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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.9
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00009
Lugano 8 febbraio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 1° febbraio 1999 presentato da
contro
la sentenza 22 gennaio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di locazione, promossa con istanza 11 dicembre 1998 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto l’annullamento della decisione 2 dicembre 1998 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona che ha decretato la liberazione a favore della convenuta del deposito di garanzia di fr. 2’400.- oltre interessi dipendente dal contratto di locazione concluso tra le parti, domanda respinta dal primo giudice;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 22 gennaio 1999 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha respinto, siccome infondata, la domanda di __________ tendente all’annullamento della decisione 2 dicembre 1998 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona che ha decretato la liberazione a favore di __________ del deposito di garanzia di fr. 2’400.- oltre interessi dipendente dal contratto di locazione concluso tra le parti;
che con tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio contestando la competenza del segretario assessore a statuire sulla vertenza che lo oppone a __________, trattandosi di controversia di competenza della Sezione degli stranieri di Bellinzona in virtù della LDDS e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU); chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria cantonale e internazionale;
che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, indipendentemente dalla nazionalità delle parti, competente a statuire sulle vertenze in materia di locazione -in specie sulle domande di liberazione dei depositi di garanzia- è l’Ufficio di conciliazione (art. 36 e 6 Legge cantonale di applicazione delle norme federali statuenti in materia di locazione di locali di abitazione e commerciali e di affitto) rispettivamente il pretore del luogo di situazione della cosa locata (art. 404 CPC; art. 10bis LAC) e non certo l’autorità amministrativa la cui competenza a dirimere controversie quale quella che ci occupa non è prevista né dalla LDDS e tantomeno dalla CEDU e dai suoi protocolli aggiuntivi (in particolare il protocollo n. 9: RS 0.101.09, in RU 1995 p. 3949 e segg.; II CCA 6 agosto 1997 in re __________ /A.);
che quindi, la censura ricorsuale volta a contestare la compe-tenza della Pretura del distretto di Bellinzona a pronunciarsi sulla domanda di annullamento della decisione di liberazione del deposito di garanzia a favore di __________ è manifestamente infondata;
che siccome il ricorrente ha limitato la propria impugnativa alla competenza del primo giudice senza sollevare nessuna contestazione sul merito della decisione impugnata, il ricorso deve essere respinto senza ulteriori verifiche;
che per quanto attiene alla richiesta tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria, la stessa è sprovvista di fondamento ritenuto che con l’allestimento del gravame il ricorrente ha in sostanza già esaurito tutti gli atti a sua disposizione in questa sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 314; II CCA 6 agosto 1997 in re __________ /A.);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
Il ricorso 1° febbraio 1999 __________ è respinto.
Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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