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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.32
Data decisione, Autorità: 30.07.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00032
Lugano 30 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 marzo 1999 presentato da
Eredità giacente fu __________ patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 15 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa a procedura accelerata promossa con istanza 27 novembre 1998 da
rappr. dall'__________
con la quale l’istante ha contestato la mancata iscrizione nell’elenco oneri allestito
nell’ambito della liquidazione dell’eredità giacente del defunto __________ dell’importo
di complessivi fr. 1’045.- a titolo di imposte comunali, a carico dei mappali no. __________3,
__________, __________, __________, __________e __________RFD __________,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che __________ è deceduto il 12 settembre 1997;
che con istanza 27 novembre 1998 il Comune __________ ha contestato l’elenco oneri allestito nell’ambito della liquidazione della sostanza relitta del defunto __________ -affidata a un’amministrazione speciale esterna all’UEF (art. 237 cpv. 2 LEF)- poiché a carico dei fondi n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________RFD _________ non era stata iscritta l’ipoteca legale di sua spettanza a garanzia dell’imposta sulla sostanza dovuta dal defunto per gli anni 1995 e 1997, per un totale di fr. 1’045.-;
che la convenuta si è opposta alla richiesta avversaria contestando la facoltà per l’ente pubblico di gravare fondi che al momento dell’allestimento dell’elenco oneri non appartenevano più al defunto __________;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo fondato il diritto dell’istante all’iscrizione nell'elenco oneri delle ipoteche legali di sua spettanza, ritenuto l'obbligo del primo debitore di pagare il proprio debito fiscale;
che con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 marzo 1999, l’eredità giacente fu __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto, in particolare per aver ritenuto fondato il diritto dell’istante all’iscrizione nell’elenco oneri dell’ipoteca legale di complessivi fr. 1’045.- nonostante i fondi così gravati (n. __________RFD __________) non appartenessero più alla successione _________ al momento dell’apertura della procedura di liquidazione;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che controverso nel caso di specie è il fatto di sapere se il credito fiscale dell’istante relativo al pagamento dell’imposta sulla sostanza immobiliare per gli anni 1995/97 sia o meno al beneficio della garanzia reale, ovvero se l’ente pubblico possa
pretendere l’iscrizione nell’elenco oneri di un’ipoteca legale a carico dei fondi n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________RFD __________;
che quest’ipoteca legale è riconosciuta all’ente pubblico, indipendentemente dalla sua iscrizione a registro fondiario, a garanzia del pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile (art. 183 LAC e art. 252 LT);
che poiché il credito concerne un’”imposta immobiliare”, calcolata in funzione del valore di stima dell’immobile, dev'essere considerato attuato un rapporto particolare con i fondi citati ;
che il problema che si pone nel caso concreto è però diverso, nel senso che determinante non è tanto il fatto di sapere se il Comune istante è al beneficio di una garanzia di tipo reale, bensì se possa gravare fondi che al momento dell’apertura della procedura di liquidazione dell’eredità -avvenuta con decreto 2 marzo 1998 del Pretore del Distretto di Riviera- non appartenevano più al defunto;
che la risposta deve per forza di cose essere negativa;
che infatti, al momento dell’apertura della procedura di liquidazione l’amministrazione compila un elenco degli oneri che gravano i fondi di spettanza dell’eredità giacente, elenco che costituisce parte integrante della graduatoria (art. 247 cpv. 2 LEF);
che in concreto è pacifico che al momento dell’apertura della liquidazione dell’eredità giacente fondi n. __________, __________, __________, __________, __________e __________RFD di _________ non le appartenevano, poiché __________ stesso li aveva alienati fra il 1995 e il luglio 1997;
che per questa ragione l’amministrazione dell’eredità giacente del defunto _________ non ha tenuto conto dei fondi nell’ambito dell’allestimento dell’elenco oneri, impregiudicata l'eventuale garanzia offerta dall'ipoteca legale sui fondi ora in proprietà di terzi;
che ciò non impedisce la sussistenza dei crediti d'imposta nei confronti della successione che devono essere collocati nella graduatoria come crediti non garantiti da pegno in applicazione dell’art. 219 cpv. 4 LEF (art. 61 cpv. 1 RUF; Peter, Kommentar zum Bundesgesetz über Schulbetreibung und Konkurs, 1998, n. 23 ad art. 219 LEF), collocazione peraltro espressamente riconosciuta dalla ricorrente;
che, accogliendo il ricorso, questa Camera deve decidere il merito dell'azione in conformità con l'art. 332 cpv. 2 CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 marzo 1999 dell’eredità giacente fu __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo della Riviera é annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza 27 novembre 1998 del Comune di __________ è respinta.
La tassa di giustizia e le spese, totale fr. 50.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico del Comune di _________ il quale rifonderà alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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