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Numero d'incarto:
16.1999.102
Data decisione, Autorità:
28.12.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00102
Lugano
28 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, assente)
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18
ottobre 1999 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 25 settembre 1999 del Giudice di pace del
circolo della Navegna nella causa a procedura inappellabile promossa con
istanza 10 novembre 1998 nei confronti
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr.
1'750.70 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda parzialmente
accolta dal primo giudice che ha pure parzialmente accolto la domanda
riconvenzionale fatta valere dalla convenuta,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- La presente vertenza trae origine da un incidente della
circolazione avvenuto il 29 maggio 1997 in territorio italiano, sul tratto
autostradale compreso tra la dogana di __________ a e il casello di __________
in direzione sud, e meglio sulla corsia di sorpasso. La collisione - che ha
causato solo danni materiali - è avvenuta tra il veicolo guidato da __________
e quello condotto da __________ (che seguiva il primo), mentre il conducente di
un terzo veicolo, che a sua volta ha tamponato il veicolo di quest'ultima, non
è intervenuto in causa ma è stato sentito in qualità di testimone.
Con
istanza 10 novembre 1998 __________ i ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 1'750.70 oltre accessori, importo
corrispondente al danno complessivo subito a seguito della collisione.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria facendo a sua volta valere in
via riconvenzionale un danno di fr. 1’840.-.
In merito
alla dinamica dell’incidente le versioni fornite dalle parti sono discordanti:
l‘istante sostiene di essere stato tamponato dal veicolo guidato dalla
convenuta mentre stava effettuando una regolare manovra di rallentamento
imposta dalle circostanze del caso, ovvero dalla presenza di segnali
lampeggianti arancioni all’imbocco di una galleria e da veicoli che lo
precedevano in fase di rallentamento. Dal canto suo la convenuta addebita
all’istante la causa dell’incidente per aver effettuato un’improvvisa e
ingiustificata manovra di frenata, tanto più ingiustificata per il fatto che le
parti si trovavano sulla corsia di sorpasso e che davanti al veicolo
dell’istante non vi era nessuno.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie
e in particolare sulle deposizioni testimoniali, ha addebitato all'istante la
maggiore responsabilità per l’accaduto, ritenendo che sia stata la sua
azzardata e ingiustificata frenata a causare il tamponamento ad opera della
convenuta, alla quale il giudice rimprovera comunque di non aver tenuto la necessaria
distanza dal veicolo che la precedeva. Tenuto conto dell’entità dei danni, il
primo giudice ha suddiviso le responsabilità dell’accaduto in ragione del 90% a
carico dell'istante e del 10% a carico della convenuta.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere f) e g) dell’art. 327 CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di
aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver ritenuto
provata a suo carico una violazione delle norme della circolazione nonostante
egli abbia tenuto un modo di guida conforme alla situazione della strada e
della circolazione, la responsabilità dell'accaduto dovendo essere ascritta
esclusivamente alla convenuta che non ha mantenuto la necessaria distanza dal
veicolo che la precedeva, tant’è che per questo suo modo di guida ella è stata
pure multata.
Con
osservazioni 27 novembre 1999 la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Malgrado
l'incidente oggetto della vertenza sia avvenuto in territorio estero, il
giudice ha correttamente applicato il diritto svizzero. La fattispecie non è
infatti più regolata dall'art. 85 LCS, abrogato con l'entrata in vigore della
LDIP il 1 gennaio 1989, ma dalla Convenzione dell'Aja del 4 maggio 1971 sulla
legge applicabile in materia di incidenti della circolazione (RS 0.741.31),
sottoscritta dalla Svizzera il 2 gennaio 1987 (Bussy / Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, 1996, art. 85, n. 1). Secondo la stessa vige
il principio per cui la legge applicabile è quella interna dello Stato sul cui
territorio è avvenuto l'incidente (art. 3); tuttavia, fra le eccezioni a questa
norma generale vi è la fattispecie in cui tutti i veicoli coinvolti sono
immatricolati nello stesso Stato per i quali vale la legge di tale Stato di
immatricolazione (art. 4 lett. b).
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una
norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione
oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
-
Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della
circolazione con soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore
coinvolto ha l’onere processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità
di discernimento del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale
questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte.
Nel
caso concreto, sulla base di questa regola fondamentale, spettava quindi
all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nel modo di
guida della convenuta, in particolare per non aver mantenuto la necessaria
distanza dal veicolo che la precedeva, rispettivamente a quest’ultima provare
la colpa dell’istante.
- L’attribuzione
della colpa all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione
delle prove nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di
apprezzamento (art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un
esame accurato e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e
degli indizi di cui dispone, al fine di giungere a una soluzione adeguata alle
circostanze e giustificata dalle risultanze istruttorie.
Nel
caso di specie, è opportuno anzitutto premettere che la violazione da parte
della convenuta degli art. 34 cpv. 4 LCS e 12 cpv. 1 ONC -che prevedono
l'obbligo di mantenere una distanza sufficiente dai veicoli che precedono- non
è contestata. Per contro, la lite ha avuto per oggetto principale il
comportamento dell'istante cui è stato rimproverato di aver eseguito
un’improvvisa e immotivata manovra di frenata senza prestare attenzione ai
veicoli che lo seguivano, violando in tal modo gli art. 37 LCS e 12 cpv. 2 ONC.
A questo proposito due sono le censure formulate dal ricorrente: la prima
concerne la valutazione delle prove, la seconda l'attribuzione delle rispettive
responsabilità dei conducenti.
