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Numero d'incarto:
16.2000.15
Data decisione, Autorità:
03.04.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00015
Lugano
3 aprile 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8
febbraio 2000 presentato da
rappr. da __________
contro
la sentenza 21 gennaio 2000 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26
gennaio 1998 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 447.25 oltre interessi nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE no. __________dell'UE di
Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 26 gennaio 1998 il __________ -ora __________ - ha convenuto in
giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 447.25 a
saldo della fattura emessa il 13 agosto 1996 per prestazioni svolte su un
veicolo di proprietà di quest'ultima;
che con
il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza;
che con
il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver ritenuto
liquidate le pretese di parte istante con il versamento a saldo dell'importo di
fr. 1'500.-;
che con
scritto 23 febbraio 2000, dal quale deve essere estromessa la documentazione
prodotta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la
controparte chiede la conferma del giudizio impugnato;
che giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le
censure ricorsuali, una sentenza del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che
poiché la richiesta di rinvio dell'udienza 7 luglio 1998 è stata respinta dal
giudice in quanto tardiva (art. 136 cpv. 2 CPC), la parte convenuta -che non ha
presenziato alla discussione fissata per l'8 luglio 1998- deve essere
considerata preclusa e la causa decisa sulla base della sola documentazione
prodotta dall'istante;
che
pertanto non possono essere prese in considerazione le argomentazioni e
contestazioni esposte dalla convenuta nell'ambito dell'istanza di rinvio e
neppure quelle proposte dall'istante nella sua presa di posizione scritta
dell'8 luglio 1998 ossia al di fuori del contraddittorio tenuto dal giudice;
che come
correttamente concluso dal primo giudice l'istante, facendo fronte all'onere
della prova che le competeva giusta l'art. 8 CC, ha sufficientemente comprovato
il proprio credito di complessivi fr. 1'947.25, dedotto l'acconto di fr.
1500.-;
che per
quanto attiene alla natura di questo versamento, come giustamente rilevato dal
primo giudice, spettava alla convenuta dimostrare trattarsi del saldo, prova
che questa non ha portato;
che anche
la pretesa pattuizione della spesa per soli fr. 1'200.-- non risulta dimostrata
dalla convenuta preclusa, accordo che comunque concerneva unicamente una parte
dei lavori (cfr. lettera 15 ottobre 1997 dell'istante);
che in merito alla
modifica dell'orario dell'udienza (fissata con ordinanza 24.06.1998) poiché la
convenuta ammette nella sua richiesta di rinvio l'impossibilità di parteciparvi
sia durante l'orario inizialmente previsto (14.00) che in quello anticipato
(11.00), non merita di essere approfondita la questione sollevata circa la
correttezza di quest'anticipazione;
che alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non evidenziato nessun titolo di
cassazione, deve essere respinto;
che
tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese
l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 8 febbraio 2000 di __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 60.-
b)
spese fr.
40.-
fr.
100.-
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla resistente un'indennità di fr. 50.- per questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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