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Numero d'incarto:
16.2000.35
Data decisione, Autorità:
10.04.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00035
Lugano
10 aprile
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 marzo 2000
presentato da
contro
la sentenza 9 marzo 2000 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura
inappellabile promossa con istanza 10 febbraio 2000 da
rappr. dall'__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr.
2’058.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte
dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 10 febbraio 2000 l’__________ ha convenuto in giudizio __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’058.- a saldo della fattura 18 giugno
1997 (doc. C) emessa per spese varie relative alla degenza ospedaliera in
camera semi-privata del convenuto, avvenuta dal 9 al 15 giugno 1997;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, respinte in quanto infondate
le contestazioni del convenuto, ha accolto l’istanza;
che
con atto ricorsuale 28 marzo 2000 __________ è insorto contro il predetto
giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande nonché i motivi di fatto e di diritto sui
quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di
cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 marzo 2000 del ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti
dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si
limita a ribadire la propria opposizione alla richiesta di pagamento
avversaria;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un
eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di
giustizia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 28 marzo 2000 di __________ è nullo.
-
Non
si prelevano spese per il presente giudizio.
-
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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