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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.40
Data decisione, Autorità: 30.07.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00040
Lugano 30 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 aprile 1999 presentato da
contro
la sentenza 16 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 15 marzo 1999 da
rappr. dal __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 marzo 1999 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 2’333.35 oltre accessori corrispondenti all’imposta comunale 1994 (imposta che l’istante non è riuscito a recuperare presso il marito __________ nei confronti del quale è stato emesso l’attestato carenza beni 21 aprile 1998, doc. 3);
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto: la decisione su reclamo 25 novembre 1996 dell'ufficio di tassazione di Lugano-campagna, relativa al biennio 1993-94 con l’attestazione del suo passaggio in giudicato (doc. C), il conteggio relativo al conguaglio dell’imposta comunale per l’anno 1994 (doc. A), e il calcolo degli interessi di ritardo (doc. F);
che in sede di contraddittorio -avvenuto il 15 aprile 1999- la convenuta si è opposta all’istanza contestando l’esigibilità del credito posto in esecuzione avendo chiesto e ottenuto il riparto degli elementi imponibili dell’imposta cantonale 1993/94 (doc. 1), notifica di riparto che essa ha impugnato con tempestivo reclamo 5 febbraio 1998 (doc. 2);
che con il querelato giudizio il primo giudice, respinta l’eccezione sollevata dall’escussa circa l’inesigibilità del credito fiscale ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto l’eccezione dalla stessa sollevata in merito all’inesigibilità del credito fiscale, non potendosi invocare la responsabilità solidale tra coniugi sia perché ha chiesto e ottenuto il riparto di imposta, sia in considerazione dello stato di insolvenza del marito;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che sono parificate a sentenze esecutive legittimanti il rigetto definitivo dell’opposizione le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF);
che, nel nostro Cantone, sono parificate a sentenze esecutive le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalla documentazione prodotta dall’istante non può essere dedotto un valido titolo esecutivo per il credito posto in esecuzione;
che infatti, per poter assurgere a valido titolo esecutivo la notifica di tassazione -che stabilisce l’ammontare del credito fiscale- deve essere definitiva (D. Staehelin, op.cit., n. 110 e 111 ad art. 80) ciò che non è il caso in concreto avendo l’escussa impugnato la decisione di riparto dell’imposta, ovvero la decisione che stabilisce l’ammontare del proprio debito fiscale;
che nel caso di specie il __________ fonda la sua pretesa nei confronti di __________ sul conteggio relativo all’imposta comunale per l’anno 1994 effettuato sulla base della notifica di tassazione/decisione su reclamo 25 novembre 1996 (doc. C), nonché sul relativo conteggio degli interessi di ritardo (doc. F);
che per l’art. 10 cpv. 3 vLT (applicabile alla fattispecie in esame essendo il biennio fiscale 1993/94 precedente all’entrata in vigore della nuova Legge tributaria, avvenuta il 1° gennaio 1995), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati rispondono solidalmente per l’imposta complessiva dovuta dalla famiglia;
che tuttavia la responsabilità solidale tra i coniugi decade su richiesta scritta di uno di essi all’autorità di tassazione entro 30 giorni dall’intimazione della tassazione (art.10 cpv. 3 lett.a vLT);
che dalla documentazione agli atti risulta che i coniugi __________ hanno chiesto e ottenuto il riparto delle singole quote d’imposta tra moglie e marito per gli anni 1993/94, riparto contro il quale l’escussa ha interposto reclamo il 5 febbraio 1998, reclamo che da verifiche esperite da questa Camera è stato evaso soltanto in data 27 aprile 1999;
che quindi al momento della notifica del PE e dell’emanazione del giudizio pretorile non era ancora possibile determinare l’ammontare dell’imposta comunale 1994 dovuta da __________ e pertanto la documentazione prodotta, segnatamente la notifica di tassazione/decisione su reclamo 25 novembre 1996 (doc. C) nonché il conteggio relativo al conguaglio dell’imposta comunale per l’anno 1994 (doc. A), non costituiscono nei suoi confronti valido titolo esecutivo ex art. 80 LEF;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato la carenza di un presupposto per l'applicazione dell’art. 80 LEF, deve essere accolto;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo le premesse d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell’istanza;
che per questa sede ricorsuale alla ricorrente non viene assegnata nessuna indennità non avendo formulato richieste in tal senso (art. 62 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso 26 aprile 1998 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 100.-- a titolo di indennità.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessi fr. 150.-, già anticipati dalla ricorrente, sono posti carico del __________
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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