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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.86
Data decisione, Autorità: 29.10.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00085 16.1999.00086
Lugano 29 ottobre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare i ricorsi per cassazione 16 settembre 1999 presentati da
(patr. __________)
contro
le sentenze 7 settembre 1999 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. EF.99.399 e EF.99.400) nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promosse con istanze 16 luglio 1999 da
(patr__________)
con le quali l’istante ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte separatamente dai convenuti ai PE no__________e __________dell’UEF di Locarno (emessi in relazione agli stessi crediti), domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanze 16 luglio 1999 __________ ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte da __________a e __________ ai PE sopra menzionati loro notificati per l’incasso di fr. 2’225.– corrispondenti al saldo delle spese, tasse di giudizio e ripetibili poste a loro carico con decisioni 21 aprile 1999 del segretario assessore (inc. n. DI.97.212) e 22 giugno 1999 del Pretore del Distretto di Bellinzona (inc.no. OA 98.192 e OA.98.226), decisioni regolarmente passate in giudicato;
che con i querelati identici giudizi il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nelle menzionate decisioni alle quali i convenuti, assenti al contraddittorio, non hanno opposto nessuna valida eccezione, ha accolto le istanze;
che con i presenti tempestivi gravami __________ e __________ sono insorti contro le predette decisioni postulandone l’annullamento (e la reiezione dell'istanza) siccome frutto di un’errata applicazione di norme di diritto procedurale, in particolare dell’art. 20 cpv. 2 LALEF, e avendo il pretore concesso il rigetto dell’opposizione per un importo superiore a quello chiesto dall’istante;
che con osservazioni 19 ottobre 1999, la controparte ha postulato la reiezione dei ricorsi eccependone la nullità dal punto di vista formale mentre aderisce alla richiesta dei ricorrenti in merito alla limitazione della pronuncia del rigetto a fr. 2’225.- come da lei peraltro correttamente richiesto con le istanze;
che in applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi, di identico contenuto, presentati contro le sentenze 7 settembre 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nelle cause inc. no. __________ e __________, vengono decisi con un’unica motivazione trattandosi di vertenze connesse, rette dalle medesime norme processuali e fondate su decisioni di merito che hanno visto i ricorrenti nella veste di liteconsorti;
che per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, esso è ricevibile se dalla sua motivazione affiorino con evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 329);
che in concreto, oggetto del ricorso è l’applicazione delle norme di diritto procedurale da parte del primo giudice, quindi il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che la censura principale dei ricorrenti non concerne la validità dei titoli su cui si fondano le istanze di rigetto, ma il fatto che la decisione impugnata tenga conto dei documenti prodotti dalla procedente, non allegati alle istanze, ma inviati separatamente alla pretura, ossia con lo scritto che annunciava al giudice la rinuncia di __________ a partecipare la contraddittorio, udienza dalla quale sono state assenti anche le parti escusse;
che secondo l’art. 20 cpv. 2 LALEF, disposto che i ricorrenti considerano violato dal primo giudice, è all’udienza di contraddittorio che le parti devono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito ed è in quell’occasione che esse dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta;
che contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, questa norma non vieta al procedente di trasmettere la documentazione che suffraga la sua domanda di rigetto dell’opposizione non con l’istanza ma in una fase successiva, essenziale essendo unicamente che la documentazione sia a disposizione del giudice e della parte escussa al momento del contraddittorio così da permettere a quest'ultima di prenderne conoscenza e di formulare le sue osservazioni al riguardo (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, N. 36 ad art. 84 LEF);
che questa possibilità offerta alla parte istante non dev'essere confusa con l'obbligo imposto alla parte escussa di partecipare al contraddittorio, unica sede in cui essa -sempre in virtù dell'art. 20 cpv. 2 LALEF- ha facoltà di addurre le sue tesi difensive e di rendere verosimili le sue eccezioni producendo, se del caso, documentazione a suffragio delle stesse, dal momento che ad essa viene a mancare l'opportunità di un allegato scritto (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 387 n. 11);
che contrariamente alla tesi ricorsuale, il primo giudice ha correttamente applicato la procedura, decidendo l’istanza sulla base delle domande formulate dall'istante e della documentazione tempestivamente prodotta che, nel caso particolare, era correttamente indicata nei precetti esecutivi ed era comunque già in possesso dei convenuti cui le sentenze erano state a suo tempo regolarmente intimate;
che la sentenza impugnata deve nondimeno essere corretta laddove il primo giudice ha pronunciato il rigetto dell’opposizione per un importo superiore a quello chiesto, nel senso che l'istanza può essere ammessa unicamente per l’importo di fr. 2’225.- corrispondente al saldo delle tasse, spese e ripetibili dovute sulla base delle sentenze prodotte quale titolo esecutivo;
che, dovendo decidere nuovamente sul rigetto dell'opposizione (art. 332 cpv. 2 CPC), questa Camera ritiene di non poter comprendere nella stessa pronuncia la somma di fr. 70.- per spese esecutive per la quale non esiste titolo che permetta l'applicazione dell'art. 80 LEF (Panchaud / Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 164);
che la decisione sulle spese segue la maggior soccombenza dei ricorrenti, mentre non si giustifica di modificare le decisioni sulle spese della prima istanza;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. I ricorsi per cassazione 16 settembre 1999 __________ __________ e di __________ sono parzialmente accolti.
Di conseguenza il dispositivo no. 1 delle sentenze 7 settembre 1999 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna (inc. no. __________ e no. __________) è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l’obbligo pure solidale di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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