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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.70
Data decisione, Autorità: 29.07.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00070
Lugano 29 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 2 luglio 1999 presentato da
contro
la sentenza 21 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 marzo 1999 da
con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 12 marzo 1999 __________ e __________ hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr.1’800.-, corrispondenti a quanto loro riconosciuto dall’escussa nell’ambito di una transazione conclusa dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________a;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;
che con scritto 2 luglio 1999 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 luglio 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa corte le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a formulare una dichiarazione di ricorso lamentando la mancata indicazione dei rimedi di diritto;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che contrariamente a quanto quanto vale -in linea di principio- nell’ambito del diritto pubblico, nel diritto civile l’indicazione dei rimedi di diritto non rappresenta presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285);
che il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
Il ricorso 2 luglio 1999 di __________ è nullo.
Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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