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Numero d'incarto:
16.1999.47
Data decisione, Autorità:
26.05.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00047
Lugano
26 maggio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 27 aprile 1999 presentato da
contro
la
sentenza 26 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 2 marzo 1999 da
(rappr. __________
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 2 marzo 1999 lo Stato del Cantone Ticino
–per il tramite dell’Ufficio dei registri di Lugano– ha chiesto il rigetto in
via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l’incasso di fr. 550.– corrispondenti alle tasse di registro
di commercio poste a carico di Ristorante __________ con bolletta 3 febbraio
1999 regolarmente passata in giudicato;
che
l’escusso si è opposto all’istanza contestando di essere debitore dell’importo
posto in esecuzione trattandosi di un debito di spettanza della società anonima
in liquidazione;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata
dall’escusso, ha accolto l’istanza;
che
con atto ricorsuale 27 aprile 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio
lamentando il mancato accoglimento da parte del giudice della sua eccezione di
carenza di legittimazione passiva;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto
carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF
13.03.1990 in re S. AG/B.);
che
nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire se il titolo su cui
poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione, in particolare se vi è identità tra il creditore, il debitore
e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il
debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 106–108);
che
nella fattispecie, da un raffronto della documentazione agli atti non risulta
esservi identità tra la debitrice indicata nel titolo esecutivo, Ristorante
__________ e il debitore indicato nel PE, ovvero l’escusso e qui ricorrente
__________ r;
che
il richiamo fatto dal primo giudice all’art. 21 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle
tasse in materia di registro di commercio (RU 221.411.1) –secondo il quale
responsabile del pagamento delle tasse e spese di iscrizione presso il Registro
di commercio non è solo la società interessata bensì ogni persona autorizzata o
obbligata a procedere in tal senso, la quale risponde solidalmente con la ditta
cui si riferisce l’iscrizione– non è pertinente nel caso concreto poiché il
titolo sul quale si basa l’esecuzione è stato emesso nei confronti della
società e non del ricorrente;
che,
comunque dagli atti nemmeno risulta quale rapporto sia esistito fra la società
e l’escusso;
che
il ricorso, che ha evidenziato l’errore commesso dal primo giudice
nell’applicazione dell’art. 80 LEF, deve quindi essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applica–zione dell’art. 332
cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la
conseguente reiezione dell’istanza;
che
al ricorrente non viene assegnata nessuna indennità per la prima e seconda sede
non avendo formulato nessuna richiesta in tal senso (art. 62 OTLEF);
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio in merito all’esistenza di un
valido titolo esecutivo nei confronti del ricorrente, la notifica del ricorso
alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso 27 aprile 1999 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo della Magliasina
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.– sono poste a carico
dello __________.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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