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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.91
Data decisione, Autorità: 14.10.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00091
Lugano 14 ottobre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 settembre 1999 presentato da
contro
la sentenza 6 settembre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 16 luglio 1999 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’371.40 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Zurigo, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 16 luglio 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’371.40 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta VISA no. __________ di cui ella è titolare;
che con sentenza 6 settembre 1999 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato all’udienza di contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita per il fatto che il pretore non si sarebbe pronunciato sulla sua richiesta di rinvio dell’udienza; eccepisce inoltre l’incompetenza territoriale del giudice adito non trattandosi del giudice del suo domicilio;
che giusta l’art. 136 cpv. 1 CPC la parte può chiedere tempestivamente il rinvio dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa avanti ad altro tribunale;
che al ricevimento dell’istanza 16 luglio 1999 il pretore ha convocato le parti all’udienza del 6 settembre 1999 alle ore 14.00 per procedere alla relativa discussione;
che con scritto 6 agosto 1999 il pretore, prendendo posizione in merito alla richiesta 4 agosto 1999 della convenuta con la quale questa chiedeva l’assunzione dei costi di trasferta nonché la possibilità di condurre il processo in forma scritta, ha confermato l’udienza per il 6 settembre 1999;
che è solo con scritto 31 agosto 1999, spedito il 3 settembre 1999 (cfr. timbro postale) e pervenuto alla pretura il 6 settembre 1999, ossia il giorno medesimo dell’udienza, che la convenuta ne ha chiesto il rinvio;
che la richiesta di rinvio, oltre a non indicare nessun motivo grave ai sensi dell’art. 136 cpv. 1 CPC non essendo tali in particolare le difficoltà finanziarie della convenuta, non era sicuramente tempestiva;
che di conseguenza nessun rimprovero può essere mosso al primo giudice per non essersi pronunciato sulla tardiva e ingiustificata richiesta di rinvio dell’udienza;
che per quanto attiene alla competenza del pretore di Lugano, la stessa è data in virtù della clausola di proroga di foro contenuta nelle condizioni generali che costituiscono parte integrante del contratto sottoscritto dalle parti (clausola n. 7 doc. D; art. 22 cpv. 1 lett. a CPC);
che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC secondo il quale il processo deve svolgersi in lingua italiana, deve essere respinto;
che a titolo abbondanziale, con riferimento all’utilizzo della lingua italiana ad opera del primo giudice rispettivamente della scrivente Camera, il Tribunale federale ha già statuito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il diritto processuale cantonale può prescrivere l’uso esclusivo della lingua ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali (art. 117 CPC; Rep 1975 302; DTF 102 Ia 35; CCC 20 giugno 1990 in re E./E);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 372 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 25 settembre 1999 __________ è respinto.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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