AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.22
Data decisione, Autorità:
18.06.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00022
Lugano
18 giugno 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 16 febbraio 1999 presentato da
Contro
la
sentenza 23 gennaio 1999 del Giudice di pace del circolo della Melezza nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 23 ottobre 1998 da
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta
dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 23 ottobre 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l'incasso di fr. 541.40 oltre accessori a saldo di fatture emesse per la
fornitura di vino;
che
a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la fattura 31
dicembre 1995 corredata dal rispettivo bollettino di consegna della merce (doc.
B e C);
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido riconoscimento di debito nell’insieme della documentazione prodotta
dall’istante, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio contestando la sussistenza del credito nonché l’esistenza di un valido
riconoscimento di debito;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del pretore o del giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea
di atti di causa o di prove;
che
secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la
volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che
nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall’istante non è possibile
concludere per l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo
posto in esecuzione;
che
infatti dalla stessa non risulta la dichiarazione di volontà dell’escusso
chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione, di
riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo da questa
rivendicato (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/ Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez,
op.cit., § 6; A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op.cit., n. 21 segg. ad
art. 82);
che
in particolare, il bollettino di consegna sul quale l’istante fonda la sua domanda
attesta la consegna della merce indicandone il valore complessivo poi ripreso
nella stampa della fattura, ma non reca una firma identificabile con quella
apposta dall’escusso in calce al ricorso e alla lettera 2 maggio 1996 (doc. F)
(sulla cui conformità all’originale non vi è motivo di dubitare) e neppure
l’istante lo sostiene;
che
a prescindere dalla documentazione richiamata dall’istante a sostegno della sua
domanda di rigetto dell’opposizione e considerata dal primo giudice, nemmeno da
quella prodotta dall‘escusso -in particolare dal suo scritto 2 maggio 1996
(doc. F)- non è possibile concludere a un riconoscimento chiaro, esplicito e
incondizionato da parte di quest’ultimo dell’importo posto in esecuzione;
che
quindi, il giudizio impugnato, che ha erroneamente concluso all’esistenza di un
valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo frutto di una
valutazione manifestamente errata degli atti di causa;
che a titolo abbondanziale
va ricordato al giudice l’obbligo di allestire un verbale d’udienza (art. 298
CPC per il rinvio di cui all’art. 25 LALEF), unica esigenza procedurale in
grado di attestare l'avvenuto rispetto del contraddittorio, del quale -nel caso
concreto- non si ha notizia;
che
in virtù dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso deve essere accolto e l'istanza
decisa ai sensi dell'art. 332 cpv. 2 CPC;
che
al ricorrente non viene assegnata nessuna indennità per la prima e seconda sede
non avendo formulato richieste in tal senso (art. 62 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 16 febbraio 1999 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 29 gennaio 1999 del Giudice di pace del circolo della
Melezza è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 110.–, da anticipare dall’istante, rimane a suo
carico.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipate dal
ricorrente sono poste a carico di __________.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster