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Numero d'incarto:
16.1999.34
Data decisione, Autorità:
02.04.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00034
Lugano
02 aprile 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 18 marzo 1999 presentato da
contro
la
sentenza 10 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a
procedura inappellabile promossa con istanza 30 ottobre 1998 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’946.50 oltre accessori nonché
il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE
di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 30 ottobre 1998 il __________ ha convenuto
in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’946.50 a saldo
delle fatture 29 agosto e 5 settembre 1997 emesse per lavori di riparazione
eseguiti sul veicolo di quest’ultimo;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il benfondato della
pretesa di parte istante rimasta incontestata dal convenuto che non ha
partecipato all’udienza, ha accolto l’istanza;
che
con atto ricorsuale 18 marzo 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
per quanto attiene all’assenza del convenuto dal contraddittorio, a prescindere
dalla mancanza di una qualsiasi prova a sostegno della sua effettiva impossibilità
di presenziare all’u-dienza, la stessa non può essere sanata in questa sede
ritenuto che spettava al convenuto chiedere al giudice di pace il rinvio
dell’udienza (art. 136 CPC);
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 marzo 1999 del ricorrente non supera
la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si
limita a ribadire quanto espresso telefonicamente al giudice di pace il giorno
dell’udienza, ovvero la sua assenza e la sua disponibilità a versare a
controparte l’importo di fr. 1’500.-, proposta transattiva che quest’ultima non
ha accettato;
che
è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento
del giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 18 marzo 1999 __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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