AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.102
Data decisione, Autorità: 28.12.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00102
Lugano 28 dicembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, assente)
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 ottobre 1999 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 25 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 novembre 1998 nei confronti
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'750.70 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda parzialmente accolta dal primo giudice che ha pure parzialmente accolto la domanda riconvenzionale fatta valere dalla convenuta,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 10 novembre 1998 __________ i ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'750.70 oltre accessori, importo corrispondente al danno complessivo subito a seguito della collisione.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria facendo a sua volta valere in via riconvenzionale un danno di fr. 1’840.-.
In merito alla dinamica dell’incidente le versioni fornite dalle parti sono discordanti: l‘istante sostiene di essere stato tamponato dal veicolo guidato dalla convenuta mentre stava effettuando una regolare manovra di rallentamento imposta dalle circostanze del caso, ovvero dalla presenza di segnali lampeggianti arancioni all’imbocco di una galleria e da veicoli che lo precedevano in fase di rallentamento. Dal canto suo la convenuta addebita all’istante la causa dell’incidente per aver effettuato un’improvvisa e ingiustificata manovra di frenata, tanto più ingiustificata per il fatto che le parti si trovavano sulla corsia di sorpasso e che davanti al veicolo dell’istante non vi era nessuno.
Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare sulle deposizioni testimoniali, ha addebitato all'istante la maggiore responsabilità per l’accaduto, ritenendo che sia stata la sua azzardata e ingiustificata frenata a causare il tamponamento ad opera della convenuta, alla quale il giudice rimprovera comunque di non aver tenuto la necessaria distanza dal veicolo che la precedeva. Tenuto conto dell’entità dei danni, il primo giudice ha suddiviso le responsabilità dell’accaduto in ragione del 90% a carico dell'istante e del 10% a carico della convenuta.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell’art. 327 CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver ritenuto provata a suo carico una violazione delle norme della circolazione nonostante egli abbia tenuto un modo di guida conforme alla situazione della strada e della circolazione, la responsabilità dell'accaduto dovendo essere ascritta esclusivamente alla convenuta che non ha mantenuto la necessaria distanza dal veicolo che la precedeva, tant’è che per questo suo modo di guida ella è stata pure multata.
Con osservazioni 27 novembre 1999 la controparte postula la reiezione del gravame.
Malgrado l'incidente oggetto della vertenza sia avvenuto in territorio estero, il giudice ha correttamente applicato il diritto svizzero. La fattispecie non è infatti più regolata dall'art. 85 LCS, abrogato con l'entrata in vigore della LDIP il 1 gennaio 1989, ma dalla Convenzione dell'Aja del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione (RS 0.741.31), sottoscritta dalla Svizzera il 2 gennaio 1987 (Bussy / Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, art. 85, n. 1). Secondo la stessa vige il principio per cui la legge applicabile è quella interna dello Stato sul cui territorio è avvenuto l'incidente (art. 3); tuttavia, fra le eccezioni a questa norma generale vi è la fattispecie in cui tutti i veicoli coinvolti sono immatricolati nello stesso Stato per i quali vale la legge di tale Stato di immatricolazione (art. 4 lett. b).
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte.
Nel caso concreto, sulla base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nel modo di guida della convenuta, in particolare per non aver mantenuto la necessaria distanza dal veicolo che la precedeva, rispettivamente a quest’ultima provare la colpa dell’istante.
Nel caso di specie, è opportuno anzitutto premettere che la violazione da parte della convenuta degli art. 34 cpv. 4 LCS e 12 cpv. 1 ONC -che prevedono l'obbligo di mantenere una distanza sufficiente dai veicoli che precedono- non è contestata. Per contro, la lite ha avuto per oggetto principale il comportamento dell'istante cui è stato rimproverato di aver eseguito un’improvvisa e immotivata manovra di frenata senza prestare attenzione ai veicoli che lo seguivano, violando in tal modo gli art. 37 LCS e 12 cpv. 2 ONC. A questo proposito due sono le censure formulate dal ricorrente: la prima concerne la valutazione delle prove, la seconda l'attribuzione delle rispettive responsabilità dei conducenti.
