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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.110
Data decisione, Autorità: 23.12.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00110
Lugano 23 dicembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 novembre 1999 presentato da
contro
la sentenza 28 settembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 8 settembre 1999 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'942.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 8 settembre 1999 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'942.- a saldo di fatture emesse per interventi e lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest'ultimo;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda essendo stato sufficientemente comprovato il credito in esame, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il giudizio pretorile lamentando in sostanza la lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta tempestivamente la citazione in quanto assente dal proprio domicilio;
che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che con osservazioni 23 novembre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso;
che lo scritto 6 dicembre 1999 con il quale il ricorrente prende posizione in merito alle osservazioni di controparte deve essere estromesso dall’incarto poiché il CPC non prevede la possibilità di formulare controsservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nel caso concreto il ricorrente non contesta l'avvenuta regolare notifica della citazione (spedita una prima volta il 9 settembre 1999 con invio raccomandato n. __________ e una seconda volta il 22 settembre 1999 con invio semplice), bensì il fatto di non aver potuto prenderne conoscenza tempestivamente poichè assente dal proprio domicilio;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un invio dell’autorità spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4, 9 e 11);
che in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo, spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);
che in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua assenza dal domicilio tanto più che nei suoi confronti, fino dal 25 maggio 1999, era pendente una procedura esecutiva, avviata dal __________ proprio per l'incasso del credito litigioso;
che di conseguenza il diritto fondamentale delle parti di essere sentite non è stato violato e il ricorso, fondato esclusivamente su questa censura, non può essere accolto;
che il giudizio sulle spese segue la soccombenza del ricorrente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg., per le spese l'art. 148 segg. CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 2 novembre 1999 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.– già anticipate dal ricorrente, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 60.-.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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