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Numero d'incarto:
16.1999.73
Data decisione, Autorità:
17.09.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00073
Lugano
17 settembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 22 luglio 1999 presentato da
contro
la
sentenza 30 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa
a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 gennaio 1999 da
(rappr. __________)
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda
accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 26 gennaio 1999 lo __________, per il
tramite dell’Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di
fr. 200.– corrispondenti alle spese e tassa di giudizio poste a carico di
quest’ultima con risoluzione 18 febbraio 1998 del Consiglio di Stato, decisione
regolarmente passata in giudicato e che l’istante ha prodotto a valere quale
titolo esecutivo;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido titolo esecutivo, ha accolto l’istanza;
che
con atto ricorsuale 22 luglio 1999 __________ è insorta contro la sentenza del
giudice di pace postulandone l’annulla-mento siccome frutto di un’errata e
arbitraria applicazione di norme di diritto procedurale e materiale;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente
il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che
la pretesa carente indicazione delle norme di legge applicate nella sentenza
impugnata non rappresenta né motivo di cassazione (art. 327 CPC), né motivo di
nullità della sentenza, bastando a tal proposito l'esposizione dei motivi di
diritto (art. 285 cpv. 2 lett. e per analogia);
che
comunque il giudice di pace ha correttamente indicato l'applicazione dell'art.
80 LEF su cui si regge il rigetto definitivo dell'opposizione;
che
–riguardo alla motivazione della sentenza– trattandosi di una domanda di
rigetto definitivo dell’opposizione, quindi sottoposta a una procedura di tipo
sommario, il giudice si limita a verificare l’esistenza di un valido titolo
esecutivo e il benfondato delle eccezioni che l’escusso può sollevare nei
limiti di quelle previste dall’art. 81 LEF, mentre non è tenuto a esaminare il
merito della vertenza, questione questa che esula dalle sue competenze;
che
in concreto la sentenza dedotta in cassazione, ancorché succinta, contiene una
motivazione che può essere considerata sufficiente in quanto risponde ai due
quesiti fondamentali, ovvero si esprime in merito all’esistenza di un titolo
esecutivo e alla fondatezza delle eccezioni sollevate dall’escussa che il
giudice non ha considerato siccome non rientrano tra quelle previste dall’art.
81 LEF, mentre quella relativa alla pretesa sospensione del pagamento, fino
all'emanazione di un sentenza concernente l'escussa da parte del Tribunale
federale, non è stata provata;
che,
contrariamente all'assunto ricorsuale, l'indicazione dei rimedi di diritto non
è prevista dal codice di rito civile (art. 285 cpv. 2 CPC);
che
in merito all’esigibilità del credito posto in esecuzione, va rilevato che
questa deve essere data al momento dell’inoltro della domanda di esecuzione (Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 155 e § 14), ciò che era sicuramente il
caso in concreto;
che
per il resto, le censure proposte dalla ricorrente (in parte già esposte in
prima sede) attengono al merito della controversia, ossia ai motivi che hanno
portato alla decisione del Consiglio di Stato per la quale è stata emessa la
tassa di giustizia posta in esecuzione;
che
tali e altre questioni sollevate non sono in grado di modificare il giudizio
impugnato, né la ricorrente –come parrebbe sostenere– ha saputo comunque
rendere verosimili ulteriori fatti, come la pretesa errata indicazione sul
procedere contenuta in una decisione del Dipartimento istruzione e cultura, ciò
che l'avrebbe indotta ad atti giuridici inutili;
che
la lamentata irregolarità dell'udienza di contraddittorio non è data: infatti,
le parti vi sono state regolarmente citate e –assente il rappresentante del
creditore– l'escussa ha avuto la possibilità di produrre un esposto scritto
delle sue allegazioni, come descritto in sentenza: il suo diritto di essere
sentita non è così stato leso;
che
ciò nonostante dev'essere rimproverato al primo giudice di non aver steso un
verbale d'udienza, esigenza procedurale (art. 298 cpv. 1 CPC) in grado di
attestare l'avvenuto rispetto del contraddittorio che, nel caso concreto,
emerge (quasi casualmente) soltanto dalla dichiarazione del giudice di pace, in
calce all'allegato prodotto dall'escussa;
che
dev'essere accolta la censura relativa alle spese esecutive di fr. 30.– per le
quali il primo giudice ha accordato il rigetto definitivo dell'opposizione: per
questa parte del credito posto in esecuzione non esiste infatti titolo che
permetta l'applicazione dell'art. 80 LEF;
che
la tassa di giustizia applicata e pari a fr. 55.– è conforme all'art. 48 OTLEF
che prevede una tassa da fr. 40.– a fr. 150.– fino a un valore di causa di fr.
1'000.–, ma s'impone una ripartizione della stessa che tenga conto della
parziale soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 2 CPC);
che
l’art. 62 cpv. 1 OTLEF dà al giudice la possibilità di condannare la parte soccombente
a pagare un’equa indennità come risarcimento degli inconvenienti alla parte
vincente, ragione per la quale il riconoscimento all’istante di un’indennità di
fr. 20.– non appare arbitrario, tanto più che, diversamente da quanto previsto
in ambito federale, la LALEF non contiene nessuna disposizione che escluda il
riconoscimento di ripetibili allo Stato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni
qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che
nulla muta al proposito l'accoglimento del ricorso per quanto riguarda una minima
parte dell'importo contestato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese
per il presente giudizio.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: I. Il
ricorso 22 luglio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Balerna
è annullata e sostituita dalla presente pronuncia:
-
L'istanza
è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
no. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è rigettata in
via definitiva limitatamente all'importo di fr. 200.–
-
La
tassa di giustizia di fr. 55.– da anticipare dalla parte istante è a carico
della convenuta per fr. 35.– e per il resto a carico dell'istante. __________
rifonderà a controparte fr. 20.– di indennità.
II. Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
III. Intimazione
a:
– __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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