AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.43
Data decisione, Autorità: 12.08.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00043
Lugano 12 agosto 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 maggio 1999 presentato da
contro
la sentenza 14 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 luglio 1997 da
avv.
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’038.40 oltre interessi nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano;
domande accolte dal primo giudice;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta, assente dalla discussione e morosa quanto alla produzione della documentazione in suo possesso, ha partecipato al solo dibattimento finale, opponendosi all'istanza. Il segretario assessore, sulla base delle allegazioni dell'istante e della documentazione prodotta, ha concluso essere incontestabile che l'istante abbia patrocinato la convenuta nei tre procedimenti indicati (divorzio, __________ e penale __________), mentre non è stata provata la cattiva esecuzione dei mandati, così come sostenuta dalla convenuta: ha pertanto accolto integralmente l'istanza.
L'avv. __________, con scritto 28 maggio 1999, pur opponendosi al ricorso, ha rinunciato a presentare formali osservazioni.
Nel ricorso non è ipotizzata una simile fattispecie, ma, in buona sostanza, la convenuta si limita a esporre tutti gli argomenti di merito per contrastare l'istanza, ossia a sostegno della sua tesi di inadempienza del contratto. Sennonché, un simile tipo di impugnazione non può trovare riscontro positivo per almeno due motivi: perché ha carattere chiaramente appellatorio, ossia non si attiene ai possibili motivi di cassazione previsti esaustivamente dalla legge (art. 327 CPC), ma pretende un inammissibile riesame del merito della vertenza (Cocchi / Trezzini, art. 329 CPC, N. 2), e perché gli argomenti proposti compaiono qui per la prima volta in questo processo, ossia in contrasto con l'art. 321 CPC, applicabile per analogia (Cocchi / Trezzini, art. 331 CPC, N. 2). Al proposito va osservato che, a prescindere dalla mancata firma del relativo verbale, la ricorrente aveva partecipato alla discussione finale tenutasi il 15 gennaio 1999 e in quella sede (all'appoggio di un riassunto scritto) aveva contestato l'istanza e aveva criticato l'attività professionale del legale, ritenendolo inadempiente; anzi, considerando la mancanza agli atti della documentazione necessaria per provare il lavoro da lui svolto, aveva ipotizzato la sua totale inattività in suo favore. Tuttavia, tenuto conto dell'assenza della ricorrente dall'udienza di contraddittorio, tali allegazioni di merito sono anch'esse tardive poiché proposte in contrasto con la massima eventuale secondo cui tutte allegazioni delle parti, le proposte di prova e le eccezioni devono essere esposte al giudice contemporaneamente (art. 294 cpv. 2 CPC).
Pure nuove e quindi inammissibili in questa sede sono ulteriori censure della ricorrente: sia quella relativa alla pretesa sparizione di documentazione dall'incarto di cui non vi sono (né sono indicati) indizi; sia la richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'istante. Questione che esula dalle competenze della Camera di cassazione civile che può fungere unicamente da istanza di ricorso (art. 327 CPC, prima frase). Volesse seriamente formulare tali domande, la ricorrente dovrebbe presentare separata petizione al giudice competente per il merito della vertenza.
In relazione alle cesure concernenti l'art. 327 lett. e CPC, si osserva che una sentenza del pretore o del giudice di pace dev'essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni, ciò che contrasta con il suo diritto di essere sentita, garantito dall'art. 4 Cost.
Nel caso concreto, indetta l'udienza di contraddittorio per il 9 settembre 1997, il 3 settembre la ricorrente ha presentato al giudice un'istanza di rinvio della stessa con allegato il certificato medico 27 agosto 1997 del dott. __________ di __________. Il certificato è del seguente tenore: "Signora __________ è stata operata agli occhi il 31.07.97. Attualmente non ancora in grado di leggere e scrivere bene. Questo certificato è stato scritto su domanda della paziente". Respingendo l'istanza, con decisione 5 settembre 1997, il pretore ha ritenuto il certificato medico irrilevante poiché non contiene nessun preciso riferimento ad altri impedimenti, in particolare all'impossibilità di partecipare a un dibattimento dove le parti si spiegano oralmente. Su questa decisione, malgrado le ripetute, successive domande processuali, il giudice di prime cure non è più ritornato, né –per qualsiasi motivo– v'è motivo di ritenere non valida l'udienza del 9 settembre 1997. La decisione del pretore è comunque sostenibile: infatti, il certificato prodotto dalla convenuta non attesta un suo impedimento a presenziare all'udienza, né la sua impossibilità a difendersi adeguatamente: sia perché la discussione ha luogo oralmente (art. 294 cpv. 2 CPC), sia perché la presentazione di un riassunto scritto non può essere imposta a nessun convenuto, rappresentando una facoltà delle parti che addirittura necessità dell'autorizzazione del giudice (art. 119a CPC). Negando il rinvio dell'udienza, il primo giudice non ha impedito alla convenuta di esporre le proprie ragioni in causa, ma ha ritenuto insufficienti i motivi da lei addotti per restare assente dal contraddittorio. Insistendo nel suo atteggiamento, essa ha rinunciato al proprio diritto di partecipare pienamente al processo e di difendersi adeguatamente. A conferma della valutazione operata dal pretore –se ve ne fosse bisogno– soccorre il secondo certificato medico (del 3 ottobre 1997) del medesimo dott. __________ che conferma (ancorché in data ulteriore e quindi non determinante) i disturbi alla lettura e alla scrittura, aggiungendovi: "La paziente oggi è molto agitata", ciò che nulla muta al quadro clinico noto. Pertanto il giudice ha applicato correttamente l'art. 136 CPC che riserva la facoltà di rinviare un'udienza alla parte che è impedita a parteciparvi "per motivi gravi".
Comunque, nella procedura in esame, va ancora osservato che, in assenza di contestazione, il giudice deve procedere in base all'istanza e alle prove addotte (art. 295 CPC): ciò che il segretario assessore ha fatto, disponendo di sufficienti indizi sulla base dei documenti agli atti. Non ha per contro dovuto chinarsi sull'eccezione di inadempienza da parte dell'istante, che –come già osservato in precedenza– è stata sollevata tardivamente da parte della convenuta: ne è conseguita l'inutilità processuale di comprovare fatti non contestati (art. 184 CPC).
Non essendo dato nessun motivo di cassazione, il ricorso dev'essere respinto con il carico alla ricorrente delle spese processuali. Alla controparte non vengono attribuite ripetibili, avendo rinunciato a un proprio allegato.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 4 maggio 1999 __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.–, anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico.
Intimazione:
– __________ – __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster