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Numero d'incarto:
16.1999.30
Data decisione, Autorità:
22.07.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00030
Lugano
22 luglio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per
cassazione 11 marzo 1999 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 18 febbraio
1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 30 marzo 1998 da
__________, Bioggio
(patr. dall’avv. __________,
Lugano)
con la quale l’istante ha
chiesto il disconoscimento del debito di fr. 4’260.– oltre interessi risultante
a suo carico dalla sentenza 5 marzo 1998 del Segretario assessore della Pre-tura
del distretto di Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
sentenza 5 marzo 1998 il Segretario assessore della Pretura del distretto di
Bellinzona ha rigettato in via provvisoria l’op-posizione interposta da
__________ al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona fattogli notificare da
__________ per l’incas–so di fr. 4’260.– oltre accessori a saldo della fattura
7 luglio 1997 emessa per la fornitura di una macchina da caffè presso il
__________ a __________.
-
Con
istanza 30 marzo 1998 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito di
fr. 4’260.– contestando di avere debiti nei confronti della ditta __________.
Nell’ambito dell’acquisto della macchina da caffè destinata al __________,
egli sostiene di aver agito in qualità di rappresentante di __________,
proprietaria dell'inventario dell’esercizio pubblico alla quale la ditta __________
deve rivolgersi per incassare la sua pretesa, o eventualmente di __________
(già __________) gerente del .
La
convenuta si è opposta all’istanza contestando l’esistenza di un rapporto di rappresentanza
a favore di terzi, non avendo l’istante mai manifestato tale intenzione,
peraltro neppure deducibile dalle circostanze del caso concreto.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, accertato che al momento della conclusione
del contratto l’istante non ha reso noto alla controparte di agire per conto di
__________ e che la convenuta neppure poteva dedurre dalle circostanze l’esi-stenza
di simile rapporto, escluso inoltre che si potesse ritenere indifferente alla
convenuta la persona del contraente, ha respinto l’istanza, considerando
__________ debitore della pretesa posta in esecuzione.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 15 marzo 1999, __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale, in specie le norme sulla rappresentanza (art. 32 segg. CO). Applicando
correttamente queste norme e valutando le circostanze del caso concreto
(intestazione del bollettino di consegna e relativa fattura al __________ e
non all’istante, fornitura della macchina da caffè presso il e non al
domicilio dell’istante, contatti con la gerente dell’esercizio pubblico circa
la fornitura della merce), il primo giudice avrebbe infatti dovuto giungere a
diversa conclusione, ovvero che l’istante non agiva a titolo personale bensì in
qualità di rappresentante della proprietaria dell’esercizio pubblico.
L’insorgente rimprovera inoltre al primo giudice di non aver ritenuto
applicabile l’art. 32 cpv. 2 (in fine) CO, nonostante la convenuta non abbia
provato che non le era indifferente la persona del contraente, indifferenza che
a mente del ricorrente è provata dal fatto che quando il 21 luglio 1997 ha
saputo dell’identità della gerente, la convenuta non ha avuto nessuna reazione,
in particolare non ha tentato di invalidare il contratto.
Con
osservazioni 16 aprile 1999 la controparte postula la reiezione del gravame,
eccependone il carattere temerario.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid.
4a).
-
La
parte che sostiene l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, deve portare
la prova delle circostanze fattuali che permettono di ammetterne la sussistenza
(II CCA 29.2.1996 in re H./E. SA; 12.2.1996 in re A. SpA/T. SA; Watter,
in Commentario di Basilea, 1996, n. 34 ad art. 32 CO). Le premesse della rappresentanza
diretta ai sensi dell’art. 32 CO sono due: una procura del rappresentato al
rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (Zäch,
Commentario di Berna, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 8. ed., p. 149 e segg.; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil
des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., vol. 1, p. 348 e seg.). Agire
in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la
controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in
sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere
da rappresentante può essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può
essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner
contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto della rappresentanza si
attui. Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del
rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio
dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era
riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF
90 II 285 cons. 1b a p. 289; Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO; Guhl,
op. cit., p. 152; Von Tuhr/Peter, op. cit., p. 386 e segg.). Inoltre,
v'è valida rappresentanza diretta se al terzo era indifferente la persona con
cui ha stipulato (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep. 1982 p. 38 e seg.;
DTF 117 II 389).
