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Numero d'incarto:
16.1999.00133
Data decisione, Autorità:
07.01.2000, CCC
Incarto n.
16.1999.00133
Lugano
7 gennaio
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente
Cocchi e Zali in sostituzione del giudice
Giani, assente
segretaria:
Petralli Zeni
sedente per
giudicare il ricorso 6 dicembre 1999 presentato da
contro
la
sentenza 29 novembre 1999 del Giudice di pace ………nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 ottobre
1999 da
__________ e
__________)
con la
quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 11 ottobre 1999
__________ e __________, rappresentati dall’avv. __________, hanno chiesto il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra
menzionato notificatole per l’incasso di fr. 600.– corrispondenti alle
ripetibili loro riconosciute con sentenza 17 dicembre 1997 del Tribunale
cantonale amministrativo;
che
con sentenza 29 novembre 1999 il Giudice di pace, accertata la presenza agli
atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;
che
con atto ricorsuale 6 dicembre 1999 __________ è insorta contro il predetto
giudizio;
che
tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio
di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che
l’art. 301 CPC vieta all’avvocato di patrocinare una parte nelle procedure promosse
avanti al giudice di pace;
che
il divieto fatto all'avvocato di patrocinare una parte avanti al giudice di
pace risponde a un interesse pubblico dettato dalla funzione medesima di
mediatore e conciliatore del giudice di pace chiamato ad esprimersi in vertenze
di portata economica limitata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 301, n. 2; CCC
23 luglio 1993 in re CC C.M./C.);
che
al fine di garantire l’ossequio del principio procedurale della parità delle
armi fra le parti in causa, la presenza dell'avvocato dev'essere esclusa non
solo nella fase dibattimentale ma già in quella predibattimentale di
allestimento degli allegati di causa (Cocchi/Trezzini, op.cit., ibidem);
che
l’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC prevede la nullità degli atti di procedura , e
tra questi evidentemente le istanze, che difettano di un presupposto
processuale, quale la legittimazione del rappresentante della parte;
che
la nullità di un atto deve essere rilevata d'ufficio e in ogni stadio di causa
(art. 142 CPC);
che
gli atti compiuti da un rappresentante non legittimato sono nulli e non possono
in alcun modo essere sanati (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
1979, pag. 138 e 282);
che
quindi l'istanza 11 ottobre 1999 allestita e sottoscritta dall'avv. __________
per conto dei signori __________ deve essere dichiarata nulla, così come la
sentenza impugnata poiché frutto di un atto nullo;
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere
evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che
vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia,
né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente le cui censure
non avrebbero comunque trovato accoglimento.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: I. Il ricorso 6 dicembre 1999 di __________
è evaso nel senso che l'istanza 11 ottobre 1999 di __________ e __________ è
nulla così come ogni atto successivo compresa la sentenza 29 novembre 1999 del
Giudice di pace.
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano
ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di __________
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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