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Numero d'incarto:
16.1999.99
Data decisione, Autorità:
23.12.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00099
Lugano
23 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11
ottobre 1999 presentato da
rappr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 13 settembre 1999 della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa nei suoi confronti con istanza 11
giugno 1996 da
rappr. dall'avv. __________
chiedente la
condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 6'760.- oltre interessi,
nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo
__________dell'UE di Alberswil;
lette le
osservazioni 15 novembre 1999 con cui la società resistente si oppone al
ricorso;
richiamata la
decisione 7 dicembre 1999 di questa Camera che ha respinto l'istanza di
cauzione processuale della __________;
considerato
in fatto e in diritto:
-
La
__________ ha convenuto in giudizio __________ r, titolare della ditta di
trasporti __________, per ottenere il pagamento di fr. 6'760.-- corrispondenti
a tre fatture concernenti il pagamento dell'IVA e delle formalità doganali,
quali prestazioni dello spedizioniere effettuate nell'ambito del trasporto di
diverse partite di legname destinate all'Italia e consegnate alla ditta
__________ con sede a __________. Dal momento che gli assegni consegnati da
quest'ultima alla società istante non erano coperti, essa ha invocato l'art. 30
delle CG (1994) dell'Associazione Svizzera degli Spedizionieri per rivalersi
sul trasportatore nella sua qualità di mandante nel rapporto contrattuale che
sta alla base delle operazioni in esame. Al proposito ha indicato, come
fondamento del contratto fra le parti, la sua offerta alla __________ del 18
maggio 1994 (doc. A).
-
Il
convenuto contesta la sua responsabilità, sostenendo in particolare di non
essere stato partner contrattuale dell'istante, ma semmai rappresentante del
venditore, mentre rileva che tutta la documentazione agli atti indica che il
contratto di trasporto è sorto direttamente fra l'istante e la società
destinataria.
-
Il
pretore, con la sentenza impugnata, ha considerato dati i presupposti per
individuare nel convenuto il debitore degli importo scoperti e l'ha condannato
a versare gli stessi all'istante.
-
Con
ricorso 11 ottobre 1999 __________ solleva al proposito tutta una serie di
censure che verranno esaminate nel seguito.
-
Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del
giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una
norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente
errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale
federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un
principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia; arbitrio e violazione della
legge non vanno confusi: per essere definita come arbitraria tale violazione
dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio
non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con le situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva
di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
-
Il
ricorrente rimprovera anzitutto al pretore di non aver riconosciuto la
sua posizione di rappresentante del mittente della merce, ossia la ditta
__________ e il cui nome figura sulle fatture intestate alla ditta _________
(doc. C, D, E, F). E' vero che egli ha esposto questa tesi almeno a titolo
subordinato, ma è altrettanto vero che non ha provato tale circostanza, ossia
che il contratto di spedizione era stato concluso tra l'istante e __________: a
tal proposito non possono certamente bastare le indicazioni di quella ditta su
diversi documenti agli atti semplicemente come "mittente" (doc. C -
G), né la circostanza -riferita dal teste __________ - che "i dati del
cliente" (ma non è chiaro chi debba intendersi come tale) "erano
necessari per lo sdoganamento": in sostanza questi elementi sono lungi dal
provare l'esistenza del preteso rapporto di rappresentanza, né può essere
condiviso l'argomento del ricorrente secondo cui l'incarico affidatogli (verosimilmente
nell'ambito di un contratto di trasporto) farebbe nascere eo ipso il suo ruolo
di rappresentante.
Al
proposito il ricorrente rimprovera al pretore di non aver considerato che sui
documenti doganali figurerebbe il nome della ditta __________ quale mittente;
sennonché all'incarto non è stato versato nessun documento doganale, né il nome
del mittente di un trasporto (su una fattura emessa ad altri) deve
corrispondere al nome del debitore della stessa.
