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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.2
Data decisione, Autorità: 01.02.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00002
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 dicembre 1998 presentato nella forma dell’appello da
Contro
la sentenza 18 dicembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 novembre 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 23 novembre 1998 la __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1’500.- pari alle ripetibili riconosciute all’istante con sentenza 17 maggio 1996 del Pretore del distretto di Bellinzona, sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando di essere debitrice dell’importo posto in esecuzione;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’istante, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 29 dicembre 1998 -che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù degli art. 5 cpv. 1 LOG e 17 LALEF- __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale attribuendo alla sentenza 17 maggio 1996 del Pretore di Bellinzona la qualifica di valido titolo esecutivo nonostante l’eccezione dalla stessa sollevata, e neppure considerata dal giudice, circa la mancanza di identità tra la medesima e la debitrice indicata nella sentenza pretorile;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);
che nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione, in particolare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 106-108);
che nella fattispecie, da un raffronto della documentazione agli atti non risulta esservi identità tra la debitrice indicata nel titolo esecutivo ossia nella sentenza 17 maggio 1996 del Pretore di Bellinzona __________e la debitrice indicata nel PE, ovvero l’escussa e qui ricorrente __________ i;
che il ricorso, che ha evidenziato l’errore commesso dal primo giudice nell’applicazione dell’art. 80 LEF, deve quindi essere accolto;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applica-zione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso 29 dicembre 1998 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 dicembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 150.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte un’indennità di fr. 80.-.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, sono poste a carico __________ il quale rifonderà alla ricorrente un’indennità di fr. 100.- per questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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