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Numero d'incarto:
16.1999.19
Data decisione, Autorità:
31.05.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00019
Lugano
31 maggio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 6/13 novembre 1998 presentato da
Contro
la
sentenza 4 novembre 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 24 settembre 1998 da
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 24 settembre 1998 __________ ha chiesto il
rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE
sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 4’569.50 oltre accessori a
saldo di fatture emesse per la fornitura di bibite a quest’ultima;
che
a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto delle fatture
corredate dei rispettivi bollettini di consegna della merce (doc. B) nonché
l’estratto conto 8 aprile 1998 (doc. C) ;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, assente l’escussa dal
contraddittorio e accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento
di debito nell’insieme della documentazione prodotta dall’istante, ha accolto
l’istanza;
che
con scritti 6 e 13 novembre 1998 __________ è insorta contro il predetto giudizio
contestando di essere debitrice dell’importo posto in esecuzione, sostenendo in
particolare di non aver mai ordinato, né ricevuto la merce;
che
tale impugnazione deve essere trattata quale ricorso per cassazione in virtù degli
art. 16 e 17 LALEF poiché il valore di causa è inferiore a fr. 8’000.–;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti
di causa o di prove;
che
secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che
nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall’istante non è possibile
concludere per l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo
posto in esecuzione;
che
infatti dalla stessa non risulta la dichiarazione di volontà chiara, esplicita,
non equivoca e non soggetta a interpretazione della convenuta di riconoscersi
debitrice nei confronti dell’istante per l’importo da questa rivendicato (Rep
1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/ Walder, Schuldbetreibung und
Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez,
op.cit., § 6; A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op.cit., n. 21 segg. ad
art. 82);
che
in particolare, i bollettini sui quali l’istante fonda la sua domanda attestano
la consegna della merce indicandone il valore complessivo poi ripreso nella
stampa delle fatture, ma non recano nessuna firma oppure firma non
identificabile con quella dell’escussa, né l’istante sostiene il contrario;
che
quindi, il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all’esistenza di un
valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo frutto di una
valutazione manifestamente errata degli atti di causa;
che
in virtù dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso deve essere accolto e l'istanza
decisa ai sensi dell'art. 332 cpv. 2 CPC;
che
alla ricorrente non viene assegnata nessuna indennità per la prima e seconda
sede non avendo formulato nessuna richiesta in tal senso (art. 62 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso di _____ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 4 novembre 1998 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 120.–, da anticipare dall’istante, rimane a suo
carico.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.–, sono poste a carico
di _____.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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