-
Le
altre censure concernono non più l'applicazione del diritto sostanziale, ma
l'accertamento dei fatti, in particolare dei possibili rapporti contrattuali
che starebbero alla base della responsabilità o no del ricorrente. In
particolare, questi afferma, richiamando le deposizioni testimoniali assunte,
che le condizioni d'intervento della controparte sarebbero state oggetto di un
accordo separato -quindi estraneo all'accordo iniziale fra le parti in causa
(doc. A)- fra la stessa controparte e la ditta destinataria del trasporto. Ma
la censura dev'essere respinta, sia perché i testi __________ e __________ non
hanno affatto dichiarato ciò che sostiene il ricorrente, ma semmai unicamente
di aver preso contatto con la ditta _________ per assicurarsi che avrebbe
pagato l'IVA dopo che il convenuto aveva indicato allo spedizioniere di
addebitare al destinatario le spese di sdoganamento; sia perché non v'è agli
atti alcun altro elemento che conforti la tesi di un contratto diretto fra
l'istante e la ditta __________. Che poi sia addirittura pacifico l'intervento
del ricorrente presso la controparte per indicarle a chi caricare le spese di
sdoganamento e l'IVA, non necessariamente avrebbe dovuto indurre il primo
giudice a escludere il convenuto come mandante dell'incarico affidato allo
spedizioniere: anzi, proprio questa particolarità della fattispecie ha
legittimato il primo giudice a concludere in senso contrario, non potendo
dimenticare l'offerta iniziale di collaborazione rappresentata dal listino
prezzi (doc. A) che ha avuto come seguito (prima dei trasporti in discussione)
una trentina di incarichi alla ditta di __________ da parte della _________ cui
venivano addebitate le prestazioni (teste __________), quindi nella veste di
mandante. In tal senso la sentenza impugnata può forse apparire opinabile, ma non
è certamente arbitraria, trovando il necessario conforto negli elementi
istruttori a disposizione.
-
Il
ricorrente rimprovera ancora al primo giudice di aver negato l'esistenza di un
contratto di rappresentanza fra lui e la ditta _________ (ricorso, ad b / ee):
sennonché, non è ammissibile che egli sostenga da un lato di aver agito per il
mittente del trasporto e, per altro verso, per conto della ditta italiana
destinataria della merce, pur di escludere ogni suo ruolo e ogni sua
responsabilità. Comunque egli, in prima sede, non ha contestato né di aver
intrattenuto rapporti contrattuali precedenti con lo spedizioniere sulla base
dell'offerta (doc. A), né la validità delle CG (doc. B): solo nella sede
ricorsuale, sulla base di un preteso contratto diretto fra __________ e
__________, afferma che le CG non sono applicabili alla fattispecie.
L'allegazione è però tardiva e inammissibile in virtù dell'art. 321 CPC.
A titolo
subordinato (sub 6 / a) viene formulata la censura all'operato del Pretore per aver
omesso di esaminare la pretesa della ditta istante circa il pagamento delle
spese per il mancato incasso dell'assegno emesso dalla ditta __________, pari a
fr. 600.-: sennonché è lo stesso convenuto ad avere omesso qualsiasi
contestazione del credito nel suo ammontare davanti al Pretore il quale ha
dovuto presumerne l'ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC). La censura è comunque
tardiva per lo stesso motivo esposto al capoverso precedente.
- Il
ricorrente, nella denegata ipotesi della reiezione della sua impugnazione,
rileva il contenuto discorde del dispositivo n. 2 dal considerando 4 della
decisione pretorile. Infatti, mentre nelle motivazioni il primo giudice ha
indicato in fr. 700.- la tassa di giustizia e in fr. 500.- le ripetibili, ha
poi condannato il ricorrente al pagamento di una tassa di fr. 800.- e a
ripetibili per fr. 1'000.-
Sennonché,
questa Camera, sulla base dell'art. 327 CPC, non dispone di competenza per
verificare tale discordanza che semmai avrebbe potuto essere chiarita dal primo
giudice in via di interpretazione (Cocchi / Trezzini, art. 333 CPC, n.
2). Rimasta tale la discordanza delle cifre, resta determinante il dispositivo
della sentenza e non la motivazione che non passa in giudicato (Cocchi /
Trezzini, art. 307 CPC, n. 2). Né il ricorrente sostiene che la tassa e le
ripetibili non siano conformi alle norme di legge sul loro calcolo.
- Il
ricorso, che non ha evidenziato nessun motivo di cassazione, dev'essere così
respinto con il carico di spese e ripetibili al ricorrente (art. 148 CPC).
Per questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione di __________ è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.-, già
anticipate dal ricorrente, restano a suo carico. Egli verserà inoltre alla
__________, l'importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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