354). In altre parole, la decisione di
chiusura del ristorante, fondata su serie ragioni d'ordine finanziario e
confermata nei fatti dal licenziamento contemporaneo di tutto il personale
dell'esercizio pubblico, rappresenta un caso di mora del datore di lavoro che
giustifica l'applicazione dell'art. 324 cpv. 1 CO e il riconoscimento in favore
del lavoratore del diritto al salario senza prestazione di lavoro (Rehbinder,
Comm. cit., art. 324 CO, N 15).
-
Un'ulteriore
censura specifica della ricorrente concerne la lettura operata dal primo
giudice della testimonianza __________ in merito all'esistenza di una seconda
offerta di lavoro a stipendio pieno. Al proposito è vero che la sentenza
impugnata nega la prova di questo fatto; tuttavia tale interpretazione della
testimonianza non appare determinante ai fini del giudizio per i motivi testé
esposti. Né appare rilevante l'argomento ricorsuale secondo cui la convenuta
afferma di essere stata costretta a terminare l'attività dall'atteggiamento
negativo di taluni dipendenti fra i quali l'istante che non hanno accolto la
sua offerta di continuazione dell'attività lavorativa. Dimentica tuttavia che
tale trattativa è stata intavolata dopo la disdetta del contratto di lavoro e
soprattutto dopo che il lavoratore aveva preso atto della decisione di
controparte di chiudere il ristorante (decisione, come già detto, ribadita
anche dopo la diffida dell'istante): essa rappresentava pertanto una
negoziazione estranea al rapporto di lavoro corrente, almeno per il motivo che
le premesse per la riapertura dell'esercizio pubblico, ipotizzate
dall'amministratore, avrebbero ancora dovuto trovare pratica conferma nel giro
di pochi giorni, mentre non v'è prova che fossero già date a quel momento. Si
ricorda in particolare la necessità di disporre immediatamente di un cuoco,
tenuto conto che la riassunzione di __________ non entrava in linea di conto
(teste __________), mentre non esistevano garanzie per superare le difficoltà
finanziarie che avevano portato a quella situazione, oltre la promessa
dell'avv. __________ di garantire personalmente il pagamento dei salari,
rimasta allo stadio di puro parlato. Né si può far carico al solo istante di
non aver collaborato in vista della continuazione per qualche tempo
dell'attività commerciale, dal momento che, oltre le prestazioni di un cuoco,
era necessaria la disponibilità di un numero sufficiente di persone per poter
gestire il ristorante: ciò su cui oggettivamente la convenuta non ha dimostrato
di poter contare.
-
Il
ricorso che non ha dimostrato l'esistenza di motivi di cassazione dev'essere
respinto. La parte soccombente è di conseguenza tenuta a versare a controparte
indennità ripetibili per questa sede (art. 417 lett. e CPC).
Per questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC e
la TOA
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 25 ottobre 1999 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. La ricorrente verserà a __________ la
somma di fr. 200.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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