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Numero d'incarto:
16.2001.00003
Data decisione, Autorità:
02.04.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00003
Lugano
2 aprile 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 gennaio 2001 presentato da
contro
la sentenza 18 dicembre 2000 del Giudice di pace del circolo del
Ticino nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 15 novembre 2000 da
(rappr. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dall'escusso dal PE n. __________dell'UEF di
Bellinzona, domanda accolta dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 15 novembre 2000 il Canton __________ ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l'incasso di fr. 1'150.– oltre accessori, corrispondenti agli
oneri processuali posti a carico di quest'ultimo in relazione a un procedimento
penale per violazione delle norme della circolazione stradale;
che
a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 25 gennaio
2000 della Sezione penale del __________ i;
che
con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza
rimasta
incontestata dall'escusso, assente al contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente lamenta innanzi tutto di non aver
potuto partecipare al contraddittorio, non essendogli pervenuta in tempo utile
la citazione; nel merito contesta di aver commesso l'infrazione oggetto della
procedura esecutiva, peraltro basata su una sentenza nulla in quanto non
firmata;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
preliminarmente si osserva che la documentazione prodotta con il ricorso (fatta
eccezione per la copia della sentenza impugnata) deve essere estromessa
dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la
facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
con ordinanza 9 dicembre 2000, spedita al convenuto mediante invio raccomandato
l'11 dicembre (cfr. indicazione sulla copertina dell'incarto), il giudice di pace
ha rinviato l'udienza di contraddittorio –inizialmente prevista per quello
stesso 11 dicembre– al successivo 18 dicembre 2000 alle ore 14.30;
che
nel caso concreto il ricorrente non contesta l'avvenuta regolare notifica della
citazione, bensì il fatto di non averne potuto prendere conoscenza
tempestivamente;
che
mentre spetta all'autorità l'onere di provare la regolare notifica di un atto
giudiziario (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 124, m. 7 e N. 431), è
compito del destinatario di provare quando ha effettivamente ritirato l'invio e
ciò a maggior ragione quando da questa circostanza egli deduce una lesione del
suo diritto di essere sentito;
che
nel caso di specie il ricorrente ha sì sostenuto di aver ritirato l'invio
raccomandato contenente la citazione all'udienza del 18 dicembre 2000 quello
stesso giorno, addirittura dopo che l'udienza aveva già avuto luogo, ma tale
allegazione non può essere ritenuta in quanto non comprovata in nessun modo,
nemmeno –in particolare– all'appoggio della busta di spedizione della citazione
controversa;
che
di conseguenza la mancata partecipazione del ricorrente alla discussione dell'istanza
non può essere addebitata al primo giudice di modo che, su questo punto, il
ricorso non ha possibilità d'essere accolto;
che
a prescindere dall'assenza dell'escusso dal contraddittorio, spetta al giudice
del rigetto accertare d’ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto
dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli
riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, N. 115 ad
art. 80);
che,
la documentazione allegata dall'istante a sostegno della sua domanda di rigetto,
ossia in particolare la sentenza 25 gennaio 2000 della Sezione penale del
__________, regolarmente firmata e passata in giudicato, costituisce valido
titolo esecutivo (D. Staehelin, op.cit., n. 3 ad art. 80 LEF) al
quale non è stata opposta nessuna delle eccezioni previste dall'art. 81 LEF;
che
eventuali contestazioni sul merito dell'infrazione oggetto di quella sentenza andavano
semmai proposte in altre sede, non essendo facoltà del giudice del rigetto
quella di rivedere il merito delle decisioni;
che
pertanto il ricorso, peraltro basato anche sulla contestazione di una decisione
diversa (29 marzo 1999) da quella prodotta a valere quale titolo esecutivo,
dev'essere respinto;
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili per questa sede.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 5 gennaio 2001 __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.–, già anticipati dal ricorrente,
rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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