Cassation appeal void for lack of grounds

16.2000.35Altro tribunale10 apr 2000Inadmissible

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Sintesi Omnilex

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal examined a cassation appeal against a first-instance judgment ordering payment of CHF 2,058 and definitive dismissal of the debtor's opposition. The court held that the appeal did not meet the formal requirements of Art. 329 CPC because it contained no proper requests or legal and factual grounds and merely reiterated the appellant's opposition. As the court could not identify any basis for annulment, it declared the appeal void/inadmissible. In view of the special circumstances, it ordered that no costs or court fees be collected.

Massima Omnilex

Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; ricorso per cassazione privo delle conclusioni e dei motivi di fatto e di diritto nonché dell’indicazione del motivo di cassazione invocato: nullità. Il rimedio deve permettere alla Camera di individuare le censure contro l’accertamento dei fatti o l’applicazione del diritto; la mera ripetizione dell’opposizione alla pretesa non soddisfa le esigenze di motivazione. In tal caso la Camera può statuire con motivazione sommaria e senza osservazioni della controparte se il rimedio è inammissibile (art. 313 bis CPC in relazione con art. 331 cpv. 1 CPC).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2000.35

Data decisione, Autorità: 10.04.2000, CCC

Incarto n. 16.2000.00035

Lugano 10 aprile 2000/rf

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 28 marzo 2000 presentato da


contro

la sentenza 9 marzo 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 febbraio 2000 da


rappr. dall'__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’058.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 10 febbraio 2000 l’__________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’058.- a saldo della fattura 18 giugno 1997 (doc. C) emessa per spese varie relative alla degenza ospedaliera in camera semi-privata del convenuto, avvenuta dal 9 al 15 giugno 1997;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria;

che con il querelato giudizio il segretario assessore, respinte in quanto infondate le contestazioni del convenuto, ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale 28 marzo 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 marzo 2000 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire la propria opposizione alla richiesta di pagamento avversaria;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 28 marzo 2000 di __________ è nullo.

  1. Non si prelevano spese per il presente giudizio.

  2. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassation appealformal requirementsinadmissibilitymotivationcourt costsdebt collectionhospital expenses

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Questione giuridica chiave

Whether the cassation appeal satisfied the formal requirements of Art. 329 CPC.

Decisione estratta

No. The filing did not set out the requested relief and the factual and legal reasons, nor did it specify the cassation ground; it merely repeated the defendant's opposition.

Motivazione estratta

A valid cassation appeal must contain the prayers for relief and the factual and legal grounds, with the invoked cassation reason at least identified or explained. Without concrete criticism of the lower court's evidentiary findings or legal application, the appellate court cannot determine possible grounds for annulment.

Questione giuridica chiave

Whether costs should be charged for the cassation proceedings.

Decisione estratta

No costs or court fees were taken.

Motivazione estratta

Given the particular circumstances, the court waived the collection of fees and costs.

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