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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.52
Data decisione, Autorità: 26.05.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00052
Lugano 26 maggio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 17 maggio 1999 presentato da
contro
la sentenza 27 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 15 maggio 1998 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’307.15 a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 maggio 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ -presso la quale è assicurata per la RC __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’307.15 corrispondenti ai danni dallo stesso subiti a dipendenza di un incidente della circolazione avvenuto il 15 novembre 1997 a __________;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per il danno fatto valere dall’istante, al quale ha addebitato la causa della collisione;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova di una violazione delle norme della circolazione da parte della conducente __________, ha respinto l’istanza;
che con atto ricorsuale 17 maggio 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendo di essere sentito;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 17 maggio 1999 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a lamentare la mancata presa in considerazione di un argomento dallo stesso mai proposto (“fattore tempo spazio”), nonchè delle deposizioni testimoniali;
che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato, ciò a maggior ragione perché contrariamente a quanto preteso dal ricorrente il primo giudice ha chiaramente indicato in sentenza i motivi per i quali si è discostato dalle deposizioni testimoniali e quelli sui quali ha basato il proprio convincimento;
che la richiesta di essere sentito del ricorrente non può essere accolta siccome estranea al rimedio della cassazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 17 maggio 1999 __________ è nullo.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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