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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.15
Data decisione, Autorità: 02.03.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00015
Lugano 2 marzo 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 15 febbraio 1999 presentato da
contro
la sentenza 8 febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura speciale in materia di salari e mercedi promossa con istanza 15 giugno 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’500.- a saldo delle proprie pretese salariali nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande ridotte a fr. 2’155.55 oltre interessi del 5 % dal 30 settembre 1997 e così accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 15 giugno 1998 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’500.- poi ridotti a fr 2’155.55 e corrispondenti al saldo delle proprie pretese salariali, pretesa alla quale la convenuta si è opposta;
che con il querelato giudizio il primo giudice, respinta la proposta di compensazione formulata dalla convenuta siccome non comprovata e non avendo quest’ultima provato che l’importo posto in compensazione eccederebbe il minimo esistenziale del lavoratore ai sensi dell’art. 93 LEF, ha accolto l’istanza;
che con scritto 15 febbraio 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 15 febbraio 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applica-zione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad esporre una propria versione dei fatti, in particolare contestando il valore degli oggetti di cui ha chiesto il pagamento all’istante;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 15 febbraio 1999 __________ è nullo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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