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Numero d'incarto:
16.1999.70
Data decisione, Autorità:
29.07.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00070
Lugano
29 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 2 luglio 1999 presentato da
contro
la
sentenza 21 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 marzo 1999 da
con
la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di
Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 12 marzo
1999 __________ e __________ hanno chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l’incasso di fr.1’800.-, corrispondenti a quanto loro riconosciuto
dall’escussa nell’ambito di una transazione conclusa dinanzi all’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di __________a;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo
esecutivo, ha accolto l'istanza;
che con scritto 2 luglio
1999 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 luglio 1999 della ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa corte le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si
limita a formulare una dichiarazione di ricorso lamentando la mancata
indicazione dei rimedi di diritto;
che
quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere
eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che
contrariamente a quanto quanto vale -in linea di principio- nell’ambito del
diritto pubblico, nel diritto civile l’indicazione dei rimedi di diritto non
rappresenta presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2
CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285);
che
il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in
contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve pertanto essere respinto in
quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse
né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC
pronuncia:
-
Il ricorso 2 luglio
1999 di __________ è nullo.
-
Non si prelevano
tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Agno
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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