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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.101
Data decisione, Autorità: 11.11.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00101
Lugano 11 novembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente, Giani e Zali in sostituzione di Chiesa escluso
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 ottobre 1999 presentato da
rappr. dall'__________
contro
la sentenza 27 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 16 giugno 1999 da
con la quale l'istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 255.- risultante a
suo carico dalla sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione del 7 giugno 1999,
domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 7 giugno 1999 il Giudice di pace del circolo di Mendrisio ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell'UEF di Mendrisio fattole notificare da __________ per l'incasso di fr. 255.-, importo corrispondente alla pigione dovuta a quest’ultima per l’occupazione di un box di sua proprietà durante i mesi da febbraio ad aprile 1988;
che con istanza 16 giugno 1999 __________ ha chiesto il disconoscimento del menzionato debito, contestando di dover pagare le pigioni relative alle mensilità durante le quali non le è stato possibile utilizzare il box locato la cui porta basculante era difettata, tant'è che la stessa si è abbattuta sul suo veicolo cagionandole un danno pari a fr. 1'085.25;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un difetto nell'ente locato e l'oggettiva impossibilità per la conduttrice di poterne usufruire per i tre mesi in discussione, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lett. f) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver giudicato ultra petita e di aver commesso arbitrio nel riconoscere all'istante gli interessi di mora dalla stessa non richiesti;
che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;
che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;
che nel caso di specie, trattandosi di un'azione di disconoscimento di un debito derivante da un rapporto di locazione la stessa, ancorché prevista dall'art. 83 cpv. 2 LEF, è retta dalla procedura ordinaria (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, N. 14 ad art. 83 LEF);
che di conseguenza il giudice di pace non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia;
che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 29);
che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla;
che, a dipendenza di tale esito, non torna conto di affrontare anche il tema dell’eventuale lesione di norme di procedura da parte del giudice (in particolare dell'art. 86 CPC);
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. La sentenza 27 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio è dichiarata nulla.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il vice-presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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