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Numero d'incarto:
16.1999.101
Data decisione, Autorità:
11.11.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00101
Lugano
11 novembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente,
Giani e Zali in sostituzione di Chiesa escluso
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15
ottobre 1999 presentato da
rappr. dall'__________
contro
la sentenza 27 settembre 1999 del Giudice di pace del
circolo di Mendrisio nella causa a procedura speciale in materia di locazione
promossa con istanza 16 giugno 1999 da
con
la quale l'istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 255.-
risultante a
suo
carico dalla sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione del 7 giugno
1999,
domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con sentenza 7 giugno 1999 il Giudice di pace del circolo di Mendrisio ha rigettato
in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al PE no. __________
dell'UEF di Mendrisio fattole notificare da __________ per l'incasso di fr.
255.-, importo corrispondente alla pigione dovuta a quest’ultima per
l’occupazione di un box di sua proprietà durante i mesi da febbraio ad aprile
1988;
che
con istanza 16 giugno 1999 __________ ha chiesto il disconoscimento del
menzionato debito, contestando di dover pagare le pigioni relative alle
mensilità durante le quali non le è stato possibile utilizzare il box locato la
cui porta basculante era difettata, tant'è che la stessa si è abbattuta sul
suo veicolo cagionandole un danno pari a fr. 1'085.25;
che
con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un
difetto nell'ente locato e l'oggettiva impossibilità per la conduttrice di
poterne usufruire per i tre mesi in discussione, ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui
alle lett. f) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver giudicato ultra petita e di aver commesso arbitrio nel riconoscere
all'istante gli interessi di mora dalla stessa non richiesti;
che
secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali
tra i quali la sua competenza per materia;
che
l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le
cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali
d’abitazione e commerciali e di affitto;
che
nel caso di specie, trattandosi di un'azione di disconoscimento di un debito
derivante da un rapporto di locazione la stessa, ancorché prevista dall'art. 83
cpv. 2 LEF, è retta dalla procedura ordinaria (D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, N. 14 ad art. 83 LEF);
che
di conseguenza il giudice di pace non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito
dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per
materia;
che
il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la
sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di
incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto
di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 327, n. 29);
che
quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità
degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza, la sentenza
impugnata deve essere dichiarata nulla;
che,
a dipendenza di tale esito, non torna conto di affrontare anche il tema
dell’eventuale lesione di norme di procedura da parte del giudice (in
particolare dell'art. 86 CPC);
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che
vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio
impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica
l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente.
Per
i quali motivi,
pronuncia: 1. La
sentenza 27 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio è dichiarata
nulla.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il vice-presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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