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Numero d'incarto:
16.1999.18
Data decisione, Autorità:
19.05.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00018
Lugano
19 maggio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione __________ febbraio 1999 presentato da
__________, __________
contro
la
sentenza 1° febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di __________
__________ __________ nella causa a procedura speciale in materia di contratto
del lavoro promossa con istanza 2 novembre 1998 da
__________, __________
(rappr. dal
__________ __________ & __________, __________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’328.20 oltre interessi a saldo
delle proprie pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza __________novembre 1998 __________ __________
ha convenuto in giudizio __________ __________ - alle dipendenze del quale ha
lavorato in qualità di fiorista dal 2 febbraio al 31 maggio 1998- al fine di
ottenere il pagamento di fr. 1’328.20 a saldo delle proprie pretese salariali
per le vacanze e la tredicesima;
che
in sede di discussione il convenuto, pur sollevando non meglio precisate perplessità
in merito al termine di disdetta, ha proposto di versare la metà dell’importo
fatto valere in giudizio;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo nel
contempo giustificato, sulla base dell’art. 337 CO, il licenziamento notificato
dalla lavoratrice il 30 maggio 1998 per il successivo 1° giugno a motivo della
sua oggettiva impossibilità di riprendere il lavoro (doc. F), attestata
mediante certificato medico (doc. G);
che
con il presente tempestivo ricorso __________ __________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente eccepisce che la
disdetta della lavoratrice era prematura non avendo rispettato il termine
mensile di preavviso e che l'istante non ha dimostrato l'esistenza degli
estremi per la risoluzione immediata del contratto. Rimprovera inoltre al
giudice di pace di non aver applicato l'art. 327b CO;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
a prescindere dai motivi di fatto e di diritto per cui il ricorrente postula la
cassazione della sentenza e dalla loro ricevibilità formale, questo giudice
ritiene di dover annullare la sentenza impugnata;
che
infatti dal verbale di udienza 15 dicembre 1998 non risulta che il
contraddittorio sul merito della lite abbia avuto luogo, mentre si desume
soltanto che in seguito a discussione -i cui termini restano oggettivamente
ignoti- il convenuto ha formulato una proposta transattiva;
che,
caduta la possibilità di un componimento bonale della vertenza con lo scritto
16 dicembre 1998 del SEI, il giudice di pace avrebbe dovuto recuperare
l'incombente procedurale omesso, ricitando le parti per la discussione;
che
così facendo egli ha negato al convenuto la possibilità di esprimersi sul
merito della lite: giacché l'omissione concerne il diritto fondamentale della
parte di essere sentita in giudizio (art. 4 Cost), la sentenza prolata su
quella base è nulla in virtù dell'art. 142 lett. b CPC;
che
la nullità di un atto dev'essere rilevata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC);
che
a questa mancanza il giudice non può supplire con un proprio esame della fattispecie
che tenga conto di ogni eventuale eccezione della parte convenuta, come sembra
aver fatto in questo caso, salvo contravvenire ad altre disposizioni processuali;
che,
a dipendenza della particolarità della fattispecie, al ricorrente non vengono riconosciute
ripetibili di questa sede;
Per i quali motivi,
richiamato per le
spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. La
sentenza 1 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è nulla.
§ L'incarto è
trasmesso allo stesso giudice perché proceda a un nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
__________ __________, __________;
–
__________, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di __________ __________ __________.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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