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Numero d'incarto:
16.2000.40
Data decisione, Autorità:
03.05.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00040
Lugano
3 maggio 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 30 marzo 2000
presentato da
contro
la sentenza 17 marzo 2000 del Giudice di pace del
circolo del Ceresio nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14
gennaio 2000 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 720.- oltre
accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. ________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 14 gennaio 2000 _______ha convenuto in giudizio ________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 720.-, importo corrispondente a quanto l'istante
sostiene di aver pagato per il noleggio di un veicolo in sostituzione di quello
danneggiato dalla figlia minorenne del convenuto in occasione di un incidente
della circolazione da lei cagionato alla guida di un motoveicolo;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza non avendo
l'istante comprovato il suo credito e tantomeno la responsabilità del convenuto
in relazione alla pretesa fatta valere in giudizio;
che
con atto ricorsuale 30 marzo 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio
rimproverando al giudice di pace di non aver considerato la gravità
dell'infrazione alla LCS commessa da chi era alla guida del ciclomotore;
che questa lamentela, a prescindere dal suo benfondato (non
essendovi agli atti alcun riferimento alla dinamica dell'incidente), è del
tutto infondata avendo il giudice di pace correttamente accertato che
l'istante, alla quale incombeva l'onere della prova ex art. 8 CC, non ha
provato la sua pretesa, non potendo a tal fine bastare la fattura 27 maggio
1999 in quanto dalla stessa allestita;
che
quindi il ricorso, che non permette di individuare e decidere i presupposti per
un eventuale annullamento del giudizio impugnato, dev'essere respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di
giustizia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 30 marzo 2000 di ________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese per il presente giudizio.
-
Intimazione:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo del Ceresio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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