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Numero d'incarto:
16.1999.62
Data decisione, Autorità:
29.07.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00062
Lugano
29 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 giugno 1999 presentato da
contro
la
sentenza 23 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa
a procedura sommaria di camera di consiglio promossa con istanza 29 ottobre
1999 da
rappr.
__________ o
tendente ad inibire l’uso illecito del mappale n. __________del
Comune di __________o a scopo di
posteggio di veicoli (art. 375bis CPC),
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 29 ottobre
1998 __________ ha chiesto al Giudice di pace di vietare l’uso illecito del suo
fondo n. __________a __________ a scopo di posteggio di veicoli, come consente l’art.
375bis CPC;
che con sentenza 23 aprile
1999 -esposta all’albo comunale senza essere oggetto di reclamo- il primo
giudice ha accolto l’istanza autorizzando __________ ad affiggere sul suo fondo
un segnale di divieto di posteggio all’attenzione dei non aventi diritto con
comminatoria di multa;____________________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendo la reiezione dell’istanza;
che il ricorso, a
prescindere dalle argomentazioni nello stesso contenute, deve essere dichiarato
inammissibile siccome presentato da persona priva di legittimazione (Rep. 1990,
284);
che infatti, siccome
l’azione di cui all’art. 375bis CPC tende a tutelare il possesso nei confronti
di qualsivoglia futuro e potenziale perturbatore -ossia una cerchia
indeterminata di persone- siamo di fronte a una procedura non contenziosa nella
quale non esiste una parte convenuta (Messaggio del 26 febbraio 1985
concernente la modificazione di alcune disposizioni del Codice di procedura
civile del 17.2.1971 e del diritto giudiziario, in Verbali del Gran Consiglio,
Sessione ordinaria autunnale 1987, vol. 1, p. 130);
che di conseguenza,
nell’ambito di una tale causa è legittimato a ricorrere solo l’istante nel
caso in cui ritenga errato il giudizio del Giudice di pace;
che chi pretende di aver un
miglior diritto sull’area in questione o è munito di autorizzazione espressa,
nel quale caso il problema non si pone, oppure deve fare valere le proprie
ragioni in altra sede;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse
né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
pronuncia:
-
Il ricorso 26 giugno
1999 __________ è inammissibile.
-
Non si prelevano
tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo del Ceresio
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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