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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.95
Data decisione, Autorità: 07.12.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00095
Lugano 7 dicembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 1999 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 20 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa civile inappellabile promossa con istanza 22 febbraio 1999 nei confronti di
con la quale gli istanti hanno chiesto venisse fatto obbligo alla convenuta di attenersi
agli impegni assunti il 13 dicembre 1993 e di eliminare delle piante situate sul suo fondo
a confine con la loro proprietà, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che __________ e __________ sono proprietari della particella n. __________RFD __________ mentre __________ è proprietaria della contigua particella n. __________;
che al fine di definire le loro divergenze in materia di rapporti di vicinato, le parti hanno sottoscritto il 13 dicembre 1993 una transazione a tenore della quale entrambe si erano impegnate a eliminare dalle loro rispettive proprietà determinate fonti di turbativa;
che con istanza 22 febbraio 1999 _________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ chiedendo che fosse fatto obbligo a quest'ultima: di rispettare gli impegni a suo tempo assunti e oggetto della transazione 13 dicembre 1993 (punti a/b/d), di eliminare dal suo fondo il pino d'alto fusto situato a distanza non regolamentare dalla loro proprietà nonché di assumersi i costi da loro sostenuti per la rimozione di piante dal loro sedime;
che all'udienza del 26 maggio 1999 gli istanti hanno esteso la loro domanda chiedendo anche la rimozione di altri tre pini, di una "pianta da definire" di un'edera e di un gelsomino, piante che a loro dire non rispettano le distanze legali;
che la convenuta, contestando la presenza sul suo fondo di piante a distanza non regolamentare, si è opposta alla richiesta avversaria sollevando l'eccezione di cosa giudicata con riferimento alla sentenza 14 aprile 1999 della Pretura del distretto di Bellinzona che darebbe atto dell’ossequio da parte sua degli impegni assunti il 13 dicembre 1993;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che la convenuta ha fatto fronte agli impegni assunti il 13 dicembre 1993 e che tutte le piante e siepi situate sul suo fondo si trovano a distanza regolamentare, ha respinto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromessa la documentazione fotografica siccome prodotta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), _________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: i ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver considerato quanto emerso dal verbale di sopralluogo del 22 giugno 1999 dal quale si dovrebbe dedurre che, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, la convenuta non ha fatto fronte agli impegni della nota transazione e che le piante situate sul suo fondo non rispettano le distanze legali minime previste dalla LAC;
che con osservazioni 5 novembre 1999 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che per quanto attiene al preteso mancato ossequio da parte della convenuta degli impegni assunti nella transazione, in particolare dei punti b (rimozione due tubi di gomma), c (allontanamento rete metallica) e d (allontanamento di un pino nano), come correttamente concluso dal primo giudice gli stessi non possono essere riproposti per nuovo giudizio ritenuto che con sentenza 14 aprile 1999 (inc.n. DI.99.55) il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, chiamato a pronunciarsi proprio sull’adempimento da parte della convenuta di questi stessi impegni, ha accertato che la stessa vi ha fatto fronte, decisione questa che non è stata impugnata dalle parti e che ha quindi acquisito forza di cosa giudicata;
che comunque, pacifica la questione di cui al punto a) dell'accordo 13 dicembre 1993, risulta dal verbale di sopralluogo 22 giugno 1999 che l'oggetto del punto b) non è più contestato dagli istanti;
che in merito alle ulteriori richieste formulate dagli istanti e tendenti alla rimozione di svariate piante e rampicanti situate sul fondo della convenuta, spettava agli istanti provare che queste piante non rispettano le distanze legali (art. 8 CC), ciò che presupponeva la corretta qualifica delle stesse, in particolare per poter collocare le piante litigiose fra quelle di alto fusto (art. 155 LAC) o fra quelle di basso fusto (art. 157 LAC);
che come correttamente concluso dal primo giudice, dalle risultanze istruttorie, in particolare da quelle del sopralluogo, non emerge una situazione di illegalità;
che per quanto attiene ai tre "pini giapponesi nani" alti ca m 1,73 e piantati rispettivamente a cm 58, m 1,79 e m 3,15 dal confine degli istanti, in difetto di una migliore e più precisa qualifica di queste piante, non può essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice che ha ritenuto applicabile la distanza di mezzo metro dal confine prevista per le piante di basso fusto e gli arbusti (art. 157 LAC);
che lo stesso dicasi per il gelsomino e l'edera piantati rispettivamente a cm 12,5 e 20 dal muro di proprietà degli istanti, che il primo giudice ha considerato rampicanti e come tali non soggetti a una distanza legale minima ai sensi della LAC;
che nemmeno può essere accolta la censura ricorsuale relativa alla mancata condanna della convenuta al pagamento delle spese di trapianto, che gli istanti dovrebbero affrontare nel caso in cui dovesse essere loro ordinato di collocare proprie piante a distanza legale dal confine;
che infatti, né la domanda è stata quantificata (dall'istanza risulta trattarsi di una spesa futura ed eventuale), né vi è titolo di legge per l'auspicata decisione;
che è peraltro indifferente nella lite il comportamento tenuto al riguardo dagli istanti, in particolare che essi abbiano trapiantato i propri alberi a distanza regolamentare e, in un secondo tempo - costatate determinate resistenze della convenuta - se abbiano ricollocate più vicino al confine fra i fondi (cfr. istanza, consid. 9);
che per quanto attiene alla pretesa carente motivazione della sentenza, la censura è infondata poiché dalla lettura della decisione impugnata emergono con sufficiente chiarezza i motivi sui quali il primo giudice ha fondato il proprio convincimento (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 285, n. 2);
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto, mentre alla controparte non viene riconosciuta nessuna indennità non avendo formulato analoga richiesta;
che la reiezione del ricorso comporta il carico delle spese ai soccombenti.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 4 ottobre 1999 di _________ e __________ è respinto.
La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dai ricorrenti rimangono a loro carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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