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Numero d'incarto:
16.1999.48
Data decisione, Autorità:
23.08.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00048
Lugano
23 agosto 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 14 maggio 1999 presentato da
(patr.
__________)
contro
la
sentenza 19 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza
15 marzo 1999 da
(patr.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’637.15 oltre accessori nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 15 marzo 1999 la Comunione dei
comproprietari del condominio __________ ha convenuto in giudizio __________
–proprietario della quota di PPP n__________ del fondo base n.
____________________– al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’637.15
corrispondenti al saldo delle spese condominiali dallo stesso dovute;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione
prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente
comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha
presenziato al contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. a CPC: il ricorrente contesta la competenza del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano a dirimere la vertenza, dovendo la stessa
essere proposta dinanzi ai tribunali di __________, suo luogo di domicilio;
che
con osservazioni 18 giugno 1999 la controparte postula la reiezione del gravame,
eccependone la temerarietà;
che
giusta l’art. 327 lett. a CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata se emana da un giudice incompetente;
che
secondo l’art. 16 cifra 1 lett. a) della Convenzione di Lugano, applicabile in
virtù del rinvio di cui all’art. 1 cpv. 1 LDIP, indipendentemente dal
domicilio, in materia di diritti reali immobiliari hanno competenza esclusiva i
giudici dello Stato in cui l’immobile è situato;
che
trattandosi di una competenza esclusiva, questa deve essere verificata
d’ufficio dal giudice in ogni stadio della procedura (Donzallaz, La
Convention de Lugano, 1998, n. 6159);
che
per determinare il carattere reale di una determinata vertenza occorre
riferirsi al diritto interno (Schwander, Das Lugano Übereinkommen, 1990,
pag. 88);
che
l’obbligo del condomino di partecipare al pagamento delle spese condominiali
(art 712h cpv. 1 CC) è unanimamente riconosciuto essere di natura reale (Meier–Hayoz/Rey
in Commentario bernese, 1988, N. 9 ad art. 712h CC; Bösch in Commentario
basilese, 1998, N. 4 ad art. 712h CC);
che
quindi nel caso di specie è sicuramente data la competenza del pretore di Lugano,
quale giudice del luogo di situazione dell’immobile;
che
–a titolo abbondanziale– a sostegno della competenza della Pretura di Lugano,
il regolamento condominiale, al suo art. 27, prevede quale foro competente per
dirimere litigi inerenti all’applicazione del medesimo, quello del luogo di
situazione dell’immobile;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo
di cassazione invocato, deve essere respinto;
che
la richiesta formulata da controparte di dichiarare temerario il ricorso non
può essere accolta non essendo ravvisabile nell’impugnazione un agire
manifestamente ingiusto ai sensi dell’art. 152 CPC.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 14 maggio 1999 __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, sono poste a
carico del ricorrente il quale rifonderà alla controparte fr. 200.– a titolo di
ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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