AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.99
Data decisione, Autorità: 23.12.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00099
Lugano 23 dicembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 ottobre 1999 presentato da
rappr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 13 settembre 1999 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa nei suoi confronti con istanza 11 giugno 1996 da
rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 6'760.- oltre interessi, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo __________dell'UE di Alberswil;
lette le osservazioni 15 novembre 1999 con cui la società resistente si oppone al ricorso;
richiamata la decisione 7 dicembre 1999 di questa Camera che ha respinto l'istanza di cauzione processuale della __________;
considerato
in fatto e in diritto:
La __________ ha convenuto in giudizio __________ r, titolare della ditta di trasporti __________, per ottenere il pagamento di fr. 6'760.-- corrispondenti a tre fatture concernenti il pagamento dell'IVA e delle formalità doganali, quali prestazioni dello spedizioniere effettuate nell'ambito del trasporto di diverse partite di legname destinate all'Italia e consegnate alla ditta __________ con sede a __________. Dal momento che gli assegni consegnati da quest'ultima alla società istante non erano coperti, essa ha invocato l'art. 30 delle CG (1994) dell'Associazione Svizzera degli Spedizionieri per rivalersi sul trasportatore nella sua qualità di mandante nel rapporto contrattuale che sta alla base delle operazioni in esame. Al proposito ha indicato, come fondamento del contratto fra le parti, la sua offerta alla __________ del 18 maggio 1994 (doc. A).
Il convenuto contesta la sua responsabilità, sostenendo in particolare di non essere stato partner contrattuale dell'istante, ma semmai rappresentante del venditore, mentre rileva che tutta la documentazione agli atti indica che il contratto di trasporto è sorto direttamente fra l'istante e la società destinataria.
Il pretore, con la sentenza impugnata, ha considerato dati i presupposti per individuare nel convenuto il debitore degli importo scoperti e l'ha condannato a versare gli stessi all'istante.
Con ricorso 11 ottobre 1999 __________ solleva al proposito tutta una serie di censure che verranno esaminate nel seguito.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con le situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Il ricorrente rimprovera anzitutto al pretore di non aver riconosciuto la sua posizione di rappresentante del mittente della merce, ossia la ditta __________ e il cui nome figura sulle fatture intestate alla ditta _________ (doc. C, D, E, F). E' vero che egli ha esposto questa tesi almeno a titolo subordinato, ma è altrettanto vero che non ha provato tale circostanza, ossia che il contratto di spedizione era stato concluso tra l'istante e __________: a tal proposito non possono certamente bastare le indicazioni di quella ditta su diversi documenti agli atti semplicemente come "mittente" (doc. C - G), né la circostanza -riferita dal teste __________ - che "i dati del cliente" (ma non è chiaro chi debba intendersi come tale) "erano necessari per lo sdoganamento": in sostanza questi elementi sono lungi dal provare l'esistenza del preteso rapporto di rappresentanza, né può essere condiviso l'argomento del ricorrente secondo cui l'incarico affidatogli (verosimilmente nell'ambito di un contratto di trasporto) farebbe nascere eo ipso il suo ruolo di rappresentante.
Al proposito il ricorrente rimprovera al pretore di non aver considerato che sui documenti doganali figurerebbe il nome della ditta __________ quale mittente; sennonché all'incarto non è stato versato nessun documento doganale, né il nome del mittente di un trasporto (su una fattura emessa ad altri) deve corrispondere al nome del debitore della stessa.
Le altre censure concernono non più l'applicazione del diritto sostanziale, ma l'accertamento dei fatti, in particolare dei possibili rapporti contrattuali che starebbero alla base della responsabilità o no del ricorrente. In particolare, questi afferma, richiamando le deposizioni testimoniali assunte, che le condizioni d'intervento della controparte sarebbero state oggetto di un accordo separato -quindi estraneo all'accordo iniziale fra le parti in causa (doc. A)- fra la stessa controparte e la ditta destinataria del trasporto. Ma la censura dev'essere respinta, sia perché i testi __________ e __________ non hanno affatto dichiarato ciò che sostiene il ricorrente, ma semmai unicamente di aver preso contatto con la ditta _________ per assicurarsi che avrebbe pagato l'IVA dopo che il convenuto aveva indicato allo spedizioniere di addebitare al destinatario le spese di sdoganamento; sia perché non v'è agli atti alcun altro elemento che conforti la tesi di un contratto diretto fra l'istante e la ditta __________. Che poi sia addirittura pacifico l'intervento del ricorrente presso la controparte per indicarle a chi caricare le spese di sdoganamento e l'IVA, non necessariamente avrebbe dovuto indurre il primo giudice a escludere il convenuto come mandante dell'incarico affidato allo spedizioniere: anzi, proprio questa particolarità della fattispecie ha legittimato il primo giudice a concludere in senso contrario, non potendo dimenticare l'offerta iniziale di collaborazione rappresentata dal listino prezzi (doc. A) che ha avuto come seguito (prima dei trasporti in discussione) una trentina di incarichi alla ditta di __________ da parte della _________ cui venivano addebitate le prestazioni (teste __________), quindi nella veste di mandante. In tal senso la sentenza impugnata può forse apparire opinabile, ma non è certamente arbitraria, trovando il necessario conforto negli elementi istruttori a disposizione.
Il ricorrente rimprovera ancora al primo giudice di aver negato l'esistenza di un contratto di rappresentanza fra lui e la ditta _________ (ricorso, ad b / ee): sennonché, non è ammissibile che egli sostenga da un lato di aver agito per il mittente del trasporto e, per altro verso, per conto della ditta italiana destinataria della merce, pur di escludere ogni suo ruolo e ogni sua responsabilità. Comunque egli, in prima sede, non ha contestato né di aver intrattenuto rapporti contrattuali precedenti con lo spedizioniere sulla base dell'offerta (doc. A), né la validità delle CG (doc. B): solo nella sede ricorsuale, sulla base di un preteso contratto diretto fra __________ e __________, afferma che le CG non sono applicabili alla fattispecie. L'allegazione è però tardiva e inammissibile in virtù dell'art. 321 CPC.
A titolo subordinato (sub 6 / a) viene formulata la censura all'operato del Pretore per aver omesso di esaminare la pretesa della ditta istante circa il pagamento delle spese per il mancato incasso dell'assegno emesso dalla ditta __________, pari a fr. 600.-: sennonché è lo stesso convenuto ad avere omesso qualsiasi contestazione del credito nel suo ammontare davanti al Pretore il quale ha dovuto presumerne l'ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC). La censura è comunque tardiva per lo stesso motivo esposto al capoverso precedente.
Sennonché, questa Camera, sulla base dell'art. 327 CPC, non dispone di competenza per verificare tale discordanza che semmai avrebbe potuto essere chiarita dal primo giudice in via di interpretazione (Cocchi / Trezzini, art. 333 CPC, n. 2). Rimasta tale la discordanza delle cifre, resta determinante il dispositivo della sentenza e non la motivazione che non passa in giudicato (Cocchi / Trezzini, art. 307 CPC, n. 2). Né il ricorrente sostiene che la tassa e le ripetibili non siano conformi alle norme di legge sul loro calcolo.
Per questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
Il ricorso per cassazione di __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dal ricorrente, restano a suo carico. Egli verserà inoltre alla __________, l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster