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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.54
Data decisione, Autorità:
01.06.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00054
Lugano
- giugno 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 13
novembre 1998 presentato da
contro
la sentenza 6 novembre 1998
del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 30 settembre 1998 da
__________ (rappr.
__________)
con la quale l’istante ha
chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al
PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che
con istanza 30 settembre 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l'incasso di fr. 2’313.- oltre accessori a saldo delle pigioni rimaste
insolute per i mesi da maggio a agosto 1998, dedotto il deposito di garanzia;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto
dalle parti al quale l’escussa, peraltro non validamente rappresentata, non ha
saputo opporre valide eccezioni, ha accolto l’istanza;
che
l’impugnazione 13 novembre 1998 diretta dall’escussa alla Camera di esecuzioni
e fallimenti dev’essere trattata come ricorso per cassazione poichè il valore
di causa è inferiore fr. 8’000.–, in applicazione degli art. 16 e 17 LALEF;
che
la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto
in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 13 novembre 1999 della ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti
dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente
espone contestazioni rilevanti dal rapporto di locazione che nulla hanno a che
vedere con l’esigibilità delle pigioni scadute;
che
è quindi impossibile individuare i presupposti per un eventuale annullamento
del giudizio impugnato;
che
alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili per questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 13 novembre 1998 __________ è nullo.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile
del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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