-
Nel
caso di specie, la conclusione del primo giudice secondo la quale l’istante non
è riuscito a dimostrare né di aver agito in nome e per conto di __________ ,
rispettivamente di __________, né tantomeno che alla convenuta dovesse essere
nota tale sua veste, non è arbitraria; anzi, trova riscontro nelle risultanze
istruttorie. Infatti, dalle stesse è emerso che, al dilà della capacità
dell'istante di rappresentare le società che gravitavano attorno all'esercizio
pubblico, nell’ambito delle trattative intercorse con la convenuta in relazione
all’acquisto della macchina da caffè controversa, egli non ha mai indicato di
agire in nome e per conto di altri, ciò che trova conferma nel bollettino di
consegna della macchina non intestato a una della società, bensì a “ __________
sig. __________” e anche nella fattura 7 luglio 1997 della ditta __________,
indirizzata a “Direzione __________ sig. __________” (doc. A e B, inc.
EF.98.40). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il fatto di aver intestato
questi documenti al __________, non prova che la convenuta fosse a conoscenza
del preteso rapporto di rappresentanza, ben potendosi condividere la contraria
opinione secondo la quale con simile intestazione essa ha individuato
nell’istante un responsabile dell’eser-cizio pubblico. Colui che, peraltro,
aveva condotto personalmente le trattative con la convenuta in merito
all'acquisto della macchina da caffé (testi __________).
Da
queste risultanze istruttorie è unicamente possibile dedurre che l’istante, pur
avendo verosimilmente agito in favore dell'esercizio pubblico e delle società
già menzionate, non ha fatto alcunché per rendere noto o desumibile un rapporto
di rappresentanza che fosse opponibile alla convenuta. Né questa, per parte
sua, aveva motivi per conoscere l'organizzazione giuridica –nemmeno troppo
semplice– che reggeva il : la teste __________ ha infatti deposto
che, avvenuta la rottura della macchina da caffé e incaricata dai responsabili
del ( e __________) di provvedere alla sua immediata sostituzione,
essa ha "telefonato a diverse ditte, ma nessuno voleva venire ...Per
finire la ditta ___________ ha accettato di mandare un suo tecnico": ciò
che lascia rettamente presumere che la convenuta non fosse un partner abituale
dell'esercizio pubblico. Né può sovvertire questo ordine di cose lo scritto 21
luglio 1997 con il quale la convenuta ha chiesto informazioni all'autorità di
Polizia circa la proprietà del , avendone per risposta (peraltro parzialmente
inesatta: cfr. doc. F) che titolare della patente era ____________________ (rappre-sentata
da __________) e gerente __________: infatti, determinanti per il giudizio
sull’effetto di rappresentanza non possono essere che le circostanze
riconoscibili al terzo stipulante al momento della pattuizione e non
successivamente.
- Il
ricorrente –sulla base di giurisprudenza federale– censura ancora la sentenza
di prima sede, sostenendo che alla fattispecie sarebbe comunque applicabile l'art.
32 cpv. 2 in fine CO poiché alla convenuta era indifferente di concludere il
contratto con l'istante o con una società da lui rappresentata.
Al
proposito tuttavia non va dimenticato che scopo della norma è quello di andare
incontro alla parte rappresentata, facendo in modo che possa godere dei
vantaggi di un affare concluso per lei, ovviamente nel caso in cui il
rappresentante non abbia rivelato al terzo i propri poteri di rappresentanza (DTF
117 II 390). Nel concreto il problema è però diverso; semmai ci si trova davanti
a un preteso rappresentante che ha atteso di essere ricercato personalmente per
vantare tale suo ruolo invece di averlo correttamente rivelato al terzo al
momento della conclusione del contratto: situazione che configura un manifesto
abuso di diritto che non trova protezione (DTF 117 II 389–390).
A
titolo abbondanziale ci si potrebbe peraltro anche chiedere se non rappresenti
abuso di diritto anche la posizione assunta in causa dal ricorrente laddove non
è in grado di indicare con chiarezza, nemmeno in questa sede, quale sia stata
la persona giuridica che intendeva rappresentare nei confronti di __________.
Basti osservare che al punto 4 del ricorso sostiene che controparte fosse a
conoscenza che gestore del era ____________________, mentre si è rivolta a lui
per il pagamento della fattura; al punto 8 avverte di non aver precisato il
suoi poteri di rappresentanza, essendo chiaro per la contraente che l'acquisto
avvenisse "per conto della proprietaria dell'inventario o per lo meno per
conto del gestore"; mentre al punto 8.1. conclude che la società rappresentata
era la __________.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso di carattere prevalentemente appellatorio,
che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto,
mentre la richiesta formulata da controparte di considerare temerario il
ricorso non può essere accolta non essendo ravvisabile nell’impugnazione un
agire manifestamente ingiusto ai sensi dell’art. 152 CPC.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 11 marzo 1999 di __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 250.–, già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________
l’importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile
del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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