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Numero d'incarto:
16.1999.115
Data decisione, Autorità:
23.12.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00115
Lugano
23 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 2 novembre 1999
presentato da
contro
la sentenza 21 ottobre 1999 del Giudice di pace del
circolo della Verzasca nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 13 settembre 1999 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto
dell'opposizione interposta dall'escussa al
PE no. __________dell'UEF di Locarno, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 13 settembre 1999 l'__________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di
fr. 60.- oltre interessi e spese, a saldo della tassa acqua potabile 1998 dalla
stessa dovuta nella sua qualità di comproprietaria del fondo n. __________ a
__________;
che a
valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il verbale 9
novembre 1998 dal quale risulta l'accordo dell'escussa, rappresentata in quella
sede da __________, al pagamento dell'importo posto in esecuzione;
che
l'escussa si è opposta alla pretesa avversaria;
che con
il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un
valido riconoscimento di debito, ha accolto l'istanza;
che con
atto ricorsuale 2 novembre 1999 __________ è insorta contro il predetto
giudizio: la ricorrente contesta di dover pagare l'importo posto in esecuzione
(tassa acqua potabile) ritenuto che la sua proprietà non sarebbe neppure
allacciata all'acqua potabile;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 novembre 1999 della ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, la
ricorrente propone delle contestazioni che esulano dal tema del rigetto
provvisorio dell'opposizione;
che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti
per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di
giustizia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 novembre 1999 di __________ è nullo.
-
Non
si prelevano spese per il presente giudizio.
-
Intimazione:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Verzasca
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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