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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.46
Data decisione, Autorità: 03.08.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00046
Lugano 3 agosto 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 2 maggio 1999 presentato da
contro
la sentenza 26 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 aprile 1999 da
(rappr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no__________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 2 aprile 1999 la __________ per il tramite dell’Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 642.– corrispondenti all’imposta federale diretta 1997, oltre a fr. 19.60 per interessi di ritardo;
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione 9 febbraio 1998 regolarmente passata in giudicato;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l’escusso, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato la documentazione prodotta a comprova dell’estinzione del debito sebbene fatta pervenire alla giudicatura prima dell’udienza di contraddittorio (ricevuta di pagamento di fr. 642.–); contesta inoltre l’ammontare della tassa di giustizia;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80; DTF 113 III 9);
che di fronte a un valido titolo esecutivo, quale appare la documentazione prodotta dall’istante (art. 165 cpv. 3 LIFD), il giudice deve pronunciare il rigetto dell’opposizione a meno che il debitore provi con documenti che il debito è stato estinto (art. 81 LEF);
che a comprova dell’estinzione del proprio debito l’escusso ha fatto pervenire per posta alla giudicatura di pace, prima dell’udienza di contraddittorio fissata per il 21 aprile 1999 come reca la citazione a tergo dell’istanza (e non per il 14 aprile come erroneamente indicato in sentenza), copia della ricevuta che prova l’avvenuto pagamento dell’importo capitale di fr. 642.–;
che secondo l’art. 20 cpv. 2 LALEF è all’udienza di contraddittorio che le parti devono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito ed è in quell’occa–sione che esse dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni;
che, impregiudicata la piena validità di questo principio procedurale, nel caso particolare e nell'ottica della cassazione, la decisione di accoglimento dell'istanza può senz'altro rappresentare un eccesso di formalismo, dovendo considerare che si tratta di un rigetto definitivo dell'opposizione, che il documento è giunto al giudice prima del contraddittorio e che esso incorpora la prova certa dell'avvenuto pagamento del credito posto in esecuzione, ciò che –di per sé– comporterebbe la reiezione dell'istanza in virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF;
che, per contro, l'istanza dev'essere accolta (a parziale conferma del giudizio impugnato) relativamente agli interessi di mora, per fr. 19.60;
che siccome il pagamento dell’importo posto in esecuzione è avvenuto pendente causa, il convenuto deve in ogni caso essere considerato parte soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 10 ad art. 148), di modo che le spese giudiziarie della prima sede, calcolate entro i limiti di cui all’art. 48 OTLEF, gli devono essere interamente accollate, mentre la particolarità del caso giustifica l’esenzione dal pagamento di tasse e spese per questa sede;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e in particolare l'art. 332 cpv. 2 CPC; per le spese la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso 2 maggio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la sentenza 26 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo della Magliasina è annullata e –immutato il dispositivo n. 2– sostituita dalla seguente pronuncia:
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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