Sul primo tema le censure ricorsuali non possono essere condivise. Anzitutto va precisato che il motivo per il quale la convenuta sarebbe stata multata con riferimento alla medesima fattispecie è irrilevante nella decisione richiesta al giudice civile: non esiste infatti nessuna norma procedurale che vincoli quest'ultimo agli accertamenti di fatto compiuti dall'autorità amministrativa (Rep 1985, 137; CCC 12 aprile 1999 in re G. / K.). Ma nemmeno sono pertinenti le obiezioni del ricorrente sulla inattendibilità -per motivi diversi- dei testi __________ e __________. Al proposito va rilevato che, per costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza, rispettivamente per l’esistenza di un altro motivo che determini un interesse a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza fra i fatti così come descritti dal teste e quelli desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando, per tale motivo, la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi / Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, le risultanze istruttorie non permettono di ritenere i testi inattendibili e neppure interessati. Entrambi, sentiti sotto delazione di giuramento, oltre ad avere espressamente escluso di essere personalmente interessate all'esito della vertenza, hanno confermato la stessa versione dei fatti, ovvero che l’istante, che non era preceduto da nessun altro veicolo, aveva frenato improvvisamente e senza valido motivo, sorprendendo così i veicoli che seguivano. Né all'incarto risultano altre prove che contraddicano questa versione dei fatti.
La seconda censura deve invece essere accolta. Infatti, per quanto concerne il comportamento della convenuta, vale l'art. 34 cpv. 4 LCS che impone al conducente di tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o in colonna. Per quanto riguarda quest'ultima situazione la norma prescrive l'esigenza di tenere una distanza sufficiente dal veicolo che precede, facendo carico al veicolo che segue di tener conto di un margine di sicurezza: egli infatti dev'essere cosciente che percepirà la frenata del veicolo precedente soltanto quando la manovra è già iniziata e l'autista di quel veicolo ha già reagito; né può escludere che l'altro veicolo possieda una capacità di frenata superiore alla sua, rispettivamente sia costretto a compiere -senza frenare- una manovra per evitare ostacoli che rimarrebbero così nascosti fino all'ultimo momento al veicolo che segue. E' pertanto fatto onere al conducente del veicolo che segue di regolare l'intervallo dal veicolo che lo precede, così da evitare tamponamenti. In altre parole, qualora l'intervallo fra i veicoli diminuisca durante la corsa perché quello che precede rallenta, il veicolo che segue deve vigilare affinché la distanza di sicurezza sia ristabilita (Bussy / Rusconi, op. cit., art. 34, n. 5.2. e 5.3.) Ciò nonostante, il conduttore del veicolo che precede non può comportarsi come vuole, sapendosi seguito e quindi dovendo considerare che un suo cambiamento di velocità può costituire fonte di pericolo per il traffico che segue (art. 37 cpv. 1 LCS).
Considerando le differenti responsabilità dei guidatori nella situazione concreta, il primo giudice ha tuttavia omesso di rilevare che la fattispecie è regolata dall'applicazione rigorosa delle norme menzionate nel senso che, nei confronti dell'art. 37 cpv. 1, è l'art. 34 cpv. 4 LCS a costituire la regola principale, imponendo al conducente che segue obblighi essenziali (Bussy / Rusconi, op. cit., art. 34, n. 5.4.). Caricando al veicolo che precede la quasi totale responsabilità dell'incidente, il giudice di pace ha così deciso in urto a un principio giuridico acquisito e fondamentale delle norme sulla circolazione stradale che non si fonda soltanto su occasionale giurisprudenza, ma su una corretta applicazione delle norme in esame. Il ricorso per cassazione deve così essere accolto e la pronuncia di merito modificata (art. 332 cpv. 2 CPC), così da non rappresentare più una decisione arbitraria. In quest'ordine di idee, pur tenendo conto del comportamento oggettivamente inspiegabile dell'istante, la responsabilità dell'incidente va caricata a entrambe le parti almeno in ragione del 50%. Entro tale limite vanno così parzialmente accolte sia l'istanza, sia la domanda riconvenzionale, con l'osservazione che quest'ultima non è accompagnata da nessuna richiesta di interessi di mora.
Sono invece indifferenti le considerazioni del giudice di pace sull'entità dei danni subito dai due veicoli per giudicare la distanza fra gli stessi durante la corsa che ha preceduto l'impatto, non potendosi ragionevolmente spiegare, su quella base, la ricostruzione della descritta situazione. Né al proposito -anche se irrilevante- può restare senza commento che il danno subito della convenuto, definito di lieve entità dal primo giudice, è tuttavia stato valutato in oltre fr. 10'000.- (doc. C e 3).
Tasse e spese di entrambe le sedi seguono la soccombenza, compensate le ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 ottobre 1999 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo della Navegna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è parzialmente accolta, di conseguenza __________ è tenuta a pagare a __________ l’importo di fr. 875.35 oltre interessi del 5% dal 29 maggio 1997.
La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta, di conseguenza __________ è tenuto a pagare a __________ l’importo di fr. 920.-.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 118.- sono suddivise tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per un mezzo mentre la differenza è posta a carico di __________, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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