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Numero d'incarto:
16.1999.11
Data decisione, Autorità:
15.06.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00011
Lugano
15 giugno 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 2 febbraio 1999 presentato da
__________ patr. __________
contro
la
sentenza 22 gennaio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 25 novembre 1998
da
rappr.
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dall’escussa al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Il
29 gennaio 1998 __________ -per il tramite della __________ - e __________
hanno concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di
3 locali in uno stabile di proprietà __________ a __________.
Con
istanza 25 novembre 1998 quest’ultima ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta dalla conduttrice al PE sopra menzionato
notificatole per l’incasso di fr. 2’290.- pari alle pigioni rimaste scoperte
per i mesi di ottobre e novembre 1998. A valere quale riconoscimento di debito
l’istante ha prodotto il contratto di locazione 29 gennaio 1998.
Al contraddittorio
l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando la richiesta di
pagamento delle pigioni dovendosi ritenere concluso il rapporto di locazione
per il 31 luglio 1998, data per la quale ella ha notificato la disdetta del
contratto per motivi gravi ai sensi dell’art. 266g CO, disdetta contestata
dall’istante e tuttora oggetto di un’azione giudiziaria pendente presso la
Pretura del distretto di Lugano, sezione 4 (inc. no. LA.98.160).
-
Con il querelato
giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito nel contratto di locazione, ha accolto l’istanza non
avendo l’escussa reso sufficientemente verosimile la sua eccezione in merito
alla validità della disdetta del contratto da lei notificata per il 31 luglio
-
A mente del primo giudice l’escussa non ha in particolare sostanziato i
gravi disturbi alla salute che le cagionerebbe la permanenza nell’appartamento
dell’istante a dipendenza dei lavori in fase di esecuzione su via __________.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 8
febbraio 1999, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art.
327 CPC.
La
ricorrente si duole innanzi tutto della mancata assunzione da parte del primo
giudice di tutte le prove documentali prodotte nell’incarto pendente presso la
Pretura di Lugano, sezione 4, che comproverebbero l’esistenza di gravi disturbi
alla salute atti a giustificare la disdetta straordinaria del contratto ai
sensi dell’art. 266g CO; rimprovera inoltre al giudice di aver arbitrariamente
valutato le prove essendosi pronunciato sull’esigibilità delle pigioni per i
mesi di agosto e settembre, anziché su quelle relative ai mesi di ottobre e
novembre 1998 oggetto del PE.
Con
osservazioni 25 febbraio 1999 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
316 consid. 4a).
- Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvi-sorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconosci-mento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro.
Il
titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione in esame è il contratto di
locazione sottoscritto dalle parti il 29 gennaio 1998, che di principio
costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute (Panchaud/ Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 74, p. 190; Staehelin in Basler Kommentar
zum SchKG, 1998, vol. II, n. 114 ad art. 82 LEF). Per quanto attiene
all’importo posto in esecuzione, trattasi indubbiamente delle pigioni relative
ai mesi di ottobre e novembre 1998 dovendosi addebitare il riferimento del
primo giudice alle pigioni di agosto e settembre 1998 a una svista, poichè egli
si è pronunciato su queste pigioni con la sentenza di cui all’inc.no. EF
__________congiunto per l’istruttoria. La questione, come si dirà in seguito, è
comunque irrilevante.
Altrettanto
irrilevante -come si vedrà nel seguito- è la censura ricorsuale attinente alla
mancata assunzione da parte del giudice delle prove documentali richiamate
dall’escussa e oggetto dell’azione di accertamento della validità della
disdetta straordinaria pendente dinanzi alla Pretura di Lugano, sezione 4.
- Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci riscontri
oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre
1998 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150-151; Panchaud/ Caprez, op.cit.,
§ 26 pag. 61; BlSchK 1982 pag. 95-97; CEF 1°aprile 1993 in re
M.AG/B.; Staehelin, op.cit., n. 87 segg. ad art. 82 LEF).
In
concreto, a prescindere dall’ammissibilità o meno del richiamo di documenti di
cui all’incarto pendente dinanzi al giudice del merito, il fatto medesimo che
il contratto di locazione sia stato disdetto e che questa disdetta non appaia
di primo acchito pretestuosa e notificata al solo fine di sottrarsi all’impegno
di pagamento delle pigioni, avrebbe dovuto indurre il segretario assessore a
una diversa conclusione, ovvero a ritenere sufficientemente verosimile
l’inesigibilità delle pigioni per i mesi di ottobre e novembre 1998 e quindi la
non liquidità del titolo di rigetto come tale. Infatti, il contratto di
locazione vale quale riconoscimento di debito unicamente per le pigioni
maturate sino alla sua scadenza, rispettivamente sino alla sua disdetta (Staehelin,
op.cit., n. 116 ad art. 82 LEF).
D'altra
parte nella stessa sentenza impugnata si dà atto della disdetta straordinaria,
del suo annullamento da parte dell'Ufficio di conciliazione e della vertenza
giudiziaria sullo stesso oggetto pendente davanti alla Pretura, così che un
giudizio definitivo manca sia sulla validità della disdetta, sia sull'esistenza
del contratto di locazione nel periodo controverso.
Alla luce di quanto sopra esposto, il giudizio impugnato, che ha erroneamente
concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito senza considerare
l’eccezione sollevata dall’escussa, deve essere annullato essendo frutto di una
valutazione manifestamente arbitraria degli atti di causa e conseguente erronea
applicazione del diritto sostanziale.
Per il che il ricorso deve
essere accolto e l'istanza decisa ai sensi dell'art. 332 cpv. 2 CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 2 febbraio 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
22 gennaio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dall’istante, rimane a suo
carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di
indennità.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla ricorrente,
sono poste a carico __________ la quale rifonderà alla ricorrente l’importo di
fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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