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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.98
Data decisione, Autorità: 21.10.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00098
Lugano 21 ottobre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 1999 presentato da
contro
la sentenza 4 ottobre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 giugno 1999 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che il 23 ottobre 1998 __________ e __________ hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto locali commerciali di proprietà di quest’ultimo a Taverne;
che con istanza 23 giugno 1999 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di pigioni rimaste scoperte;
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di locazione (doc. B);
che l’escusso ha mantenuto la propria opposizione al PE ponendo in compensazione al credito avversario una propria pretesa di fr. 4'706.25 per lavori di miglioria effettuati nell’ente locato;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione, ha accolto l’istanza non avendo l’escusso reso sufficientemente verosimile l’esistenza del credito posto in compensazione;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver concesso il rigetto dell’opposizione per fr. 3’900.– nonostante l’istante abbia limitato la sua richiesta a fr. 2’600.–, lamenta inoltre il fatto per il primo giudice di non aver considerato la documentazione prodotta a sostegno dell’eccezione di estinzione del debito per compensazione che ripropone in questa sede;
che in presenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione, quale è indubbiamente il contratto di locazione prodotto dall’istante (Staehelin in Basler Kommentar zum SchKG, 1998, vol. II, N. 114 e 116 ad art. 82 LEF), il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);
che come correttamente rilevato dal primo giudice, spetta all’escusso dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio, ritenuto che queste non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150–151);
che trattandosi come in concreto dell’eccezione di estinzione del debito per compensazione, questa deve essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 36 n. 7 p. 80), ciò che impone all’escusso di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 36 n. 1 e 2 p. 81);
che nel caso di specie, come ha concluso il primo giudice, poiché la documentazione prodotta dal convenuto risulta allestita dal medesimo e contestata da controparte, dev'essere considerata alla stregua di un’allegazione di parte e non può assumere valore probatorio, rispettivamente non è in grado di rendere verosimile agli occhi del giudice il credito dell'escusso;
che di conseguenza, non può essere considerato errato e tantomeno arbitrario il giudizio impugnato che ha respinto l'eccezione in esame;
che la sentenza impugnata deve nondimeno essere censurata laddove il primo giudice ha pronunciato il rigetto dell’opposizione per un importo superiore a quello chiesto dall’istante;
che di conseguenza il rigetto dell’opposizione deve essere concesso unicamente per l’importo di fr. 2’600.– richiesto correttamente dall’istante e corrispondente alle pigioni rimaste scoperte per i mesi di maggio e giugno 1999;
che in considerazione dell'esito del ricorso e delle ragioni del parziale accoglimento del ricorso, le spese processuali possono essere stabilite in misura ridotta, mentre non si giustifica l'attribuzione di indennità;
che, rilevata l'evidente inesattezza del giudizio in merito all’importo posto in esecuzione (verosimilmente dovuta a una svista del primo giudice), il ricorso –che per il resto appare manifestamente infondato– può essere deciso prescindendo dalla notifica alla controparte in applicazione dell'art. 313bis CPC e in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: I. Il ricorso 9 ottobre 1999 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo no. 1 della sentenza 4 ottobre 1999 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5 è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.–, da anticipare dal ricorrente, restano a suo carico.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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