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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.22
Data decisione, Autorità: 18.06.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00022
Lugano 18 giugno 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 febbraio 1999 presentato da
Contro
la sentenza 23 gennaio 1999 del Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 ottobre 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 23 ottobre 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 541.40 oltre accessori a saldo di fatture emesse per la fornitura di vino;
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la fattura 31 dicembre 1995 corredata dal rispettivo bollettino di consegna della merce (doc. B e C);
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nell’insieme della documentazione prodotta dall’istante, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio contestando la sussistenza del credito nonché l’esistenza di un valido riconoscimento di debito;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall’istante non è possibile concludere per l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione;
che infatti dalla stessa non risulta la dichiarazione di volontà dell’escusso chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione, di riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo da questa rivendicato (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, op.cit., § 6; A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op.cit., n. 21 segg. ad art. 82);
che in particolare, il bollettino di consegna sul quale l’istante fonda la sua domanda attesta la consegna della merce indicandone il valore complessivo poi ripreso nella stampa della fattura, ma non reca una firma identificabile con quella apposta dall’escusso in calce al ricorso e alla lettera 2 maggio 1996 (doc. F) (sulla cui conformità all’originale non vi è motivo di dubitare) e neppure l’istante lo sostiene;
che a prescindere dalla documentazione richiamata dall’istante a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione e considerata dal primo giudice, nemmeno da quella prodotta dall‘escusso -in particolare dal suo scritto 2 maggio 1996 (doc. F)- non è possibile concludere a un riconoscimento chiaro, esplicito e incondizionato da parte di quest’ultimo dell’importo posto in esecuzione;
che quindi, il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa;
che a titolo abbondanziale va ricordato al giudice l’obbligo di allestire un verbale d’udienza (art. 298 CPC per il rinvio di cui all’art. 25 LALEF), unica esigenza procedurale in grado di attestare l'avvenuto rispetto del contraddittorio, del quale -nel caso concreto- non si ha notizia;
che in virtù dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso deve essere accolto e l'istanza decisa ai sensi dell'art. 332 cpv. 2 CPC;
che al ricorrente non viene assegnata nessuna indennità per la prima e seconda sede non avendo formulato richieste in tal senso (art. 62 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 16 febbraio 1999 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 gennaio 1999 del Giudice di pace del circolo della Melezza è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 110.–, da anticipare dall’istante, rimane a suo carico.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipate dal ricorrente sono poste a carico di __________.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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