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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2000.00131
Data decisione, Autorità: 29.03.2001, CCC
Incarto n. 16.2000.00131
Lugano 29 marzo 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 dicembre 2000 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 23 novembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 ottobre 2000 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 12 ottobre 2000 il __________ di __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1'674.40 oltre interessi e spese, importo corrispondente a quanto dalla stessa dovuto a titolo di conguagli e di anticipo sui contributi (fr. 1'181.– + fr. 493.40) nell'ambito della procedura di raggruppamento terreni nel Comune di __________ che ha interessato la sua particella n. __________A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la risoluzione 20 agosto 1991 con la quale è stato approvato in via definitiva il progetto di nuovo riparto dei fondi del raggruppamento terreni nel Comune (doc. C), l'estratto del nuovo riparto relativo alla part. 738 di proprietà dell'escussa (doc. D), nonché le richieste di pagamento 8 novembre 1999 (doc. E) e 9 febbraio 2000 (doc. F). L'escussa si è opposta alla pretesa avversaria eccependo l'intervenuta prescrizione del credito di fr. 493.40 non avendo peraltro mai ricevuto eventuali richiami di pagamento in relazione a quest'importo, mentre per la pretesa di fr. 1'181.– ha contestato l'esistenza di un titolo esecutivo.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza, non potendo attribuire alla documentazione prodotta la qualifica di valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.
Con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il primo giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente eccepisce innanzitutto la nullità della sentenza in quanto non notificata per lettera raccomandata così come impone l'art. 124 CPC. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, non riconoscendo alla documentazione allegata all'istanza la qualifica di valido titolo esecutivo al quale l'escussa non ha opposto nessuna valida eccezione ai sensi dell'art. 81 LEF.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Su questo punto il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto senza ulteriori approfondimenti.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80).
Simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF). Nel nostro Cantone simile parificazione è prevista per le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF).
Contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, il fatto che l'art. 46 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (RL 7.3.2.1) parifichi a titolo esecutivo le bollette d'incasso dei contributi e dei crediti risultanti dai conguagli, non significa che queste bollette possano rivestire una qualsiasi forma, ovvero che qualsiasi richiesta di pagamento del __________ costituisca titolo esecutivo. Infatti, per poter giustificare il rigetto definitivo dell'opposizione, la richiesta di pagamento dell'ente pubblico deve essere oggetto di una decisione, ossia di un provvedimento adottato dall'autorità "iure imperii", in un caso concreto, inteso a costituire, modificare o sopprimere diritti e obblighi dell'amministratore fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II–1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano, 1997, n. 4 ad art. 1 Pamm; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, n. 200; D. Staehelin, op.cit., n. 112, 116 e 119).Questa decisione deve inoltre aver assunto carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto ordinario, ciò che deve risultare dall'attestazione del suo passaggio in giudicato (Knapp/Hertig in BlSchK 1986, p. 131; D. Staehelin, op.cit., n. 110 segg.).
Nel caso concreto, come correttamente concluso dal primo giudice, dalla documentazione prodotta dall'istante non risulta alcun documento che adempia ai requisiti sopra menzionati.
L'estratto del nuovo riparto dei fondi (doc. D che si riferisce unicamente all'importo di fr. 1'181.–) non può essere considerato titolo esecutivo, trattandosi della descrizione dell'estensione e del valore del fondo dell'escussa dopo il RT, mentre nel medesimo non figura nessuna indicazione atta ad orientare la destinataria sul carattere vincolante del documento (D. Staehelin, op.cit., n. 120). Inoltre, mancando nell'estratto una qualsiasi indicazione circa i rimedi di diritto contro il calcolo del conguaglio posto a carico dell'escussa, non è neppure possibile concludere al carattere definitivo del medesimo (Staehelin, op.cit., n. 127). Lo stesso dicasi per la richiesta di pagamento 8 novembre 1999 (doc. E) e per l'estratto conto relativo alla rata di fr. 493.40 (doc. F), ai quali non può essere attribuita la qualifica di valido titolo esecutivo ai sensi dei principi sopra esposti (D. Staehelin, op.cit., n. 120).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto che la procedura di raggruppamento terreni nel Comune di __________ si sia conclusa e che l’assegnazione dei terreni abbia assunto carattere definitivo (doc. C e D) come sembra essere il caso in concreto, non esonerava il Consorzio dall'obbligo di munirsi di un valido titolo esecutivo prima di procedere nei confronti dell'escussa, tant'è che lo stesso art. 46 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni prevede la necessità di emanare una bolletta per l'incasso dei contributi.
Tasse e spese seguono la soccombenza mentre alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 7 dicembre 2000 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.150.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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