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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.6
Data decisione, Autorità: 19.05.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00006
Lugano 19 maggio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1999 presentato da
(patr. __________)
contro
la sentenza 11 gennaio 1999 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 agosto 1998 nei confronti di
(patr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta all’istanza contestando l’esistenza di un valido riconoscimento di debito: in particolare sostiene che l’istante ha dato il suo consenso alla rescissione del contratto già in data 26 settembre 1997.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza avendo l’escussa reso verosimile l’eccezione di risoluzione del contratto di compravendita sulla base del quale l’istante rivendica il pagamento dell’importo posto in esecuzione.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver ritenuto applicabile l’art. 82 cpv. 2 LEF, ossia deducendo dal suo scritto 26 settembre 1997 (doc. 1) l’accordo alla rescissione del contratto di compravendita e la rinuncia implicita a prevalersi della clausola no. 5 delle CG.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione in esame è il contratto di compravendita sottoscritto dalle parti il 19 settembre 1997 (doc. A), che di principio costituisce riconoscimento di debito per il prezzo di compravendita pattuito, rispettivamente per la penale convenzionale prevista in caso di inadempimento (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 71 I, pag. 171 e § 85 pg. 209; Gilliéron, Commentarire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 46 e 56 ad art. 82 LEF).
Controversa nella fattispecie non è tanto la qualifica di riconoscimento di debito del contratto di compravendita sul quale la procedente basa la sua pretesa, bensì la portata dell’eccezione sollevata dall’escussa in base allo scritto 26 settembre 1997 a lei diretto da __________. Orbene, contrariamente alle conclusioni del primo giudice, con quel documento l’escussa non può rendere verosimile che il contratto sia stato sciolto e i reciproci impegni delle parti siano decaduti; al dilà dei termini usati, lo scritto in esame esprime la chiara volontà della società di esigere dalla controparte “un risarcimento del 15% del prezzo di vendita”, sulla base di un conteggio di dettaglio che porta alla somma di fr. 4’461.–. L’indifferenza dei termini (“disdetta”, “rescindere”, “scissione”) trova conferma nel testo stesso del documento laddove si legge: “Naturalmente la scissione del contratto come specificato dall’art. 5 paragrafo b delle disposizioni generali ...”; clausola che –sulla falsariga dell’art. 107 CO– regola pacificamente l’inadempimento del contratto e la conseguente possibilità di rinuncia alla prestazione tardiva.
Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ossia una valutazione manifestamente erronea delle prove, deve essere accolto.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere la controversia, con il conseguente accoglimento della domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione.
Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 22 gennaio 1999 di Garage __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 gennaio 1999 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via provvisoria.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale verserà alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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