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Numero d'incarto:
16.1999.23
Data decisione, Autorità:
06.07.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00023
Lugano
06 luglio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 16 febbraio 1999 presentato da
Contro
la
sentenza 20 gennaio 1999 del Giudice di pace del circolo della Melezza nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 luglio 1998 da
(rappr. da
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’242.55 oltre accessori nonché
il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 14 luglio 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 1’242.55 a saldo delle fatture emesse il 30 settembre
(doc. B) e 31 ottobre 1997 (doc. C) per la fornitura di vino, oltre a
un’indennità di fr. 100.– e fr. 70.– di spese esecutive.
Il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la qualità della
merce fornita, siccome scadente e invendibile così come riconosciuto dal
direttore dell’istante.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, respinta la proposta di audizione
testimoniale di un cliente dell’esercizio pubblico, non ritenendo il parere di
quest’ultimo determinante ai fini dell’accer-tamento della qualità del vino
fornito, ha riconosciuto all'istante il diritto al pagamento di quanto
richiesto in causa.
-
Con
il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il giudizio postulandone
l’annullamento. Il ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto di essere
sentito a dipendenza del rifiuto del primo giudice di sentire i testi da lui
proposti, che avrebbero potuto confermare la sua tesi difensiva in merito alla
pessima qualità del vino fornitogli e alla rinuncia di controparte alla fatturazione
di quella merce.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
- Giusta
l’art. 327 lett. e CPC, disposto sul quale il ricorrente basa il proprio
gravame, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se
a una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova.
Il
diritto di essere sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di
esprimersi prima che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove
sui fatti rilevanti per il giudizio, di parte–cipare alla loro assunzione e di
determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99
consid. b; 115 Ia 11 consid. b). In linea di principio, il giudice deve
assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto
processuale (DTF 106 Ia 162 segg.). Tuttavia, può rinunciare a quei
mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF
115 Ia 11 seg. consid. 2a e b).
Siccome
la prova offerta deve essere rilevante e atta a chiarire fatto controverso, la
concludenza della stessa è sottoposta a una valutazione anticipata da parte del
giudice che rifiuterà di ammetterla se è manifestamente inefficace o
irrilevante (CCC 6 giugno 1990 in re A./C.; 22 gennaio 1990 in re
A./N.). Il rifiuto di assumere le prove notificate dalle parti non è quindi
arbitrario quando la loro assunzione appare irrilevante e la possibilità di
giudicare sia già offerta dai documenti (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art.
182, n. 4).
Nel
caso concreto, il rifiuto del giudice di assumere i testi proposti dal
convenuto –esplicitamente il teste __________ e implicitamente la teste
__________– non può essere considerato arbitrario non essendo ravvisabile nel
medesimo nessuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.
- Poiché
oggetto di controversia non è il quantitativo o il prezzo della merce fornita
bensì la sua qualità, spettava all’acquirente provare l’esistenza del difetto (Honsell,
in Commentario basilese, 1996, n. 12 ad art. 197 CO).
In
merito a questa eccezione il convenuto ha tuttavia avuto un atteggiamento equivoco:
da un lato, non ha fatto capo tempestivamente alla valutazione peritale del Laboratorio
cantonale d'igiene (possibilità cui la venditrice stessa l'aveva reso attento),
mentre in causa ha preteso di dimostrare l'oggettiva qualità del vino non in
base a un parere qualificato, ma a quello soggettivo di un avventore
dell'esercizio pubblico, ossia il teste __________. Prova che appare inadeguata
anche perché il difetto lamentato riguardava tutta una partita di vino, e
quindi processualmente irrilevante; ciò che esclude arbitrio a carico del primo
giudice.
A
proposito della mancata audizione della teste __________, va innanzi tutto
rilevato che la tesi secondo la quale la teste avrebbe dovuto confermare
l’accordo dell’istante alla fornitura gratuita del vino controverso è
irricevibile siccome proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). In ogni caso, questo argomento del ricorrente è
smentito dalle prove documentali dalle quali emerge la volontà dell’istante di
ottenere il pagamento della merce venduta e mai restituita dal convenuto (doc.
E e F). Di fronte a queste risultanze probatorie, sulle quali il giudice ha
fondato il proprio convincimento, non gli può essere rimproverata nemmeno la
mancata audizione della teste __________.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, deve essere respinto con il carico delle tasse e spese di
giustizia alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Alla
controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non viene assegnata
nessuna indennità.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 16 febbraio 1999 di __________ è respinto.
- Le
spese e la tassa di giustizia del presente giudizio per complessivi fr. 150.–,
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Non
si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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