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Numero d'incarto:
16.1999.88
Data decisione, Autorità:
03.12.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00088
Lugano
3 dicembre
1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20
settembre 1999 presentato da
__________ patr. __________
contro
la sentenza 10 agosto 1999 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 14 settembre 1998 da
__________ patr. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 5'775.65 oltre interessi nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________dell'UEF di Locarno,
domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con istanza 14 settembre 1998 __________ ha convenuto in giudizio
l'ex marito __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'775.65.
L'importo rivendicato dall'istante corrisponde alla metà delle pigioni
arretrate, dovute in seguito alla risoluzione del contratto e pari a fr.
5'223.65 poiché la locazione era stata sottoscritta anche dal marito quale
debitore solidale (doc. B). A quest'importo deve essere aggiunto quello di fr.
552.- pari alla metà delle spese sostenute per il pagamento della retta
relativa all'iscrizione del figlio __________ all'asilo nido per il periodo dal
18 marzo al 5 giugno 1996, spesa straordinaria che secondo la convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio (art. 5.3) doveva essere assunta dalle
parti in ragione di un mezzo ciascuna. Il convenuto si è opposto alla pretesa
avversaria rilevando di non aver mai abitato nell'appartamento occupato
dall'istante; egli avrebbe sottoscritto il relativo contratto unicamente per
permetterne la conclusione alla moglie allora senza attività lucrativa, tant'è
che dal contratto egli è stato in seguito stralciato. Egli ha contestato di
essersi assunto l'onere di pagamento della pigione controversa così come ha
contestato di dover pagare la retta per l'iscrizione del figlio all'asilo nido
trattandosi di una decisione presa unilateralmente dalla ex moglie. Da ultimo
solleva l'eccezione di prescrizione della pretesa.
-
Con
il querelato giudizio il pretore ha parzialmente accolto l'istanza. Verificati
nel dettaglio i relativi conteggi, ha posto a carico del convenuto il pagamento
di fr. 3'823.65 pari alla metà delle spese sostenute dall'istante per la
pigione relativa all'appartamento di Locarno, sia perché il convenuto non ha
provato una diversa ripartizione delle spese rispetto a quella prevista
dall'art. 148 cpv. 1 CO, sia perché le risultanze istruttorie, in particolare
la deposizione del legale dell'istante, avvalorano la tesi di quest'ultima
secondo la quale il convenuto si sarebbe espressamente assunto questa spesa,
onere che come confermato da entrambi i legali delle parti queste non hanno
inteso definire nella convenzione sulle conseguenze accessorie del loro
divorzio. Per quanto attiene alla richiesta di partecipazione alle spese di
iscrizione del figlio __________ all'asilo nido, il pretore l'ha respinta non
trattandosi di una spesa straordinaria ai sensi dell'art. 5.3 della convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio, bensì di una spesa ordinaria da
coprire con gli alimenti.
-
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione
di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente lamenta innanzi
tutto la lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il pretore
non avrebbe ammesso l'assunzione suppletoria di una prova proposta, ovvero del
conteggio delle spese esposte dalla moglie per il calcolo del suo fabbisogno
che in merito alla pigione indicava l'importo totale e non solo la metà come
preteso in questa sede, prova della quale egli ha avuto conoscenza solo in sede
di audizione del suo precedente legale. Nel merito rimprovera al pretore di
aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale per non aver ritenuto provato un diverso accordo in merito alla
ripartizione delle pigioni controverse, questione che le parti avevano evaso
con la sottoscrizione della convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio, nel senso che queste spese erano già state considerate al momento
della fissazione del contributo alimentare di spettanza della moglie.
