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Numero d'incarto:
16.1999.72
Data decisione, Autorità:
03.08.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00072
Lugano
3 agosto 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 23 giugno 1999 presentato da
contro
la
sentenza 17 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 10 gennaio 1999 da
con la quale
l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 860.95 oltre accessori a titolo di
risarcimento
danni, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 10 gennaio 1999 __________ ha convenuto in
giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 860.95 oltre
accessori, corrispondenti ai danni dallo stesso subiti a dipendenza di un
incidente della circolazione che ha coinvolto le parti il 30 dicembre 1996 in
territorio di __________;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, posto che il convenuto non ha
contestato la pretesa dell’istante non avendo partecipato al contraddittorio,
ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovato il credito fatto
valere in causa;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio lamentando principalmente la lesione del suo diritto di essere sentito
per non aver potuto partecipare al contraddittorio: sostiene al proposito di
non aver potuto ritirare la citazione all'udienza a dipendenza dell'indirizzo
errato indicato sulla busta di spedizione;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, relativo alla violazione del diritto di essere
sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del
pretore deve essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far
valere le proprie ragioni;
che
nella fattispecie con ordinanza 3 maggio 1999, spedita mediante invio raccomandato
no. 415, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 26 maggio 1999
per la discussione;
che
la raccomandata destinata a , indirizzatagli in “ ” a
__________ anziché in “__________ ”, come correttamente indicato nell’istanza,
non è stata ritirata dall’inte-ressato e, scaduto il periodo di giacenza, è
stata rinviata alla giudicatura di pace;
che
quando, al dilà di ogni considerazione sulla particolarità dell'errore
d'indirizzo in esame, il destinatario di una raccomandata contesta di averla
ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, la notifica non può
essere considerata conforme;
che
infatti non può essere escluso che anche tale minimo errore abbia effettivamente
impedito la corretta citazione delle parti al contraddittorio, compromettendo
la regolarità del processo;
che
quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC (nullità degli atti di
procedura lesivi del diritto di essere sentiti), la sentenza impugnata
dev'essere dichiarata nulla (art. 327 lett. e CPC);
che
l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un
nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di
contraddittorio, anch'essa nulla per i medesimi motivi che inficiano la
sentenza;
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che
vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia,
né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente;
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 23 giugno 1999 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 17 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Lugano
è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi
dei considerandi.
-
Il
presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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