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Numero d'incarto:
16.1999.55
Data decisione, Autorità:
17.09.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00055
Lugano
17 settembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 31 maggio 1999 presentato da
e
(patr. __________)
contro
la
sentenza 11 maggio 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna
nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 settembre 1998 da
(patr.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’235.40 oltre interessi a
titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice che ha invece
respinto la pretesa di fr. 500.– fatta valere in via riconvenzionale dal
convenuto __________,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- La
presente vertenza trae origine da un incidente della circola–zione avvenuto il
3 novembre 1997 a __________, all’interno della rotonda che costituisce
l’intersezione tra via __________ e via della . La collisione – che
ha causato solo danni materiali – è avvenuta tra il veicolo guidato da
__________ e quello condotto da __________ assicurato per la RC presso la
__________ (. Con istanza 11 settembre 1998
____________________convenuto in giudizio __________ e __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 3’235.40 oltre accessori, importo corrispondente
al danno complessivo subito a seguito della collisione (doc. C e D). In merito
alla dinamica dell’incidente l‘istante sostiene di essere stata investita dal
veicolo __________, proveniente dalla sua destra e quindi debitore della
precedenza nei confronti del suo veicolo che già si trovava all’interno della
rotonda, mentre stava uscendo da quest’area.
I
convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria addebitando alla spericolata
manovra dell’istante la causa della collisione. Essi rimproverano in
particolare a quest’ultima di essersi immessa nella rotonda a velocità
inadeguata e per di più passando al centro della rotonda medesima, manovra
questa che ha sorpreso il convenuto che già si trovava all’interno della
rotonda come confermato dal __________ i. In merito all’ammontare del danno i
convenuti contestano la data di decorrenza degli interessi nonché l’importo di
fr. 518.80 esposto a titolo di spese legali preprocessuali, spese non provate e
neppure necessarie. In via riconvenzionale il convenuto ha fatto valere una
pretesa di fr. 500.– per i danni dallo stesso subiti a dipendenza
dell’incidente.
- Con
il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie e in
particolare sul punto di collisione dei due veicoli –ammesso dai protagonisti
nella parte anteriore sinistra del veicolo __________ e nella parte posteriore
della fiancata destra del veicolo __________– ha addebitato al convenuto la
causa dell’incidente, per aver ostacolato il diritto di precedenza di cui
beneficiava l’istante che già si trovava nella rotonda. Il pretore non ha per
contro ritenuto attendibile, siccome contraddittoria circa il punto di
collisione dei veicoli, la testimonianza __________ sulla base della quale i
convenuti addebitano all’istante la responsabilità dell’accaduto per essersi
immessa nella rotonda a velocità inadeguata investendo il veicolo __________
che vi era giunto prima del suo arrivo.
Per
quanto attiene al danno fatto valere in giudizio, il primo giudice l’ha
riconosciuto integralmente anche per quanto attiene alle spese di patrocinio
preprocessuale (esclusa essendo l’esistenza di un’assicurazione di protezione
giuridica), ritenendo l’assistenza del legale giustificata e la nota adeguata.
- Con
il presente tempestivo gravame __________ e __________ sono insorti contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione
di cui alle lettere f) e g) dell’art. 327 CPC. I ricorrenti rimproverano al
primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per essersi discostato dalla testimonianza __________ ritenendola
inaffidabile unicamente a dipendenza di un’inesattezza in merito al punto
d’urto dei due veicoli. A mente dei ricorrenti una corretta valutazione di
questa prova, che evidenzia chiaramente la responsabilità dell’istante per essersi
immessa nella rotonda a velocità inadeguata e senza prestare attenzione al
veicolo __________ che già si trovava all’interno di quest’area, avrebbe dovuto
portare alla reiezione della pretesa avversaria e al conseguente accoglimento
della domanda riconvenzionale.
Con
osservazioni 8 luglio 1999 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere assunte le censure
ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per
essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid.
4a).
- Secondo
l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli
danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere
processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del
detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è
responsabile o un difetto del veicolo della controparte.
Sulla
base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la
causa della collisione era da ricercare nel modo di guida del coprotagonista
(per non averle concesso la precedenza all’interno della rotonda),
rispettivamente a quest’ultimo provare la colpa dell’istante (per essersi
immessa nella rotonda a velocità inadeguata e senza prestare la necessaria
attenzione al suo veicolo che già si trovava in quest’area).
- L’attribuzione
della colpa all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione
delle prove nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento
(art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame accurato
e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli indizi di cui
dispone, al fine di giungere a una soluzione adeguata alle circostanze e
giustificata dalle risultanze istruttorie. Confrontato a versioni tra loro
discordanti, il giudice è tenuto a operare una scelta intesa a stabilire a
quale di queste debba essere riconosciuta maggiore credibilità.
Nella
fattispecie, la conclusione del primo giudice, che ha ritenuto provata la colpa
del convenuto e non quella dell’istante, non è arbitraria in quanto trova
riscontro nelle risultanze istruttorie. Le stesse permettono infatti di dar
maggior credito alla versione fornita dall’istante piuttosto che a quella
proposta dai convenuti. A prescindere dall’esattezza o meno del verbale
allestito dagli agenti di polizia accorsi sul luogo dell’incidente (che al
punto 12.17 conclude alla violazione da parte del convenuto del segnale di
precedenza), a sostegno della versione dell’istante vi è un dato certo
rappresentato dal punto di collisione dei due veicoli, che i protagonisti confermano
essere avvenuta tra la parte posteriore della fiancata destra del veicolo
__________ e quella anteriore sinistra del veicolo __________o, ciò che
comprova che al momento dell’urto il veicolo dell’istante precedeva quello del
convenuto e non viceversa.
Per
contro, l’unica prova a sostegno della tesi difensiva dei convenuti è la deposizione
del __________ sulla cui attendibilità e rilevanza è incentrato tutto
l’allegato ricorsuale. Il teste ha sostenuto essere stato il convenuto ad
immettersi per primo nella rotonda per poi essere investito dall’istante,
deposizione che il primo giudice non ha considerato e che non è neppure verosimile
alla luce dell’ effettivo punto di collisione dei veicoli. Il fatto per il
primo giudice di essersi distanziato da questa testimonianza è giustificato in
particolare dalla descrizione dell’incidente che appare troppo diversa
dall’esito dello scontro: egli infatti ha dichiarato che la vettura __________,
sopraggiunta da sinistra quando __________ già si trovava nella rotonda,
l’avrebbe investito frontalmente, urtando “la fiancata anteriore sinistra della
vettura __________ ”. Ciò che, osservati i punti d’urto sui due veicoli, appare
come la descrizione di un altro incidente.
Ne
discende che mentre la violazione delle norme della circolazione è chiaramente
emersa a carico del convenuto, con particolare riferimento alla manovra di immissione
nella rotonda che questi, siccome proveniente da destra rispetto al senso di marcia
dell’istante, avrebbe dovuto effettuare accordando la precedenza al veicolo
__________ che lo ha preceduto nella manovra di attraversamento della rotonda (art.
41b cpv. 1 ONC; Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
1996, n. 3.2.3 ad art. 36 LCS), lo stesso non si può dire per quanto concerne
l’istante. A carico di quest’ultima i convenuti non sono infatti riusciti a
provare nessuna colpa: a dipendenza di quanto considerato a proposito del
__________, è sostenibile avere almeno qualche ragionevole dubbio
sull’attendibilità della sua affermazione relativa alla velocità dell’istante
(“Secondo me è entrata con una velocità inadeguata”). Pertanto, non disponendo
di altri elementi, la tesi dei convenuti non risulta provata.
Da
ultimo, con riferimento alla pretesa violazione da parte del primo giudice del
principio dell’affidamento di cui all’art. 26 LCS, va ricordato che l’onere
della prova che compete all’istante è quello della colpevolezza della
controparte e non della sua assenza di colpa (Bussy & Rusconi, op.cit.,
n. 1.4 ad art. 61 LCS). Per questi motivi, nulla giova al convenuto sostenere
di aver avuto un comportamento conforme alle norme della LCS, quando non è
riuscito a provare una violazione delle norme della LCS a carico della
conducente __________.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato in particolare non quello della valutazione arbitraria
delle prove, deve essere respinto con il carico delle spese e della tassa di
giustizia secondo la soccombenza.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 31 maggio 1999 __________ e __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
già
anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l’obbligo pure
solidale di versare alla controparte l’importo di fr. 300.– a titolo di
ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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