Sul
primo tema le censure ricorsuali non possono essere condivise. Anzitutto va
precisato che il motivo per il quale la convenuta sarebbe stata multata con
riferimento alla medesima fattispecie è irrilevante nella decisione richiesta
al giudice civile: non esiste infatti nessuna norma procedurale che vincoli
quest'ultimo agli accertamenti di fatto compiuti dall'autorità amministrativa (Rep
1985, 137; CCC 12 aprile 1999 in re G. / K.). Ma nemmeno sono pertinenti
le obiezioni del ricorrente sulla inattendibilità -per motivi diversi- dei
testi __________ e __________. Al proposito va rilevato che, per costante
giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia
sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di
dipendenza, rispettivamente per l’esistenza di un altro motivo che determini un
interesse a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue
dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave
discordanza fra i fatti così come descritti dal teste e quelli desumibili da
altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una
testimonianza solo quando, per tale motivo, la stessa risulti inveritiera o
poco credibile (Cocchi / Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23
agosto 1994 in re Q./C.SA). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, le
risultanze istruttorie non permettono di ritenere i testi inattendibili e
neppure interessati. Entrambi, sentiti sotto delazione di giuramento, oltre ad
avere espressamente escluso di essere personalmente interessate all'esito della
vertenza, hanno confermato la stessa versione dei fatti, ovvero che l’istante,
che non era preceduto da nessun altro veicolo, aveva frenato improvvisamente e
senza valido motivo, sorprendendo così i veicoli che seguivano. Né all'incarto
risultano altre prove che contraddicano questa versione dei fatti.
La
seconda censura deve invece essere accolta. Infatti, per quanto concerne il
comportamento della convenuta, vale l'art. 34 cpv. 4 LCS che impone al
conducente di tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della
strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o in
colonna. Per quanto riguarda quest'ultima situazione la norma prescrive l'esigenza
di tenere una distanza sufficiente dal veicolo che precede, facendo carico al
veicolo che segue di tener conto di un margine di sicurezza: egli infatti
dev'essere cosciente che percepirà la frenata del veicolo precedente soltanto
quando la manovra è già iniziata e l'autista di quel veicolo ha già reagito; né
può escludere che l'altro veicolo possieda una capacità di frenata superiore
alla sua, rispettivamente sia costretto a compiere -senza frenare- una manovra
per evitare ostacoli che rimarrebbero così nascosti fino all'ultimo momento al
veicolo che segue. E' pertanto fatto onere al conducente del veicolo che segue
di regolare l'intervallo dal veicolo che lo precede, così da evitare
tamponamenti. In altre parole, qualora l'intervallo fra i veicoli diminuisca
durante la corsa perché quello che precede rallenta, il veicolo che segue deve
vigilare affinché la distanza di sicurezza sia ristabilita (Bussy / Rusconi,
op. cit., art. 34, n. 5.2. e 5.3.) Ciò nonostante, il conduttore del veicolo
che precede non può comportarsi come vuole, sapendosi seguito e quindi dovendo
considerare che un suo cambiamento di velocità può costituire fonte di pericolo
per il traffico che segue (art. 37 cpv. 1 LCS).
Considerando
le differenti responsabilità dei guidatori nella situazione concreta, il primo
giudice ha tuttavia omesso di rilevare che la fattispecie è regolata
dall'applicazione rigorosa delle norme menzionate nel senso che, nei confronti
dell'art. 37 cpv. 1, è l'art. 34 cpv. 4 LCS a costituire la regola principale,
imponendo al conducente che segue obblighi essenziali (Bussy / Rusconi,
op. cit., art. 34, n. 5.4.). Caricando al veicolo che precede la quasi totale
responsabilità dell'incidente, il giudice di pace ha così deciso in urto a un
principio giuridico acquisito e fondamentale delle norme sulla circolazione
stradale che non si fonda soltanto su occasionale giurisprudenza, ma su una
corretta applicazione delle norme in esame. Il ricorso per cassazione deve così
essere accolto e la pronuncia di merito modificata (art. 332 cpv. 2 CPC), così
da non rappresentare più una decisione arbitraria. In quest'ordine di idee, pur
tenendo conto del comportamento oggettivamente inspiegabile dell'istante, la
responsabilità dell'incidente va caricata a entrambe le parti almeno in ragione
del 50%. Entro tale limite vanno così parzialmente accolte sia l'istanza, sia
la domanda riconvenzionale, con l'osservazione che quest'ultima non è
accompagnata da nessuna richiesta di interessi di mora.
Sono
invece indifferenti le considerazioni del giudice di pace sull'entità dei danni
subito dai due veicoli per giudicare la distanza fra gli stessi durante la
corsa che ha preceduto l'impatto, non potendosi ragionevolmente spiegare, su
quella base, la ricostruzione della descritta situazione. Né al proposito
-anche se irrilevante- può restare senza commento che il danno subito della
convenuto, definito di lieve entità dal primo giudice, è tuttavia stato
valutato in oltre fr. 10'000.- (doc. C e 3).
Tasse
e spese di entrambe le sedi seguono la soccombenza, compensate le ripetibili.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 18 ottobre 1999 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo della
Navegna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è parzialmente accolta, di conseguenza __________ è tenuta a pagare a
__________ l’importo di fr. 875.35 oltre interessi del 5% dal 29 maggio 1997.
-
La domanda riconvenzionale
è parzialmente accolta, di conseguenza __________ è tenuto a pagare a
__________ l’importo di fr. 920.-.
-
La tassa di
giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 118.- sono suddivise tra le parti in
ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.
II. Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per un mezzo mentre la
differenza è posta a carico di __________, compensate le ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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