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Numero d'incarto:
16.1999.94
Data decisione, Autorità:
11.10.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00094
Lugano
11 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 4 ottobre 1999 presentato da
contro
la
sentenza 13 settembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con
istanza 11 maggio 1998 da
(patr. dallo
studio legale __________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’104.27 oltre accessori nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________
dell’UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 11 maggio 1998 __________ ha convenuto in
giudizio __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’104.27 a saldo
delle fatture emesse per merce fornita a quest’ultima (trattasi in particolare
della fornitura di PC portatili e di componenti per computer);
che
la convenuta ha contestato la pretesa avversaria ritenendola estinta per compensazione
con un suo credito di importo superiore, corrispondente ai danni dalla stessa
subiti a dipendenza dei difetti verificatisi nella merce fornita e della loro
mancata riparazione o sostituzione entro i termini pattuiti, ciò che l’ha costretta
a sostituire i PC già venduti a sue spese;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza non avendo la
convenuta comprovato il credito opposto in compensazione, ovvero i danni dalla
stessa subiti a dipendenza dei difetti riscontrati nella merce vendutale
dall’istante;
che
con atto ricorsuale 4 ottobre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 ottobre 1999 della ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
primo giudice relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di
norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre le proprie
argomentazioni a sostegno della sua domanda di risarcimento danni da compensare
con il credito rivendicato da controparte;
che
quindi ci si trova nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali
presupposti per annullare il giudizio impugnato;
che
la richiesta di riesame della fattispecie alla luce di nuova documentazione o
di un’eventuale nuova udienza da proporsi dinanzi a questa Camera non può
essere accolta poiché contraria sia all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC - che vieta
alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni
- sia alla natura di un giudizio di cassazione al quale non può tornare
applicabile l’art. 322 CPC;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329
cpv. 3 CPC;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 4 ottobre 1999 di __________.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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