Con
osservazioni 21 ottobre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso e
chiede contemporaneamente di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
- Per
quanto attiene alla pretesa lesione del diritto di essere sentito del
ricorrente (art. 327 lett. e CPC), è a ragione che il pretore ha respinto la
sua istanza di assunzione suppletoria del conteggio delle spese esposte dalla
ex moglie a titolo di fabbisogno personale: in particolare infatti egli non
sostiene di aver conosciuto l'esistenza del documento nell'ambito
dell'assunzione di altre prove, anche se ciò potrebbe al limite essere desunto
dal riferimento all'udienza del 10 dicembre 1998.
In ogni
caso, per i motivi di cui si dirà in seguito, la prova come tale è irrilevante
ai fini del giudizio.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva
di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
-
L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza.
In
conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle
circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in
sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner
Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In
quest’ottica spettava all’istante provare di aver diritto a ricevere la metà
delle pigioni pagate per la locazione dell'appartamento di __________. La
conclusione del primo giudice secondo la quale essa ha fatto fronte a
quest'onere della prova non è arbitraria in quanto trova riscontro nelle
risultanze istruttorie. E' anzitutto fuori discussione che il contratto di
locazione per l'appartamento in questione è stato concluso prima del divorzio,
che è stato sottoscritto da entrambi i coniugi e che allora, sia in virtù
dell'art. 166 cpv. 3 CC, sia a dipendenza del fatto che più conduttori
rispondono solidalmente per il pagamento della pigione (Higi, in Comm.
di Zurigo, 1994, introduzione agli art. 253 - 274g CO, N. 118), non v'era
ragione perché il marito non dovesse far fronte al suo impegno, peraltro
corrispondente a ciò che prevede l'art. 148 cpv. 1 CO. La censura ricorsuale
riguarda però soltanto la mutata situazione, così come riferita alla
convenzione relativa al divorzio. In quella sede, riguardo all'abitazione, le
parti si sono limitate a riservare ad altra sede "la questione dell'appartamento
di __________ "; questione dibattuta fra le parti, i loro rispettivi
patrocinatori e il padre dell'istante (__________avv. __________ e avv.
__________). A proposito della stessa e anche degli impegni presi con la
locazione dell'appartamento di __________ non è possibile seguire la tesi del
ricorrente che si fonda sul fatto di sapere se, fissando il contributo
alimentare per la moglie, si sia tenuto conto o no della sua esigenza di far
fronte per intero a quella locazione: infatti, se il teste __________ non
ricorda se in quell'occasione si sia parlato o no anche della pigione di
__________la teste __________ ha deposto sulla decisione comune "che si
sarebbe cercato un subentrante per __________ e che fino a che la signora
__________ avesse occupato quell'appartamento, la pigione sarebbe stata pagata
metà ciascuno". Ciò è rettamente bastato al primo giudice per accertare il
credito dell'istante, poiché tale unica prova diretta sull'accordo litigioso
non è contrastata da nessun altro elemento dell'istruttoria: ne consegue che,
stando così le cose, la conclusione impugnata non può essere considerata
arbitraria.
Né appare
determinante chiarire chi abbia versato le prime pigioni alla locatrice: la
questione non ha rilievo alcuno purché i pagamenti avvenissero: l'obbligazione
del conduttore non può infatti mutare a seconda di chi procede materialmente al
suo adempimento, né il pagamento da parte di un debitore solidale può
equivalere alla rinuncia a chiedere successivamente al codebitore la rifusione
della sua quota parte.
Alla luce
di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, in particolare l’arbitraria valutazione delle prove e la
conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale ad opera del primo
giudice, deve essere respinto.
- L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria
formulata dalla resistente con riferimento alla presentazione di un allegato di
osservazioni, che comunque la stessa parte non era in obbligo di presentare,
non può essere accolta non avendo comprovato nemmeno il suo stato di indigenza
(art. 155 CPC; cfr. parere negativo del Municipio di Locarno).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione 20 settembre 1999 __________ __________
è respinto.
-
L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria
21 ottobre 1999 presentata da __________ respinta.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.-
b) fr.
50.-
fr. 200.-
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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