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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.23
Data decisione, Autorità: 06.07.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00023
Lugano 06 luglio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 febbraio 1999 presentato da
Contro
la sentenza 20 gennaio 1999 del Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 luglio 1998 da
(rappr. da __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’242.55 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la qualità della merce fornita, siccome scadente e invendibile così come riconosciuto dal direttore dell’istante.
Con il querelato giudizio il primo giudice, respinta la proposta di audizione testimoniale di un cliente dell’esercizio pubblico, non ritenendo il parere di quest’ultimo determinante ai fini dell’accer-tamento della qualità del vino fornito, ha riconosciuto all'istante il diritto al pagamento di quanto richiesto in causa.
Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto di essere sentito a dipendenza del rifiuto del primo giudice di sentire i testi da lui proposti, che avrebbero potuto confermare la sua tesi difensiva in merito alla pessima qualità del vino fornitogli e alla rinuncia di controparte alla fatturazione di quella merce.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Il diritto di essere sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi prima che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di parte–cipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b; 115 Ia 11 consid. b). In linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.). Tuttavia, può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia 11 seg. consid. 2a e b).
Siccome la prova offerta deve essere rilevante e atta a chiarire fatto controverso, la concludenza della stessa è sottoposta a una valutazione anticipata da parte del giudice che rifiuterà di ammetterla se è manifestamente inefficace o irrilevante (CCC 6 giugno 1990 in re A./C.; 22 gennaio 1990 in re A./N.). Il rifiuto di assumere le prove notificate dalle parti non è quindi arbitrario quando la loro assunzione appare irrilevante e la possibilità di giudicare sia già offerta dai documenti (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 182, n. 4).
Nel caso concreto, il rifiuto del giudice di assumere i testi proposti dal convenuto –esplicitamente il teste __________ e implicitamente la teste __________– non può essere considerato arbitrario non essendo ravvisabile nel medesimo nessuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.
In merito a questa eccezione il convenuto ha tuttavia avuto un atteggiamento equivoco: da un lato, non ha fatto capo tempestivamente alla valutazione peritale del Laboratorio cantonale d'igiene (possibilità cui la venditrice stessa l'aveva reso attento), mentre in causa ha preteso di dimostrare l'oggettiva qualità del vino non in base a un parere qualificato, ma a quello soggettivo di un avventore dell'esercizio pubblico, ossia il teste __________. Prova che appare inadeguata anche perché il difetto lamentato riguardava tutta una partita di vino, e quindi processualmente irrilevante; ciò che esclude arbitrio a carico del primo giudice.
A proposito della mancata audizione della teste __________, va innanzi tutto rilevato che la tesi secondo la quale la teste avrebbe dovuto confermare l’accordo dell’istante alla fornitura gratuita del vino controverso è irricevibile siccome proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). In ogni caso, questo argomento del ricorrente è smentito dalle prove documentali dalle quali emerge la volontà dell’istante di ottenere il pagamento della merce venduta e mai restituita dal convenuto (doc. E e F). Di fronte a queste risultanze probatorie, sulle quali il giudice ha fondato il proprio convincimento, non gli può essere rimproverata nemmeno la mancata audizione della teste __________.
Alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non viene assegnata nessuna indennità.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 febbraio 1999 di __________ è respinto.
Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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