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Numero d'incarto:
16.1999.83
Data decisione, Autorità:
04.11.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00083
Lugano
4 novembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per
cassazione 9 settembre 1999 presentato da
contro
la sentenza 23 agosto 1999
del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 22 gennaio 1999 nei confronti di
con la quale l’istante ha
chiesto il pagamento di fr. 2’000.– oltre accessori, domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto in diritto: che
sulla base dell'offerta 11 luglio 1994 dell'ing. __________ (doc. A),
__________ ha incaricato quest'ultimo di allestire i piani di costruzione di un
edificio sul suo fondo n. __________
che
tra le altre prestazioni quest'offerta contemplava anche l'allestimento dei
piani di rilievo della proprietà __________i in scala 1:50, piani che
quest'ultimo sostiene non essere mai stati forniti dall'arch. __________;
che
con istanza 22 gennaio 1999 __________ ha convenuto in giudizio l'arch. __________
al fine di ottenere il pagamento di un importo massimo di fr. 2’000.– a titolo
di risarcimento danni, corrispondente al valore della prestazione che il convenuto
si era impegnato ad effettuare e per la quale è stato remunerato, ma alla quale
non ha dato seguito;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza ritenendo che
il convenuto abbia provato di aver fatto fronte agli impegni assunti e quindi
di aver adempiuto al suo obbligo contrattuale dal quale esulerebbe il compito
di allestire separatamente il rilievo della situazione esistente e un ulteriore
piano indicante gli interventi previsti (sentenza, pto. 3);
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale, in particolare per non aver ritenuto comprovato l'inadempimento contrattuale
a carico del convenuto il quale, contrariamente a quanto pattuito, non ha
fornito tutte le prestazioni concordate, in particolare non quella
dell'allestimento di un rilievo della proprietà e il relativo riporto su
disegno in scala 1:50;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove;
che
l'istante fonda la sua pretesa creditoria su un'inadempienza contrattuale del
convenuto;
che
mentre spetta al primo provare l'esistenza e il contenuto del contratto, prova
che egli ha fornito mediante la produzione dell'offerta 11 luglio 1994 che
costituisce la base delle trattative tra le parti (doc. A), spettava al
convenuto provarne il corretto adempimento, ovvero di aver fornito tutte le
prestazioni pattuite (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 13);
che
contrariamente a quanto concluso dal primo giudice il convenuto non ha provato
di aver fornito all'istante quanto da questi commissionato, in particolare il
rilievo della proprietà e il relativo riporto su disegno in scala 1:50;
che
a tal fine non possono supplire gli schizzi a mano trasmessi all'istante (doc.
N) e da questi rifiutati siccome non conformi a quanto concordato;
che
il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha sostenuto che l'offerta
iniziale sarebbe stata diversa o successivamente modificata, ossia che avrebbe
avuto un contenuto differente da quello attribuitole dall'istante;
che
neppure dalla transazione giudiziale 21 settembre 1995 (doc. B) può essere
dedotto alcunché a sostegno della posizione del convenuto, ritenuto che dal suo
tenore non emergono con sufficiente chiarezza le premesse e le motivazioni che
hanno condotto le parti alla sua sottoscrizione;
che
alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata dev'essere cassata
avendo il primo giudice erroneamente ritenuto provato l'adempimento del
contratto da parte del convenuto, rispettivamente avendo assunto come
oggettivamente pacifico che la prestazione litigiosa concernesse soltanto
"nuove copie dei rilievi", cosa che appare tutt'altro che chiara;
che
quindi il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con
particolare riferimento all'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie
ad opera del primo giudice, deve essere accolto;
che
dovendo decidere il merito della lite in forza dell'art. 332 cpv. 2 CPC, quale
importo del danno patito per il mancato adempimento del contratto questa Camera
può assumere fr. 1'150.–, pari al valore delle prestazioni mancate, così come
indicato dall'arch. __________ (doc. P) e non contestato dal convenuto;
che
in tale limite può essere accolta l'istanza, mentre le spese e le eventuali
indennità ripetibili seguono la parziale soccombenza delle parti anche in
seconda sede poiché il ricorrente ha sostenuto il benfondato di un proprio
credito pari a fr. 1'920.–.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 9 settembre 1999 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 28 agosto 1999 del Giudice di pace del circolo del Ceresio
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________ è condannato a pagare a __________ l'importo di fr.1’150.–
oltre interessi del 5% dal 22 gennaio 1999.
2
La tassa di giustizia in fr. 120.– e le spese di fr. 20.– sono poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno.
II. Le
spese del presente giudizio e la tassa di giustizia per complessivi fr. 120.–,
anticipate dal ricorrente, restano a suo carico per 2/5 e per il resto sono
poste a carico di __________ il quale rifonderà al ricorrente un'indennità di
fr. 80.– per questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di cassazione civile
del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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