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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.90
Data decisione, Autorità: 29.09.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00090
Lugano 29 settembre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 17 settembre 1999 presentato da
contro
la sentenza 3 settembre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 13 agosto 1999 da
(rappr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’568.05 lordi oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 13 agosto 1999 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________–presso la quale ha lavorato dal mese di novembre 1997 sino al 31 maggio 1999 data per la quale la lavoratrice ha notificato la disdetta con effetto immediato del contratto– al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’568.05 lordi a saldo delle proprie pretese salariali;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la legittimità della rescissione del contratto da parte della lavoratrice, in particolare il motivo dalla stessa addotto ovvero la sua malattia;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta provata la malattia dell’istante sulla base dei certificati medici agli atti, ha accolto le pretese della dipendente;
che con atto ricorsuale 17 settembre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 17 settembre 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questo giudice le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a censurare il comportamento della lavoratrice e del sindacato che la rappresenta;
che questa Camera è quindi nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato, tanto più se si considera che l’annulla-mento di una decisione si giustifica se essa è arbitraria nel suo risultato e non solamente nella sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a);
che pertanto il ricorso deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 17 settembre 1999 __________ è nullo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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