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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.68
Data decisione, Autorità: 22.12.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00068
Lugano 22 dicembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 luglio 1999 presentato da
rappr. __________
contro
la sentenza 1° luglio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 18 febbraio 1997 da
__________ e __________
con la quale gli istanti hanno chiesto venisse fatto obbligo al convenuto di eliminare
due piante di abete rosso situate sul suo fondo a confine con la proprietà degli istanti,
domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
e __________ sono proprietari della particella n. __________ RFD __________ mentre il __________ è proprietario della contigua particella no. __________ sulla quale si trovano alcune piante tra le quali due abeti rossi che distano rispettivamente 6,60 e 3,60 metri dal confine del fondo __________.
Con istanza 18 febbraio 1997 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio il __________ chiedendo l'abbattimento di queste due piante siccome situate a una distanza inferiore di quella legale minima di 8 metri prevista dall’art. 155 LAC. In via subordinata hanno chiesto la loro sostituzione con altri esemplari più giovani.
Il convenuto, pur non contestando che gli abeti si trovino a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla LAC, si è opposto alla domanda avversaria osservando che gli stessi sono in quel luogo da oltre dieci anni dal primo reclamo degli istanti e devono quindi essere tollerati, beneficiando della protezione decennale di cui all’art. 160 LAC.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che gli abeti rossi in discussione sono piante d’alto fusto che devono distare almeno 8 metri dal confine del vicino (art. 155 LAC), ritenuto che gli istanti si sono opposti per la prima volta al mantenimento della piantagione con scritto 26 novembre 1991, ha accolto l’istanza e quindi ordinato il loro abbattimento. In particolare ha rimproverato al convenuto di non aver fatto fronte all’onere della prova in merito all’intervenuta decorrenza del termine decennale di protezione di cui all’art. 160 LAC.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 13 luglio 1999, il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver dedotto dallo scritto 26 novembre 1991 degli istanti una valida opposizione al mantenimento degli abeti controversi e per non aver ritenuto provata, sulla base della perizia __________ (doc. 3), la loro messa a dimora già verso la fine degli anni ‘70 di modo che
gli stessi sarebbero in ogni caso soggetti alla protezione decennale di cui all’art. 160 LAC.
Con osservazioni 30 luglio 1999 la controparte postula la reiezione del gravame.
Così richiesto da questa Camera, il __________ ha fatto pervenire il 22 dicembre 1999 regolare autorizzazione a stare in lite da parte del Consiglio comunale.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il giudizio del pretore, secondo cui lo scritto 26 novembre 1991 degli istanti costituisce una valida opposizione al mantenimento dei due abeti rossi in discussione, non è arbitrario. Dal medesimo emerge infatti l'intenzione di non tollerare le piante a causa della distanza ridotta dal fondo degli istanti e l’invito rivolto al convenuto a voler abbatterne una parte. Che questa lettura dello scritto in questione possa essere conforme alle esigenze di una richiesta di abbattimento è peraltro confortato dall'atteggiamento dello stesso Municipio di __________ che, nella sua lettera 4 dicembre 1996 agli istanti (doc. 4, p. 2) ha esplicitamente considerato lo scritto 26 novembre 1991 come "vostra prima richiesta di abbattimento" per il calcolo del periodo decennale di tolleranza.
Nemmeno la seconda censura ricorsuale può trovare accoglimento. Infatti, il convenuto, pur avendo ripetutamente sostenuto che gli alberi in questione sono stati piantati prima del 26 novembre 1981 e devono quindi essere tollerati dai vicini (Rep 1982 110), non ha offerto nessun elemento di prova al riguardo. Come correttamente concluso dal primo giudice, il convenuto non è andato oltre l'indicazione generica che gli abeti rossi sarebbero stati messi a dimora verso la fine degli anni 70 (cfr. in particolare risposta 24 aprile 1997). Anche se può essere difficile disporre di una prova certa del fatto, nell'incarto non sono stati versati nemmeno elementi indiziari, cui non possono supplire né la documentazione fotografica non riferibile a data certa, né il parere dell'esperto fitosanitario __________ (doc. 3) che attesta unicamente l’età degli abeti; questione irrilevante dal momento che -come osserva il primo giudice- essi non sono cresciuti spontaneamente lì dove si trovano, ma vi sono stati piantati.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell’arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice, deve essere respinto.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso 12 luglio 1999 __________ respinto.
La tasse di giustizia e le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte un’indennità di fr. 60.-.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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