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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.28
Data decisione, Autorità: 08.07.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00028
Lugano 8 luglio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 3/10 marzo 1999 presentato da
contro
la sentenza 18 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 9 dicembre 1998 da
rappr. dal __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 153.- oltre interessi nonché il rigetto
in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 9 dicembre 1998 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 153.- a saldo della fattura emessa il 15 febbraio 1997 per la messa a disposizione di un apparecchio acustico a titolo di prova. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di dover pagare una prestazione che l’istante, mediante annuncio pubblicitario apparso sui quotidiani, aveva garantito essere gratuita, caso contrario spettava a quest’ultima rendere attento il cliente circa eventuali costi, ciò che non è avvenuto.
Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver valutato il contenuto del contratto sulla base del principio dell’affidamento, ha accolto l’istanza non ritenendo che la prestazione fornita dall’istante e oggetto della fatturazione controversa rientrasse nelle prestazioni gratuite offerte mediante l’annuncio pubblicitario “test gratuito dell’udito”.
Con scritti 3 e 10 marzo 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver ritenuto provato l’accordo circa l’onerosità della prestazione fornita dall’istante.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Preliminarmente deve essere estromessa dall’incarto la documentazione prodotta con il ricorso, vietando l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza.
In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In quest’ottica -e a fronte della contestazione della convenuta- spettava quindi all’istante dimostrare il contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti, ovvero il carattere oneroso della sua prestazione, nel senso che la prova durante un certo tempo (oltre un mese) dell’apparecchio acustico esulava dall’offerta di un “test gratuito dell’udito” pubblicizzata nei quotidiani, offerta che non faceva alcun riferimento a eventuali costi supplementari. Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice l’istante non ha fatto fronte a quest’onere. Infatti, dalle risultanze istruttorie non emerge nessun elemento secondo il quale l’istante avrebbe reso attenta la convenuta circa l’obbligo di pagare la messa a disposizione dell'apparecchio, come se si trattasse di un noleggio. Ne deve conseguire la reiezione della richiesta di pagamento formulata dall'istante.
Il ricorso, che ha evidenziato l’errata applicazione dell’art. 8 CC da parte del primo giudice, deve così essere accolto.
Alla ricorrente non viene assegnata nessuna indennità per questa sede, non avendo formulato richieste in tal senso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Vezia è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia e le spese di questa sede, ammontanti
come a bolletta a fr. 39.-, da anticipare come di rito
dall’istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla convenuta un’indennità di fr. 10.-.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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