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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.5
Data decisione, Autorità: 09.03.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00005
Lugano 9 marzo 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 gennaio 1999 presentato da
(rappr. __________)
contro
la sentenza 30 dicembre 1998 del Giudice di pace del circolo della Rovana in tre cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse con istanze 7 aprile 1998 nei confronti di
con le quali l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dall’escusso ai PE no. __________, __________ e __________dell’UEF di Cevio, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con separate istanze 7 aprile 1998 lo __________, rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte da __________ ai PE sopra menzionati che gli sono stati notificati per l’incasso degli interessi di ritardo maturati sull’imposta cantonale 1988, 1989 e 1990;
che a valere quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione l’istante ha prodotto le notifiche di tassazione 20 novembre 1990 (per l’imposta cantonale 1988) e 14 novembre 1990 (per l’imposta cantonale 1989 e 1990) regolarmente passate in giudicato (doc. B, C e D);
che alle stesse l’escusso non ha opposto nessun’eccezione non avendo presenziato al contraddittorio;
che con il querelato giudizio il primo giudice, richiamate le sue precedenti sentenze 12 dicembre 1995 e 27 giugno 1997 pronunciate nell’ambito di richieste di rigetto dell’opposizione formulate dallo __________ nei confronti di __________ per l’incasso delle imposte cantonali per gli anni 1988-90, ha respinto le istanze;
che con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato il diritto per aver erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’eccezione di cosa giudicata;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione;
che sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);
che l’art. 222 della vLT, applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 324 cpv. 2 della nuova LT entrata in vigore il 1° gennaio 1995, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
che le decisioni di tassazione 14 e 20 novembre 1990 relative all'imposta cantonale 1988-90, regolarmente intimate e passate in giudicato, costituiscono quindi valido titolo esecutivo ai fini dell’esazione;
che per quanto attiene agli interessi di ritardo, unico scoperto per il quale viene rivendicato il pagamento, la facoltà dello Stato di prelevare simili interessi è fondata sull’art. 219 cpv. 1 vLT a tenore del quale le imposte e le multe devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla loro scadenza, ritenuto che se ciò non accade, alla fine del termine decorre un interesse alle condizioni stabilite dal Dipartimento competente (art. 220 vLT);
che in altre parole, gli interessi di ritardo decorrono ex lege dalla scadenza delle rate dovute senza che sia necessaria la messa in mora del debitore (CCC 22 luglio 1994 in re Stato/I.), ritenuto che gli stessi nascono con la cosiddetta esigibilità generale dell’imposta, indipendentemente dalla forza di cosa giudicata dell’imposta nel suo importo capitale, quindi indipendentemente dal fatto che sia pendente un eventuale domanda di condono (respinta nel caso di specie con risoluzione 11 febbraio 1992 del Consiglio di Stato) o di facilitazione di pagamento, salvo disposizione contraria dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 4 vLT);
che per il sussistere dei crediti posti in esecuzione basta quindi l’emissione della notifica di tassazione riferita a un determinato anno e il non avvenuto pagamento entro i termini;
che nel caso concreto, con le istanze di rigetto dell’opposizione l'istante ha prodotto, oltre alle notifiche di tassazione relative all’imposta cantonale 1988-90 (doc. B, C e D) regolarmente passate in giudicato, un estratto conto allestito dall’Ufficio cantonale di esazione dal quale si evince che il convenuto non ha fatto fronte, entro i termini impartiti, al pagamento delle imposte dovute;
che sulla base di questa documentazione -non contestata dall’escusso- l’ente pubblico ha quindi provato l’esigibilità degli interessi e il loro periodo di decorrenza;
che infatti dagli estratti conto in parola si evince: che l’imposta cantonale 1988, il cui termine di pagamento scadeva il 31 dicembre 1990, è stata pagata il 18 gennaio 1995; che l’imposta cantonale 1989, con scadenza al 31 dicembre 1990, è stata pagata il 22 maggio 1995, e che il conguaglio dell’imposta cantonale 1990, il cui termine di pagamento scadeva il 28 febbraio 1991, è stato pagato il 22 maggio 1995;
che per quanto attiene all’eccezione di cosa giudicata, sulla base della quale il Giudice di pace sembra aver respinto le istanze in discussione, occorre innanzitutto rilevare che non trattandosi di un presupposto processuale che il giudice deve esaminare d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), questa doveva se del caso essere proposta dall’escusso (art. 98 CPC);
che in ogni caso, trattandosi di una procedura di rigetto dell’opposizione, la relativa decisione esplica effetti unicamente nell’ambito del diritto esecutivo e non sul piano del diritto materiale, di modo che l’eccezione di cosa giudicata non potrebbe in ogni caso essere opposta alle istanze in esame siccome riferite ad altre esecuzioni (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 10 ad art. 385);
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 8 gennaio 1999 dello __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 30 dicembre 1998 del Giudice di pace del Circolo della Rovana è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte da __________ ai PE no. ____________________ e __________ dell’UEF di Cevio.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà allo __________ l’importo di fr. 70.– a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Rovana.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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