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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.77
Data decisione, Autorità: 19.08.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00077
Lugano 19 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 agosto 1999 presentato da
contro
la sentenza 11 agosto 1999 del segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 25 febbraio 1998 dal ricorrente contro
chiedente il versamento a titolo di risarcimento danni di una somma imprecisata;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, a seguito di un incidente della circolazione avvenuto nel 1992, l'istante si considera creditore nei confronti della compagnia d'assicurazioni per una serie di poste di danni da lui sofferti;
che almeno parte del credito da lui vantato è stato tacitato dalla convenuta, come attesta il formulario sottoscritto dall'istante il 7 luglio 1994 (doc. 1) e come lui stesso ammette;
che, con la sentenza impugnata, il segretario assessore della Pretura ha considerato che, in assenza dell'istante dal contraddittorio, non è stato possibile chiarire il contenuto della sua domanda giudiziale, mentre la documentazione da lui prodotta si è rivelata in parte incomprensibile e, per altra parte, inidonea a comprovare qualsiasi credito dell'istante;
che la lettera 13 agosto 1999 di __________ (seguita da successivi esposti alla Pretura di Mendrisio-sud e a questa Camera), nel dubbio, può essere considerata alla stregua di un ricorso per cassazione;
che tuttavia, la fitta prosa del ricorrente, non configura in modo evidente nessun motivo di cassazione fra quelli esaustivamente previsti dall'art. 327 CPC;
che l'unico accenno a una pretesa irregolarità del processo può essere individuata nell'opinione che "una sentenza dovrebbe essere trattata dopo opportuni contatti dalle parti" (pag. 4);
che, per contro, non risulta affatto che il giudice abbia disatteso il diritto delle parti di essere sentite (art. 4 Cost);
che infatti, le parti sono state regolarmente e tempestivamente citate al contraddittorio per il 4 maggio 1998, rispettivamente per il 13 maggio, dopo l'accoglimento di un'istanza di rinvio della __________
che comunque, malgrado la sua assenza dall'udienza, l'istante aveva già proposto le sue allegazioni in forma scritta con l'allegato introduttivo;
che, ciò nonostante, tenuto conto dell'oggettiva incomprensibilità dell'istanza, ci si poteva attendere da parte del primo giudice una prudente applicazione dell'art. 115 cpv. 3 CPC, affinché le generiche pretese dell'istante fossero chiarite e presentate conformemente alle indicazioni dell'art. 292 CPC;
che, in ogni modo, avendo il segretario assessore dovuto constatare che l'allegato in esame non corrisponde alle esigenze processuali né per la forma, né nella sostanza, ma comunque sottintende l'intenzione di chiedere un risarcimento danni a seguito di un incidente sul quale non esistono dubbi, s'imponeva l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 CPC, norma di carattere imperativo a garanzia della regolarità del processo;
che, in presenza di una simile fattispecie, la sentenza e tutti gli atti di procedura vanno annullati se il vizio ha causato alla parte sprovvista di patrocinatore un pregiudizio cui si può rimediare solo con l'annullamento (art. 143 cpv. 1 CPC) (Cocchi / Trezzini, art. 39 CPC, n. 5);
che tale pregiudizio si individua nella decisione pretorile di reiezione dell'istanza, pronunciata sulla sola base degli atti, in seguito all'assenza dell'istante dalla discussione;
che si giustifica pertanto il rinvio della causa alla Pretura affinché notifichi all'istante la diffida di legge;
che, rilevata d'ufficio l'irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz'altro (CCC 23 giugno 1993, in re P. / S.);
che, vista la particolarità del caso, non si prelevano spese né tassa di giustizia, né si giustifica l'assegnazione di un'indennità al ricorrente.
Per i quali motivi,
pronuncia:
La sentenza 11 agosto 1999 del Segretario assessore della pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è annullata.
L'incarto è ritornato alla stessa autorità perché proceda nel senso dei considerandi.
Non si prelevano tassa né spese per il presente giudizio.
Intimazione: -__________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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