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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.94
Data decisione, Autorità: 11.10.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00094
Lugano 11 ottobre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 4 ottobre 1999 presentato da
contro
la sentenza 13 settembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 maggio 1998 da
(patr. dallo studio legale __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’104.27 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 11 maggio 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’104.27 a saldo delle fatture emesse per merce fornita a quest’ultima (trattasi in particolare della fornitura di PC portatili e di componenti per computer);
che la convenuta ha contestato la pretesa avversaria ritenendola estinta per compensazione con un suo credito di importo superiore, corrispondente ai danni dalla stessa subiti a dipendenza dei difetti verificatisi nella merce fornita e della loro mancata riparazione o sostituzione entro i termini pattuiti, ciò che l’ha costretta a sostituire i PC già venduti a sue spese;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato il credito opposto in compensazione, ovvero i danni dalla stessa subiti a dipendenza dei difetti riscontrati nella merce vendutale dall’istante;
che con atto ricorsuale 4 ottobre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 ottobre 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre le proprie argomentazioni a sostegno della sua domanda di risarcimento danni da compensare con il credito rivendicato da controparte;
che quindi ci si trova nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per annullare il giudizio impugnato;
che la richiesta di riesame della fattispecie alla luce di nuova documentazione o di un’eventuale nuova udienza da proporsi dinanzi a questa Camera non può essere accolta poiché contraria sia all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC - che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 4 ottobre 1999 di __________.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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