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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.81
Data decisione, Autorità: 16.09.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00081
Lugano 16 settembre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 23 agosto 1999 presentato da
contro
la sentenza 12 agosto 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 giugno 1999 da
(rappr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 2 giugno 1999 lo __________, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 2’230.-, corrispondenti alla multa disciplinare inflitta a quest'ultimo con risoluzione 9 luglio 1998 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-città;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 23 agosto 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito non avendo potuto partecipare al contraddittorio in quanto ricoverato d’urgenza in ospedale;
che l’art. 327 lett. e CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il suo gravame, permette l’annullamento di una sentenza se la parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che qualora la parte o il suo rappresentante, sia impossibilitata per motivi gravi di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);
che tra questi motivi gravi rientrano anche la malattia e l’infortunio;
che se è pur vero che questi impedimenti non sono sempre prevedibili e possono sopraggiungere improvvisamente di modo che, in determinati casi, non si può pretendere che la domanda di rinvio venga formulata con la necessaria tempestività, è comunque necessario che l’impedimento venga comprovato;
che nella fattispecie il ricorrente si limita a sostenere in questa sede di essere stato ricoverato d’urgenza in ospedale il giorno 12 agosto 1999, senza però comprovare questa sua affermazione;
che di conseguenza non è possibile concludere all’esistenza di un grave impedimento, rispettivamente alla violazione del diritto di essere sentito da parte del segretario assessore;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
pronuncia: 1. Il ricorso 23 agosto 1999 __________ è respinto.
Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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