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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.64
Data decisione, Autorità: 29.09.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00064
Lugano 29 settembre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 giugno 1999 presentato da
contro
la sentenza 4 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 3 giugno 1997 da
(rappr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 3 giugno 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’000.- a saldo della fattura 5 maggio 1992 (doc. F) emessa a carico di quest’ultimo;
che quest’importo corrisponde a quanto versato dall’istante a titolo di onorario (doc. 6) allo Studio d’ingegneria __________ e __________ di __________ incaricato di allestire uno studio degli interventi possibili per risolvere i problemi lamentati dal convenuto in merito alla fornitura di acqua potabile alla sua proprietà;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver conferito qualsiasi incarico allo Studio d’ ingegneria __________ e __________ per la verifica dei problemi derivanti dalla fornitura di acqua alla sua proprietà, la cui soluzione incombeva in ogni caso all’istante;
che con il querelato giudice il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo provato il conferimento dell’incarico da parte del convenuto allo Studio d’ingegneria __________i e __________ a;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 2 luglio 1999, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver ritenuto provato il conferimento da parte sua dell’incarico allo Studio d’ingegneria __________ e __________ per le prestazioni oggetto della fattura 13 gennaio 1992 (doc. 6);
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che l’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC);
che in applicazione di detto principio spettava all’istante provare che debitore della fattura 13 gennaio 1992 dello Studio d’ingegneria __________ e __________ era quest’ultimo;
che contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, una corretta valutazione delle risultanze istruttorie non permette di ritenere il convenuto responsabile del pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che in particolare simile responsabilità non può essere dedotta dallo scritto 27 settembre 1991 (doc. A) con il quale il convenuto si è limitato ad interpellare l’istante chiedendogli di trovare una soluzione atta a risolvere il problema della fornitura di acqua alla sua proprietà, senza con ciò essersi assunto, esplicitamente e neppure tacitamente, l’impegno di pagare eventuali costi che questo studio avrebbe generato;
che a eventuali costi di questo studio –commissionato a uno studio privato d’ingegneria– l’istante non ha peraltro mai accennato, tant’è che nella sua risposta 10 ottobre 1991 (doc. B) informa il convenuto di aver deciso di incaricare “il proprio tecnico” di procedere alla verifiche del caso;
che da questa indicazione non è possibile dedurre che lo studio sarebbe stato svolto da terzi e che i costi sarebbero stati posti a carico dell’utente, tanto meno se si considera il carattere pubblico del servizio in questione (Legge sull’approvvigionamento idrico, art. 2 lett. a e art. 3);
che è pertanto in contrasto con gli atti della lite la conclusione del giudice di pace secondo cui “sollecitando l’intervento dell’__________ di __________ la quale ha incaricato uno specialista del ramo il signor __________ ha confermato il mandato”;
che in considerazione dell’esito del ricorso può rimanere irrisolta la questione di sapere se l’istante (istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, 1993, n. 1204) godesse della necessaria autorizzazione a stare in lite, la quale deve essere rilasciata dal Consiglio comunale (art 13 § 1 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici);
che, a titolo abbondanziale, può essere osservato come, al dilà del rispetto dei diritti processuali delle parti, il giudice di pace abbia compiuto atti inutili, come la convocazione delle parti a un sopralluogo e a due udienze successive al contraddittorio del 7.7.1997, circostanza in cui le parti avevano dichiarato di non aver più nulla da aggiungere e di considerare l’udienza “quale dibattimento finale”; rispettivamente come abbia accettato la produzione di un allegato scritto di duplica del convenuto (successivo al dibattimento del 7.7.1997) quando le parti avevano già avuto ampia possibilità di discussione e comunque in urto con l’art. 294 cpv. 2 CPC; rispettivamente come né del sopralluogo, né dell’udienza 10 dicembre 1997 risulti regolare verbalizzazione, contrariamente a quanto impone l’art. 298 CPC;
che, per quanto riguarda l’indennità processuale richiesta dal ricorrente per entrambe le sedi, né è possibile applicare la TOA, né è giusto prescindere dall’oggetto del contendere, nei confronti del quale l’attività espressa dal convenuto appare oggettivamente sproporzionata;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 giugno 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 4 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Taverne è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giudizio e le spese di questa sede, ammontanti a fr. 100.-, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto un’indennità di fr. 50.-.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150., già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico della controparte la quale rifonderà al ricorrente un‘indennità di fr. 50.- per questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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